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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 gennaio 2025

Cassazione n. 05309/2025

Testo disponibile della fonte

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nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15192/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], quale successore per legge dall’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso gli indirizziPEC indicat i da i difensor i -controricorrente- nonchénei confronti di MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE -intimato- R.G. 15192/2021 Cron.

Rep.

C.C. 23/1/2025 C.C. 14/4/2022 RINVIO A [OSCURATO:PERSONA]. avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di ROMA n. 1534/2021depositata il 26/02/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSAe R [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., proprietaria di apparecchi da intrattenimento per gioco lecito di cui all’art. 110 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in qualità di successore a titolo universale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e il Ministero dell’economia e finanze, chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni da essa subiti a causa della necessità di vendere anzi tempo alcuni apparecchi da gioco risultati inidonei allo scopo; che si costituirono in giudizio le Amministrazioni convenute, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e chiedendo il rigetto della domanda; che il Tribunale accolse parzialmente la domanda e, dichiarata l’erronea certificazione di conformità alle prescrizioni normative di una serie di schede di gioco, condannò l’Amministrazione dei monopoli di Stato al risarcimento dei danni liquidati nella somma complessiva di euro 323.358,62, nonché al pagamento delle spese di giudizio, dichiarando invece inammissibile la domanda avanzata nei confronti del MEF; che la sentenza è stata impugnata dall’Agenzia soccombente e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 26 febbraio 2021, ha rigettato il gravame, ha confermato la sentenza del Tribunale e ha condannato l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado; che contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propone ricorso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in qualità di successore a titolo universale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con atto affidato a nove motivi; che resiste la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con controricorso affiancato da memoria.

Considerato che, come risulta dalla documentazione proveniente dalla cancelleria di questa Corte, l’avviso di udienza alle parti ricorrenti è stato inviato all’Avvocatura generale dello Stato, una prima volta, in data 19 novembre 2024, senza essere andato a buon fine; che, ricevuta comunicazione di tale esito, l’avviso è stato ripetuto dalla cancelleria il successivo 25 novembre 2024, questa volta con esito positivo; che tale secondo avviso, però, non è tempestivo, dal momento che non rispetta il termine di 60 giorni prima della data fissata per la discussione in camera di consiglio (art. 380-bis.1 cod. proc. civ.), per cui la parte ricorrente, in concreto, non ha potuto usufruire dell’intero periodo previsto dalla legge per il deposito della memoria, con conseguente violazione del diritto di difesa; che, non avendo la ricorrente depositato memoria, tale vizio procedurale non può ritenersi sanato; che, pertanto, appare necessario disporre un rinvio, allo scopo di provvedere alla suindicata comunicazione nel rispetto dei termini di legge.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio a nuovo per l’incombente di cui in mot

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15192/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], quale successore per legge dall’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso gli indirizziPEC indicat i da i difensor i -controricorrente- nonchénei confronti di MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE -intimato- R.G. 15192/2021 Cron. Rep. C.C. 23/1/2025 C.C. 14/4/2022 RINVIO A [OSCURATO:PERSONA]. avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di ROMA n. 1534/2021depositata il 26/02/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSAe R [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., proprietaria di apparecchi da intrattenimento per gioco lecito di cui all’art. 110 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in qualità di successore a titolo universale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e il Ministero dell’economia e finanze, chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni da essa subiti a causa della necessità di vendere anzi tempo alcuni apparecchi da gioco risultati inidonei allo scopo; che si costituirono in giudizio le Amministrazioni convenute, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e chiedendo il rigetto della domanda; che il Tribunale accolse parzialmente la domanda e, dichiarata l’erronea certificazione di conformità alle prescrizioni normative di una serie di schede di gioco, condannò l’Amministrazione dei monopoli di Stato al risarcimento dei danni liquidati nella somma complessiva di euro 323.358,62, nonché al pagamento delle spese di giudizio, dichiarando invece inammissibile la domanda avanzata nei confronti del MEF; che la sentenza è stata impugnata dall’Agenzia soccombente e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 26 febbraio 2021, ha rigettato il gravame, ha confermato la sentenza del Tribunale e ha condannato l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado; che contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propone ricorso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in qualità di successore a titolo universale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con atto affidato a nove motivi; che resiste la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con controricorso affiancato da memoria. Considerato che, come risulta dalla documentazione proveniente dalla cancelleria di questa Corte, l’avviso di udienza alle parti ricorrenti è stato inviato all’Avvocatura generale dello Stato, una prima volta, in data 19 novembre 2024, senza essere andato a buon fine; che, ricevuta comunicazione di tale esito, l’avviso è stato ripetuto dalla cancelleria il successivo 25 novembre 2024, questa volta con esito positivo; che tale secondo avviso, però, non è tempestivo, dal momento che non rispetta il termine di 60 giorni prima della data fissata per la discussione in camera di consiglio (art. 380-bis.1 cod. proc. civ.), per cui la parte ricorrente, in concreto, non ha potuto usufruire dell’intero periodo previsto dalla legge per il deposito della memoria, con conseguente violazione del diritto di difesa; che, non avendo la ricorrente depositato memoria, tale vizio procedurale non può ritenersi sanato; che, pertanto, appare necessario disporre un rinvio, allo scopo di provvedere alla suindicata comunicazione nel rispetto dei termini di legge. P.Q.M. La Corte dispone il rinvio a nuovo per l’incombente di cui in mot
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