CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 45939/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Hincesti (Moldavia) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 32/21 della Corte di appello di Milano del 30/08/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Milano ha respinto l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] di voler revocare la misura della custodia in carcere applicata nei suoi confronti a fini estradizionali, dopo avere la stessa Corte dichiarato sussistenti le condizioni per la sua consegna alla richiedente autorità della Repubblica di Moldova con sentenza del 15 luglio 2021. La Corte territoriale ha, invece, disposto il mantenimento della misura ravvisando la sussistenza di un concreto pericolo di fuga, integrato dalla violazione dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria vigente alla data del 2 luglio 2021 e dalla riaffermazione da parte del Ministero della Giustizia di un orientamento favorevole alla consegna, una volta definita la fase giurisdizionale penale. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'estradando, il quale deduce plurimi motivi di censura. La Corte di appello ha respinto l'istanza cautelare anche sull'erroneo assunto che la sentenza favorevole all'estradizione sia divenuta definitiva in data 6 agosto 2021, senza considerare che dal 1 agosto in avanti dovevano essere computati i termini di sospensione feriale di cui all'art. 2 della legge n. 742 del 1969, rilevanti anche per la procedura estradizionale in forza dell'inapplicabilità della parallela disciplina in tema di mandato di arresto europeo (art. 39, comma 2, I. n. 69 del 2005) (primo motivo). La Corte di appello ha valorizzato due elementi solo apparentemente nuovi per respingere l'istanza, violando in tal modo il principio del giudicato cautelare nonché l'art. 718 cod. pen. Quanto al primo aspetto, la Corte aveva in data 12 luglio 2021 ritenuto irrilevante, al fine di respingere la richiesta del Procuratore generale di aggravamento della misura coercitiva allora in atto (art. 282 cod. proc. pen.), la violazione dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria accertata in data 2 luglio 2021, mentre in questo caso l'ha ritenuta significativa, sebbene la Procura generale non abbia nella more formulato alcuna istanza di aggravamento del regime cautelare (secondo motivo). Quanto al secondo, la Corte territoriale ha valorizzato una non meglio indicata manifestazione di intenti del Ministero della Giustizi, contenuta in un atto non presente nel fascicolo trasmesso a questa Corte di Cassazione, di volere dare corso all'estradizione, pur in assenza di una esplicita richiesta di ripristino della misura custodiale in carcere ai sensi dell'art. 704, comma 3, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] 1. Vale in primo luogo dare atto che, come da accertamento di Cancelleria eseguito il 19 ottobre 2021, il ricorrente risulta tuttora detenuto e ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 15 luglio 2021 che ne ha concesso l'estradizione alla richiedente Repubblica di Moldova, con udienza camerale fissata il prossimo 1 dicembre 2021. 2. Tanto premesso le ragioni poste a sostegno dell'impugnazione appaiono fondate. 3. L'aggravamento del regime cautelare è stato disposto dalla Corte territoriale sull'erroneo presupposto della formazione del giudicato relativo alla valutazione dell'esistenza dei presupposti per l'estradizione, mentre, attesa la natura giurisdizionale del relativo procedimento, doveva trovare applicazione la sospensione dei termini processuali per il periodo feriale (Sez. 6, ord. n. 11048 del 15/03/2016). In maniera palesemente contraddittoria rispetto a precedente determinazione della stessa Corte di merito è stato, inoltre, valorizzato un episodio di mancata presentazione dell'estradando alla [OSCURATO:PERSONA], già ritenuto irrilevante ai fini della applicazione di una misura più rigorosa rispetto a quella all'epoca (luglio 2021) vigente, invocata dalla Procura generale. La misura coercitiva massima non poteva, inoltre, essere adottata in assenza di specifica richiesta da parte del Ministero della Giustizia (artt. 704, comma 3 e 714 cod. proc. pen.), come ribadito anche dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui in tema di estradizione per l'estero, una volta che l'estradando sia stato rimesso in libertà per il venir meno delle esigenze cautelari, la custodia cautelare conseguente all'accoglimento della richiesta di estradizione, ex art. 704, comma 3, cod. proc. pen., richiede una specifica richiesta del Ministro della giustizia, essendo a tal fine inidonea la richiesta ministeriale originariamente formulata con la trasmissione della domanda estradizionale (Sez. 6, n. 7975 del 22/01/2020, PG in proc. Svizzero, Rv. 278456). Nella specie è la stessa Corte di appello a dar conto dell'inesistenza di detta richiesta, valorizzando in sua vece una dichiarazione di intenti del Ministero della Giustizia contenuta in un atto oltre tutto non rinvenuto nell'incarto processuale pervenuto a questa Corte di cassazione.La misura avrebbe, comunque, potuto essere disposta in presenza di un concreto pericolo di fuga, il solo che giustifichi l'applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale, pericolo che deve, però, essere motivatamente fondato su elementi specifici, concreti e sintomatici di una reale possibilità di allontanamento clandestino da parte dell'estradando (Sez. 6, n. 50161 del 29/11/2019, Vidrasan, Rv. 278057), non risultando allo scopo significativo quel solo episodio di mancata presentazione alla [OSCURATO:PERSONA], come anzidetto già ritenuto irrilevante da una precedente decisione della stessa Corte di appello. 4. Per l'insieme delle ragioni che precedono, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte territoriale. P. Q. M. annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Milano. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, 21 ottobre 2021 Il con