CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20891/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
USEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti qii atti e la sentenza impugnata; e_san-iina ricorsi proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili„ neiie aueierrni sentenze di merito, del reato di cui agli artt. 73, coma 4 e i30 d.P,R. 30.9/90, per avere detenuto e trasportato al fine di cedere a terzi kg. 17,900 di sostanza stupefacente dei tipo hashish, suddivisa in 182 panetti. Riievato che, e moti» ci ::orso, il difensore lamenta: 1. In relazione alla Ci:api:cilia, vizio di i-nititivazione per mancato riconoscimento della connivenza non punibile; 2, 'Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla riconosciuté.ti aggravante dell'ingente quantità per entrambi gli imputati; 3. Omessa motivazione in ordine ai diniego delle attenuanti generiche per entrambi g mputati. Ritenuto che la sentenza .mpugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ocini profib dedotto dalla difesa. Considerato, guanto al primo motivo di ricorso, che i rilievi difensivi sono palesemente versati :n fatto e tendenti ad avvalorare una diversa ricostruzione della vicenda, pure al cospetto cell una motivazione logica e coerente: la Corte di merito, nell'escludere diaiia connivenza non punibile ha posto in evidenza come la irripJtata fosse pei-feittarnente consapevole della presenza dello stuoefacen.te i-eeHa vetturEi ed avesse partecipato alle operazioni di trasporto (l'auto sulla quale fu rinvenuto i'ingente carico di stupefacente era di proprietà dell'imputata, la quale, sottoposta ad interrogatorio, aveva ammesso l'addebito, riferendo che i; marito si era prestato ad effettuare il trasporto perché avevano problemi economici:). Considerato, quanto a1 secondo motivo eli ricorso, che la Corte di merito ha fatto buon governo de.lia i-icirrna che si assume violata: la consapevolezza eaariLtatvo cspo ricorrenti è stata lodicamente desunta - in base ad argomentazioril non eensurabili in questa sede - dalle mocialità di occultamento deiia sostanza, contenuta tutta in una valigia, il cui volume ed il cui peso notevole lasciavano eagionevolmente intendere che si trattasse di una partita di considerevole consistenza. Rilevato che profilo riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti cienericne è sostenuto da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto e la mancanza di resipiscenza da parte degli imputati, i quali, pur avendo ammesso l'addebito, non hanno fornito alcun utile contributo ai fin, della ricostruzione del fatto; considerato che, ai fin concessione dei beneficio invocato, non è richiesto al giudice di merito la considerazione di tutti gli elementi all'uopo valutabili contenuti nell'art. 133 cod. pen.,, dovendo ritenersi sufficiente il richiamo soltanto ad uno di essi, ritenuto prevalente rispetto agli altri elementi (cfr. Sez. 2, n. 23903 dei 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche li giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementncicat dairarti 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un so!::: aia personalità dei colpevole o all'entità dei reato ed alle modalità di espczon(,--_, di esso può risuitare all'uopo sufficiente"). Considerato che, nei giudizio d cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione data congiaalta della pena la cui determinazione, come nea casa in aaame, u. u è nero arbitrio o di un ragionamento liogce (Sez. 5, re 5552 22j 30/ .90;2013 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che i r . corsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei rlcorrenti ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. ;) P.Q.MConsigliere eqi:[OSCURATO:PERSONA] PresidenteMariarosaria [OSCURATO:PERSONA] DEPOS![OSCURATO:PERSONA].: G 2 6 Furrzior r o udiziario [OSCURATO:PERSONA]