CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29567/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNAE di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso Il difensore presente Avv. [OSCURATO:PERSONA] insisteva per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di [OSCURATO:PERSONA], rigettava l'appello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] era accusato di avere preso parte ad un'associazione dedita al compimento di un complesso sistema di frodi fiscali in materia di Iva ed accise nel settore della commercializzazione dei prodotti petroliferi, e di avere perpetrato una serie di condotte di autoriciclaggio, partecipando al reinvestimento ed al reimpiego in altre attività finanziarie e imprenditoriali, delle somme provento della frode. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. con i primi due motivi si contestava la legittimità della motivazione nella parte in cui riteneva sussistente il pericolo di inquinamento probatorio: (a) si deduceva che il richiamo alla capacità di Barbarino di utilizzare utenze dedicate per eludere le indagini non indicherebbe che il ricorrente potesse incidere sulle prove documentali e dichiarative; (b) che la motivazione in ordine al0 sussistenza detpericolo di inquinamento probatorio sarebbe generica e non avrebbe tenuto conto del fatto che erano state attenuatt le misure imposte ai coimputati. 2.2. Con il terzo motivo si contestava la legittimità del riconoscimento del pericolo di reiterazione: si deduceva che era illegittima ed insufficiente la motivazione per relationem che rigettava la richiesta di sostituzione, nonostante fossero intervenuti mutamenti rilevanti nella situazione fa processuale; segnatamente: non sarebbe stato considerato - che il Tribunale aveva deciso di attenuare la cautela imposta ai coimputati ( in ragione del tempo trascorso dalla consumazione dei fatti). A ciò si aggiungeva che Barbarino non risultava essere stato coinvolto in altri procedimenti per fatti analoghi. 2.3 Con l'ultimo motivo si contestava la legittimità della motivazione nella parte in cui aveva ritenuto proporzionata la massima misura custodiale senza valutare la capacità contenitiva degli arresti domiciliari; si ribadiva che dal febbraio del 2019 al marzo 2021 nessuna altra condotta era stata contestata al ricorrente, nonostante le indagini fossero continuate fino al 2020, il che evidenziava un'attenuazione del pericolo cautelare . [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi di ricorso sono infondati.Con riguardo alla rilevazione del pericolo di reiterazione la motivazione non si presta ad alcuna censura: il Tribunale rilevava (a) che le condotte contestate si erano dipanate in un lasso temporale di diversi mesi, (b) che si era registrata la ripetizione di azioni delittuose consumate con modalità simili, (c) che la misura massimamente afflittiva risultava giustificata dalla non occasionalità dell'azione criminosa dal ruolo rivestito dal ricorrente nell'ambito del sodalizio, oltre idalla ampia rete di contatti e conoscenze, e dalla emersione di una elevata capacità operativa e gestionale; (d) veniva, inoltre valorizzata anche l'abilità con la quale il ricorrente era stato in grado di entrare in possesso di utenze "dedicate" per eludere le indagini. La motivazione in ordine al pericolo di reiterazione risulta completa, esaustiva e pertinente e sostiene la misura e la rende legittima a prescindere dalla sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, che, invece, non risulta rilevato con motivazione altrettanto esaustiva e persuasiva. Il segmento motivazionale che tratta il pericolo di inquinamento probatorio si presenta, infatti, meno solido rispetto a quello dedicato alla rilevazione del pericolo di reiterazione. Il pericolo di inquinamento viene ritenuto sulla base del fatto che l'istruttoria era in fase embrionale e che in astratto potesse essere verosimile la subornazione dei testimoni. Peraltro, a sostegno della rilevazione del pericolo di inquinamento delle prove, veniva richiamato un elemento del tutto inconferente, ovvero il fatto che nel corso delle indagini era emerso che il ricorrente aveva a disposizione telefoni cellulari "dedicati" alla attività illecita con schede intestate a prestanome compiacenti. Si tratta di un emergenza che nulla dimostra in ordine alla sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, dato che non ha alcuna connessione con una eventuale, possibile, attività di subornazione di testimoni o, in genere, di depistaggio delle indagini. 1.2.11 terzo motivo, che contesta la motivazione in ordinevproporzionalità della misura è, invece/ manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quanto dedotto, la scelta di applicare il presidio cautelare più severo risulta ampiamente giustificato„. Il Tribunale rilevava come l'applicazione degli arresti domiciliari non rassicurasse in ordine al contenimento del pericolo cautelare rilevato, tenuto conto che Barbarino aveva dimostrato una precisa propensione a violare non solo le prescrizioni impostegli, ma anche la normativa del settore; né poteva essere considerato decisivo il fatto che la massima misura era stata attenuata in altri procedimenti, tenuto conto che la valutazione del pericolo cautelare e dell'idoneità contenitiva dei presidi applicati deve essere apprezzata autonomamente per ogni indagato. 2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. C