CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 ottobre 2023
Cassazione n. 34550/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20121/2021r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 8, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in Circ.ne Nomentana n. 414, Roma, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente nonché [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore. intimata avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roman. 3071/2020 pubblicata in data 19/01/2021, n.r.g. 4855/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 18/10/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: tempo tuta - retribuilità - condizioni 1.- [OSCURATO:PERSONA] deduceva di essere dipendente del Policlinico “Gemelli” di Roma, con qualifica di “collaboratore professionale sanitario infermiere”, e di non aver ricevuto la retribuzione per il tempo di vestizione e di svestizione della divisa ospedaliera, pari a trenta minuti giornalieri. Adìva pertanto il Tribunale di Roma per ottenere la condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] del Sacro cuore al pagamento delle conseguenti differenze retributive, nelle misure ivi specificate, per il periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31/12/2013. 2.- Espletata la prova testimoniale, il Tribunale adìto accoglieva la domanda. 3.- La Corte territoriale, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dalla predetta Università e dalla [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", nelle rispettive qualità di cedente e di cessionaria del ramo d’azienda cui era addetto il Ceccarelli. Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) il Tribunale ha accertato che, sia pure in virtù di una prassi e non di disposizioni aziendali scritte, sussisteva l’obbligo del Ceccarelli di iniziare e terminare il turno con la divisa già indosso, con conseguente timbratura anticipata rispetto all’effettivo inizio del turno; b) il Tribunale ha altresì accertato che i cambi turno avvenivano “a vista”, ossia fra persone ancora o già in divisa, al fine di garantire la continuità fra i turni di servizio dell’equipe montante e di quella smontante; c) il Tribunale ha in tal modo ritenuto che la retribuzione fosse corrisposta al netto del tempo tuta e che il periodo, già retribuito, alla fine di ciascun turno dedicato al c.d. passaggio di consegne avesse altra funzione rispetto al tempo di svestizione; d) l’interesse ad agire del lavoratore sussiste in relazione alla pretesa retributiva per il tempo dedicato alla vestizione e alla svestizione; e) la questione si inserisce in un noto filone giurisprudenziale, per il quale è sufficiente richiamare fra le tante Cass. n. 3901/2019, Cass.n. 12935/2018, Cass. n. 27799/2017;f) l’eterodirezione, richiesta a fini retributivi da Cass. n. 9215/2012, può derivare sia dall’esplicita disciplina d’impresa, sia implicitamente dalla natura degli indumenti, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell’abbigliamento, o dalla specifica funzione che devono assolvere, come superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico, sia l’incolumità del personale addetto (Cass. n. 7738/2018); g) nel caso di specie la prova testimoniale è stata ammessa in primo grado limitatamente al capo 20 della memoria difensiva, ossia sulla possibilità del Ceccarelli di cambiarsi all’interno del turno, a sostegno della deduzione dell’azienda diretta a paralizzare la pretesa del dipendente e i testi [OSCURATO:PERSONA] e Porcu hanno decisamente negato che ci si potesse cambiare all’interno del turno, in particolare hanno dichiarato che all’orario di inizio turno dovevano arrivare già vestiti (tanto che erano stati rimproverati verbalmente per essere arrivati tardi per cambiari di abito) e che a fine turno ci si può allontanare qualche minuto prima per cambiarsi d’abito solo se si lavora in un reparto non “H24”; h) risulta dimostrato che il Ceccarelli in quel periodo lavorasse a Cardiologia, certamente e per sua natura rientrante fra i reparti con il “cambio a vista”; i) il teste Zega ha reso una deposizione apparentemente contrastante, ma ha ammesso che potrebbe essersi instaurata una prassi nel senso indicato dal Ceccarelli, per agevolare il cambio turno; j) il teste Cappelletti nulla ha saputo riferire, limitandosi a confermare l’assenza di disposizioni aziendali scritte sul punto; k) risulta dunque dimostrato che di fatto fosse l’azienda a stabilire quando e dove cambiarsi e che di fatto era precluso ai dipendenti il cambio di abito durante il turno di servizio. 4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]"ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 5.-[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 6.-L’Università è rimasta intimata.7.-La ricorrente ed il controricorrente hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1 d.lgs. n 66/2003 e 115 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto dimostrato che fosse l’azienda sanitaria a stabilire quando cambiarsi e a vietare ai dipendenti di cambiarsi durante l’orario di lavoro. Il motivo è inammissibile, sia perché volto a sollecitare a questa Corte una diversa valutazione delle deposizioni testimoniali, attività riservata al giudice del merito, sia perché non contiene alcuna censura all’affermazione di principio premessa dalla Corte territoriale, secondo cui l’eterodirezione (come affermato da questa Corte di legittimità in varie pronunzie) può risultare anche in modo implicito dalla natura e dalla funzione dell’abbigliamento necessario per svolgere la prestazione lavorativa. 2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3) , c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di valutare talune risultanze istruttorie pur decisive e per aver posto a fondamento della sua decisione fatti ritenuti erroneamente notori, violando altresì la regola di riparto dell’onere probatorio. Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato. Il motivo è inammissibile laddove sollecita a questa Corte una nuova “lettura” delle deposizioni testimoniali, al fine di accertare che nessun testimone avrebbe riferito circa ciò che accadeva nel reparto cui era addetto il Ceccarelli dall’anno 2010, che non sarebbe Cardiologia, bensì “[OSCURATO:PERSONA] di RadioChemioTerapia”, attività questa che è riservata al giudice del merito. A tal riguardo va ricordato che la questione della “violazione” o della “falsa applicazione” degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile dinanzi alla Corte di legittimità solo se si alleghi che il giudice di appello abbia posto a base della decisione provenon dedotte dalle parti, oppure prove disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, oppure abbia disatteso prove legali, oppure abbia considerato come facenti piena prova (recependoli senza apprezzamento critico) elementi probatori soggetti invece a prudente valutazione (Cass. ord. n. 27000/2016; Cass. ord. n. 1229/2019; Cass. ord.5 n. 6774/2022). Il motivo è altresì inammissibile per difetto di pertinenza, laddove denunzia il richiamo ad un notorio, invero non rinvenibile nella motivazione della sentenza impugnata. Il motivo è infine infondato in relazione all’asserita violazione del riparto dell’onere probatorio: i giudici d’appello hanno valutato la prova testimoniale proprio sul presupposto che l’onere incombesse sul lavoratore. Quindi sono andati alla ricerca della rispondenza al vero sia della circostanza della vestizione prima di iniziare il turno di lavoro e della svestizione dopo il c.d. cambio turno (quindi dopo la fine turno), sia del fatto per cui questa modalità fosse frutto di un’eterodirezione del datore di lavoro instauratasi almeno in via di prassi. A tal fine hanno valutato anche la deposizione del teste Zega (v. supra sub i)), che, come riporta contraddittoriamente la stessa ricorrente (v. ricorso per cassazione, p. 13, par. 24.), ha ammesso che quella prassi (dedotta dal lavoratore) si era instaurata fra i dipendenti “non essendo possibile per gli infermieri lasciare il servizio prima che sia subentrato colui che gli succede nel turno”. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello