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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 09164/2022

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ORDINANZA sul ricorso 18122-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e 2022 difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], LELIO

271. MARITATO, CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] MAllINI 140, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 337/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/08/2015 R.G.N. 786/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 18122/2016 [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza n. 337 del 2015, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto esercitata oltre il quinquennio l'attività di riscossione del credito contributivo a percentuale sul reddito eccedente il minimale e relative sanzioni civili, in riferimento al periodo 1998 al 2001, e inidonei ad interrompere il decorso della prescrizione, nei confronti dell'INPS, gli avvisi di accertamento notificati dall'Agenzia delle Entrate, all'attuale intimato, nelle date del 23 ottobre 2002 (per contributi riferiti al 1998) e 13 maggio 2005 (per contributi riferiti al 1999-2001);

2. per la cassazione della sentenza l'INPS ha proposto ricorso, affidato a un motivo, cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasta intimata; [OSCURATO:PERSONA]

3. con il motivo di ricorso, deducendo la violazione degli artt. 2935 cod.civ. e 1 d.lgs. n.462 del 1997, l'INPS assume l'idoneità degli avvisi notificati dall'Agenzia delle Entrate ad interrompere la prescrizione della pretesa contributiva azionata;

4. questa Corte (Cass. n. 13463 del 2017 e successive conf.; fra tante, Cass. nn. 5439 del 2019; 18140 del 2020; 10881 e 30608 del 2021) ha chiarito che in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza del d.lgs. n. 462 del 1997, art. 1 l'Agenzia delle entrate svolge, a norma del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 -bis (a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all'INPS, sicché ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenzia delle entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell'INPS;

5. la sentenza impugnata che non si è uniformata al predetto principio va cassata con rinvio, per nuovo esame alla luce di quanto sin qui detto, al giudice designato in dispositivo che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione.

Così deciso nella Adunanza camerale del 26 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] , 't 1 qd arteTiudf7„tril - l kV/Stt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 18122-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e 2022 difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], LELIO 271. MARITATO, CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] MAllINI 140, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 337/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/08/2015 R.G.N. 786/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 18122/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 337 del 2015, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto esercitata oltre il quinquennio l'attività di riscossione del credito contributivo a percentuale sul reddito eccedente il minimale e relative sanzioni civili, in riferimento al periodo 1998 al 2001, e inidonei ad interrompere il decorso della prescrizione, nei confronti dell'INPS, gli avvisi di accertamento notificati dall'Agenzia delle Entrate, all'attuale intimato, nelle date del 23 ottobre 2002 (per contributi riferiti al 1998) e 13 maggio 2005 (per contributi riferiti al 1999-2001); 2. per la cassazione della sentenza l'INPS ha proposto ricorso, affidato a un motivo, cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasta intimata; [OSCURATO:PERSONA] 3. con il motivo di ricorso, deducendo la violazione degli artt. 2935 cod.civ. e 1 d.lgs. n.462 del 1997, l'INPS assume l'idoneità degli avvisi notificati dall'Agenzia delle Entrate ad interrompere la prescrizione della pretesa contributiva azionata; 4. questa Corte (Cass. n. 13463 del 2017 e successive conf.; fra tante, Cass. nn. 5439 del 2019; 18140 del 2020; 10881 e 30608 del 2021) ha chiarito che in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza del d.lgs. n. 462 del 1997, art. 1 l'Agenzia delle entrate svolge, a norma del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 -bis (a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all'INPS, sicché ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenzia delle entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell'INPS; 5. la sentenza impugnata che non si è uniformata al predetto principio va cassata con rinvio, per nuovo esame alla luce di quanto sin qui detto, al giudice designato in dispositivo che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione. Così deciso nella Adunanza camerale del 26 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] , 't 1 qd arteTiudf7„tril - l kV/Stt
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