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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01979/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato-avvise-all~ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Caltanissetta, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza resa il 3 giugno 2019 dal Tribunale di Enna che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di truffa a lui ascritti.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, poiché l'imputato aveva reso già in sede di interrogatorio di garanzia ampie e dettagliate dichiarazioni confessorie che avrebbero dovuto essere adeguatamente valorizzate ai fini della concessione delle attenuanti invocate; - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio poiché con i motivi di appello era stata chiesta la determinazione della pena nel minimo edittale considerato che il primo giudice non aveva reso alcuna motivazione in ordine alla pena base e all'aumento per la ritenuta recidiva, ma la corte si è limitata a ritenere adeguata la pena inflitta così eludendo il suo obbligo di motivazione.

Il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto non si confronta con l'articolata ed esaustiva motivazione della corte che ha fornito adeguata risposta a tutte le doglianze formulate.

Ed infatti la corte ha evidenziato che l'imputato si è reso protagonista di una complessa attività illecita molto accuratamente organizzata; ha reiterato la condotta e si è fatto consegnare somme di significativa entità; è aduso a condotte delittuose come emerge dal suo certificato penale; l'ammissione degli addebiti è intervenuta quando la sua attività era già stata accertata e non ha fornito ulteriori elementi utili per approfondire le indagini, sicchè non assume rilevanza a fini del beneficio invocato.

La corte ha precisato non soltanto la pena base, determinata in misura prossima al minimo edittale, ma anche l'aumento per l'aggravante della recidiva, stabilito nei limiti di legge, e per la continuazione, sicché la censura formulata dalla difesa deve ritenersi manifestamente infondata.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 7/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato-avvise-all~ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Caltanissetta, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza resa il 3 giugno 2019 dal Tribunale di Enna che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di truffa a lui ascritti. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, poiché l'imputato aveva reso già in sede di interrogatorio di garanzia ampie e dettagliate dichiarazioni confessorie che avrebbero dovuto essere adeguatamente valorizzate ai fini della concessione delle attenuanti invocate; - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio poiché con i motivi di appello era stata chiesta la determinazione della pena nel minimo edittale considerato che il primo giudice non aveva reso alcuna motivazione in ordine alla pena base e all'aumento per la ritenuta recidiva, ma la corte si è limitata a ritenere adeguata la pena inflitta così eludendo il suo obbligo di motivazione. Il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto non si confronta con l'articolata ed esaustiva motivazione della corte che ha fornito adeguata risposta a tutte le doglianze formulate. Ed infatti la corte ha evidenziato che l'imputato si è reso protagonista di una complessa attività illecita molto accuratamente organizzata; ha reiterato la condotta e si è fatto consegnare somme di significativa entità; è aduso a condotte delittuose come emerge dal suo certificato penale; l'ammissione degli addebiti è intervenuta quando la sua attività era già stata accertata e non ha fornito ulteriori elementi utili per approfondire le indagini, sicchè non assume rilevanza a fini del beneficio invocato. La corte ha precisato non soltanto la pena base, determinata in misura prossima al minimo edittale, ma anche l'aumento per l'aggravante della recidiva, stabilito nei limiti di legge, e per la continuazione, sicché la censura formulata dalla difesa deve ritenersi manifestamente infondata. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 7/1
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