CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 novembre 2022
Cassazione n. 37444/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16067/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore, elettivamente domiciliato in ROMA V. [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente- e contro [OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. PUCCINI 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che l o rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 211/2019,depositata il 30/01/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – L ’ing . [OSCURATO:PERSONA] fond ò n el 1904 l’omonima impresa individuale per la produzione e commercializzazione di pompe idrauliche ad alta tecnologia. Successivamente, nel 1961, confer ì l’azienda individuale in una società di capitali, la [OSCURATO:SOCIETA]., poi trasformata in [OSCURATO:SOCIETA]. (che costituì anche la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.). Nel 1987 la [OSCURATO:SOCIETA]. – di cui erano socie di maggioranza e componendi del C.d.A. le figli e Emanuela e [OSCURATO:PERSONA] –venne dichiarata fallita dal Tribunale di Lucca. 1.1. – Nell’ambito dell’amministrazione fallimentare, in data 19/07/1989 venne concluso un contratto di cessione di ramo d’azienda in favore della [OSCURATO:PERSONA]. Coop. a r.l. ( una newcocostituita dagli ex dipendenti della società fallita ) , al prezzo di Lire 852.408.00, di cui Lire 500.000.000 per avviamento commerciale e Lire 352.408.00 per macchinari, magazzino ecc.; la cessionaria mant enne la sede legale dell’azienda e lo stabilimento nello stesso indirizzo, acquistò tutti i beni , modelli e know - how ed assunse, tra l’altro, l’obbligo di continuare la produzione e consegnare ai clienti ibeni già oggetto di ordine. 1.2. – L a società acquire nte utilizz ò il marchio di fatto “[OSCURATO:PERSONA] since 1904” e i n data 16/07/ 19 91 ne chie s e la registrazione, che ottenne nel 1994, con rinnovo nel 2005. 1.3. – I n data 0 5/03/1991 Emanuela e [OSCURATO:PERSONA] , socie di maggioranza e componendi del C.d.A. della società fallita, agirono contro la cessionaria [OSCURATO:PERSONA] –che nel 1995 trasferì il ramo di azienda e il marchio registrato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la quale a sua volta lo cedette alla [OSCURATO:PERSONA] s . r . l ., che nel 2009 venne incorporata per fusione da [OSCURATO:SOCIETA]., poi [OSCURATO:SOCIETA]. (ed ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), la quale utilizza il marchio “[OSCURATO:PERSONA]” – nonché contro la [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . , per l’utilizzo indebito del loro cognome nella denominazionesociale, chiedendo al Tribunale di Lucca l’inibizione (accolta ex art. 7 c.c.) e il risarcimento del danno (respinto); la decisione venne confermata dalla Corte d’appello di Firenze con sentenza n. 1124 del 1999 , che rilevò tra l’altro l’uso indebito del cognome nella denominazione sociale, in quanto « non legittimato dal consenso al trasferimento della ditta nella quale era inserito». 1.4. –Successivamente questa Corte, c on senten za n. 11 129 del 2003, premesso che il giudizio verteva sulla le gittimità «dell’inserimento del nome di un terzo nella denominazione sociale» ( e non su lla «utilizzazione di una denominazione sociale altrui quale segno distintivo dei propri prodotti» ) – con conseguente applicazione degli artt. 6 e 7 c.c., che rendono possibile l’utilizzo del nome di un terzo solo con il consenso dell’interessato(e non de gli artt. 2567 e 2564 c. c. , che disciplinano i rapporti tra imprenditori concorrenti) – cass ò con rinvio la sentenza d’appello, ritenendo che non fosse suffici ente l’accertamento di un utilizzo “indebito” del nome ( per non avere le convenute «fornito la prova di avere titolo all’utilizzazione del cognome delle attrici» nelle rispettive denominazioni sociali), ma occorresse anche accertare in concreto un“pregiud izio”. Tuttavia, quel giudizio non venne riassunto e si estins e. 1.5. –Frattanto, il 15/10/19 91 la [OSCURATO:PERSONA] chie se al g.d. di integrare l’atto di cessione d’azienda con l’indicazione del trasferimento di marchio, ditta e denominazione sociale, in quanto esclusi “per mera dimenticanza”; nonostante il parere favorevole del curatore fallimentare , con ord inanza del 13/01/ 19 92 il g.d. rigettò l’istanza a causa della mancanza del consenso dell’alienante, necessarioai fini del trasferimento dei segni distintivi ai sensi dell’art. 2565, comma 2,c.c. 1.6. – N el 2011 , a distanza di 20 anni dalla prima azione giudiziaria, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] agi r ono in giudizio per la declaratoria di nullità della registrazione del marchio “[OSCURATO:PERSONA]” ( in violazione degli artt. 12, 14 e 19 C.P.I.), con richiesta di inibitoria, risarcimento dei danni e restituzione del marchio nella titolarità della società attrice. 1.7. – Il Tribunale di Firenze dichiar ò carente di legittimazione attiva [OSCURATO:PERSONA] e rigettòle domande, ritenendo applicabili l’art. 15 l. marchi (per cui « il marchio non può essere trasferito se non in dipendenza del trasferimento dell’azienda o di un ramo particolare di questa») e la presunzione e x art. 2573 , co mma 2 , c.c. (per cui «quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata si presume che il diritto all’uso esclusivo di esso sia stato trasferito con l’azienda»), con la conseguenza che dalla lettura del contratto di cessione di azienda tra il [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] soc. coop . a r.l. e dalla volontà delle parti , doveva ritenersi «implicita per facta concludentia anche la volontà di trasferire i segni distintivi», compreso il marchio. 1.8. – Avverso detta decisione [OSCURATO:SOCIETA] s . r . l . [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero tre motivi di appello; l ’appellata [OSCURATO:SOCIETA] commerciale s.r.l. ne chie s e il rigetto e ripropo s e le eccezioni sollevate in primo grado (prescrizione del diritto; usucapione del marchio; decadenza dell’attrice ex art. 24 C . P . I . da ogni diritto sul marchio per non uso dal 1989; acquisto del diritto all’utilizzo del marchio per convalida del marchio ex art. 28 C.P.I.). 1.9. – La Corte d’appello di Firenze ha rigett ato l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] e da [OSCURATO:PERSONA] , quale erede di [OSCURATO:PERSONA], osservando: -che non c’è alcuna rilevanza del giudicato di Cass. 11129/03 né opponibilità della relativa sentenza, in quanto non afferente il marchio, mal’uso del nome [OSCURATO:SOCIETA] nella denominazione sociale; - che [OSCURATO:PERSONA] e d il suo erede [OSCURATO:PERSONA] sono privi di legittimazione attiva, in quanto il giudizio verte in tema di marchio e non di tutela del nome; - che è pacifico ma irrilevante che nel primo processo sia stato affermato il mancato trasferimento della ditta dal fallimento alla cooperativa, poiché «la società acquirente non acquisì la ditta ma solo il nome del vecchio titolare, tanto che la sua denominazione non fu “[OSCURATO:SOCIETA]”, ma “ [OSCURATO:PERSONA] ” , in applicazione dell’art.2564 c.c. e « per distinguere opportunamente la nuova compagine da quella divenuta insolvente»; - che , contrariamente a quanto ritenuto dal g.d., con provvedimento munito diefficacia solo endofallimentare , non rileva l’art. 2565,comma 2 , c.c., riferito alla ditta e non al marchio ; - che nel presente giudizio rileva solo il marchio “[OSCURATO:PERSONA] dal 1949”, registrato, usato e rinnovato dalla cessionaria , quale segno distintivo non dell’impresa ma del « prodotto dell’azienda cessata», essendo stati trasferiti all’acquirente il magazzino, il know-how, l’avviamento nonché, «inconfutabilmente, implicitamente ma necessariamente»,anche il marchio; -che l’art. 2573, co mma 2 , c . c . tende ad evitare il frazionamento del marchio e ad assicurare la continuità del rapporto tra marchio e impresa (Cass. 9404/1987) ed infatti nella fattis pecie concreta venne trasferita alla cessionaria l’intera produzione, i macchinari, i modelli e i progetti proprio per continuare a produrre i l «prodotto identificato dal marchio poi registrato», tanto ch e solo la continuazione della produzione ha consentito di preservarne il valore, a fronte del non uso del marchio da parte della fallita; - che è pacifica l’applicabilità dell’ art. 15 l. marchi e dell’ art. 2573,comma 2 , c.c. laddove , «a tutela del prodotto identificato dal marchio», prevedono come «necessario e presunto il trasferimento del marchio insieme all’azienda», indipendentemente dalla ditta; - che infatti non vi è dubbio sulla natura derivata della ditta inclusiva del nome [OSCURATO:SOCIETA], essendo pacifico che il fondatore [OSCURATO:PERSONA] «aveva personalmente consentito all’inserimento del suo nome nella ditta originaria, poi trasferita alla costituita s.p.a. e successivamente alla s.r.l. poi fallita»; - che parte della cessione di azienda doveva ritenersi non il g.d. (rivestente un ruolo d i tipo notarile) ma il curatore, sicché la volontà contrattuale andava riferita alle due parti del contratto, «concordi nel dichiarare che la cessione era estesa al marchio identificativo del prodotto», tanto che poi il marchio venne a lungo usato, prima di fatto (dal 1989) e poi con registrazione (nel 1994 , rinnovata nel 2005), «senza alcuna contestazione da parte degli organi fallimentari, altrimenti tenuti a vendere anche il marchio», e solo nel 2011 fu formalizzata la pretesa della società fallita; - ch e la tutela del marchio, volta a proteggere chi con il proprio lavoro valorizza un prodotto industriale, non può essere vanificata da chi, dopo aver cessato l’attività per insolvenza e ceduto in blocco la produzione, «vorrebbe ora in sostanza appropriarsi del lavoro altrui con un’infondata azione di tutela del marchio a suo tempo ceduto e da allora, infatti, mai usato per oltre venti anni»; - che di conseguenza resta assorbito il terzo motivo di appello, relativo alla declaratoria di inammissibilità delle domande, svolte con le memorie ex art. 183 c.p.c., di rivendica del marchio e concorrenza sleale per agganciamento (ritenute infondate alla luce di tutto quanto osservato) nonché di violazione del diritto al nome ex art. 7 c.c. (inammissibile e coperta dal giudicato). 2. – Avverso detta decisione [OSCURATO:SOCIETA] S . r . l . [OSCURATO:SOCIETA] ha propo sto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, illustrato da memoria. Hanno resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (che ha depositato memoria) e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., mentre l’intimato [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 3. – Con il primo motivo , rubricato « Errore in giudicando per violazione e falsa applicazione della disciplina stabilita dall’art. 2909 c.c. e dagli artt. 310, 336, 393 c.p.c. e 12 delle Preleggi in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.», si denunzia la mancata considerazione del giudicato sostanziale intervenuto nel processo promosso dalle sorelle [OSCURATO:SOCIETA](definito in Cassazione con la sentenza n. 11129 del 2003 ) , la cui estinzione per mancata instaurazione della fase di rinvio farebbe salvi i capi della sentenza di merito non cassati (Cass. 20311/2004), con la conseguenza che il riconoscimento del diritto al patronimico “ [OSCURATO:SOCIETA] ” e l’accertamento del suo illegittimo utilizzo come ditta e denominazione sociale dovevano considerarsi giuridicamente estesi «all’intero rapporto contrattuale da cui dipendeva l’accertamento circa l’esistenza di quello stesso diritto al nome e, dunque, anche all’accertamento dell’avvenuto trasferimento (o meno), in sede fallimentare, di tutti i segni distintivi della società fallita», e ciò perché il giudicato concerneva un rapporto giuridico complesso ed interdipendente, in cui al diritto al proprio nome delle attrici era stato contrapposto un presunto diritto al suo utilizzo sulla scorta degli identici segni distintivi della società fallita, che si assumevano acquistati in sede concorsuale. 3.1. – Il m otivo è infondato , non sussistendo un “ giudicato sostanziale”capace di incidere sulla decisione in esame , in quanto i due giudizi in questione hanno avuto un perimetro del tutto diverso. Come visto, il thema decidendumdel giudizio promosso nel 1991 dalle sorelle [OSCURATO:SOCIETA] contro la [OSCURATO:PERSONA] soc . coop ., quale cessionaria dell’azienda della fallita [OSCURATO:SOCIETA] s . r . l . , verte va sul «diritto al nome» delle attrici – e segnatamente su l la liceità dell’inclusione del patronimico [OSCURATO:SOCIETA] ( in quanto «nome di una persona estranea alla società») nella denominazione sociale dell a convenuta – la cui tutela risiedeva dunque negli artt. 6 e 7 c.c., e non negli artt. 2567 e 2564 c.c., dettati in tem a di «rapporti tra imprenditori concorrenti e quelli tra le singole imprese e i soggetti ai quali è rivolta la loro attività» (così si legge nella sentenza di questa Corte n.11129 del 20 03 ) . In quella sede i giudici di legittimità aggiun s er o , in un obiter dictum, che ad analoghe conclusioni si sarebbe potuti pervenire ove fosse stata in discussione la legittimità dell’inserimento del nome altrui nella ditta, escludendo invece, sia pure dubitativamente , l’applicabilità analogica delle norme in materia di marchio (segnatamente l’art. 21 l. marchi, che esclude la possibilità di registrare come segno “il nome di persona diversa da quello di chi chiede la registrazione”,quando la sua utilizzazione sia lesiva della “fama”, del “credito” o del “decoro” di colui che “ha diritto di portare”il nome, salva la possibilità per l’Ufficio italiano brevetti di subordinare la registrazione del marchio al consenso di quest’ultimo, comunque necessarioper il nome “notorio”). Il diverso ambito soggettivo ed oggettivo de i due giudizi non consente di rinvenire la supposta pregiudizialità , trattandosi in questa sede del la domanda di nullità della registrazione del marchio “[OSCURATO:PERSONA]” e de lla sua restituzione alla società attrice, mentre è significativamente passato in giudicato il difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA], quale erede della [OSCURATO:SOCIETA], che nel primo giudizio aveva agito, invece,a tutela del nome. 4. – Il secondo mezzo, rubricato « Errore in giudicando per violazione e falsa applicazione degli articoli 2573 del c.c., 2565 c.c. e, sotto altro profilo, dell’articolo 2909 c.c., dell’art. 12 delle Preleggi e degli articoli 13 e 15 della legge Marchi, in relazione all’articolo 360, comma 1 n. 3 c.p.c. – Errore in procedendo per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.», lamenta che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto trattarsi di ditta derivata, per il solo fatto che l’azienda era stata ceduta ad un soggetto diverso dal suo titolare; invece, essendosi al cospetto di un marchio patronimico c.d. “generale”, che aveva funzione identificativa non solo del prodotto, ma anche dell’imprenditore , del quale riportava il nome “[OSCURATO:SOCIETA]”, non si sarebbe dovut a applicare la presunzione di trasferimento della ditta ex art. 2573, co mma 2 , c.c., bensì l’art.2565 c.c., pena il «contrasto tra ditta e marchio, in quanto il cessionario risulterebbe titolare di un marchio patronimico rappresentativo della ditta preesistente di un altro imprenditore». Su queste basi, il ricorrente assume che la motivazione della corte d’appello sarebbe nulla, in quanto palesemente contraddittoria, per avere da un lato ritenut o « non trasferita la ditta e, dall’altro, confermata la sentenza di primo grado laddove essa aveva altrettanto erroneamente ritenuti tr asferiti, insieme al marchio, tutti gli altri segni distintivi dell’impresa». 4.1. –Il motivo è inf ondat o. 4.2. –Non sussiste la lamentata nullità della sentenza impugnata per contraddittorietà della motivazione, la quale appare invece rispettosa del cd. "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., non registrandosi in essa un’anomalia capace di tramutarsiin violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., che si esaurisce (sempre che il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali) nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez. U, 8053/2014; conf., ex plurimis, Cass. 17730/2022). Del resto, dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (ad opera d e ll'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), non è più consentito sindacare in sede di legittimità la semplice contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione (Cass. 23940/2017, 22598/2018, 7090/2022). 4.4. – Le contraddizioni ipotizzate dal ricorrente non colgono la portata dirimente della ratio decidendi della decisione impugnata, fondata sull ’individuazione di una “ ditta derivata ” , in quanto volontariamente ceduta insieme all’azienda dall’ originario imprenditore individuale (l’ing. [OSCURATO:SOCIETA]) , per atto inter vivos , a d una società di capitali(la [OSCURATO:SOCIETA]., poi trasformata in [OSCURATO:SOCIETA]., in seguito dichiarata fallita), con conseguente applicazione della presunzione legale ex art. 2573, comma 2, c.c., per cui , «quando il marchio è costituito [da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o] da una ditta derivata si presume che il diritto all’uso esclusivo di esso sia stato trasferito con l’azienda» (cfr. Cass. 19480/2016). D’altro canto, l’art. 2563, c omma 2 , c.c. prevede che la ditta «deve contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore», sicché può ritenersi patronimica e originaria solo la ditta costituita dal nome del titolare che la utilizzi, mentre deve ritenersi derivata quella trasferita dall’originario titolare ad altro imprenditore , unitamente all’azienda alienata; in altri termini, la ditta che appartenga ad un soggetto diverso dal titolare del relativo patronimiconon può che essere derivata. Né è conducente l’osservazione , svolta nella memoria de lla ricorrente, per cui, «all’atto del Fallimento , socie uniche della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] erano le sig.re Emanuela e [OSCURATO:PERSONA], già socie fondatrici delle Società medesima nella quale era confluita per trasformazione l’originaria ditta individuale riconducibile all’Ing. [OSCURATO:PERSONA]», in quanto i giudici di entrambi i gradi di merito hanno invece accertato che la ditta individuale patronimica è stata trasferita a una società di capitali, a nulla rilevando che ne fossero socie le figlie dell’originario titolare. L’applicazione dell’art. 2573, comma 2, c.c. (in uno all’art. 15 l. marchi allora vigente) mette fuori campo l’invocata applicazione dell’art. 2565 c.c., rendendo appunto irrilevante l’indagine sul consenso quale presupposto necessariodel trasferimento della ditta nell’ambito dell’alienazionedell’azienda per atto tra vivi. 5. – Il terzo m otivo , rubricato « Errore in giudicando per violazione e falsa applicazione degli articoli 2565, 2554 [rectius 2564] e 2567 c.c. unitamente all’art. 2909 c.c. ed all’articolo 12 delle Preleggi, in relazione all’articolo 360, comma 1 n. 3 c.p.c. – Errore in procedendo per violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.», prospetta ancora la nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione, in quanto ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] abbia acquisito il nome del vecchio imprenditore da una società di capitali, inserendolo nella propria denominazione (poi modifica ta per differenziarla ai sensi dell’ art.2564 c.c.) equivarrebbe a dire che oggetto del trasferimento sia stata (anche) la ditta, che però , secondo la stessa C orte d’appello , non sarebbe mai stata trasferita. 5.1. – Il motivo è infondato per ragioni analoghe a quelle già illustrate con riguardo al mezzo precedente. Esclusa la nullità della motivazione, come detto conforme allo standard richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., la censura anche in questo caso non coglie la portata dell a ratio decidendi della decisione impugnata. 5.2. – Come visto, l a C orte territoriale ha affermato che la società acquirente non acquisì la ditta – tanto che la sua denominazione non fu “[OSCURATO:SOCIETA]” ma “ [OSCURATO:PERSONA] ” – ma solo il nome dell’originario titolare ; aspetto, questo, oggetto però del pregresso giudizio, estinto . Tale affermazione appare coerente con l’impianto normativo di riferimento. Invero, premesso che la denominazione sociale è il nome necessario di una società di capitali, mentre la ditta individua l'impresa(Cass. 16163/2015), l'art. 2567 c.c., in tema di disciplina della funzione identificativa svolta dalla ragione sociale e dalla denominazione delle società, richiama le norme contenute nei titoli V e VI del quinto libro del codice civile e dichiara applicabili alla società le disposizioni dell'art. 2564 c.c. in tema di rischio di confusione tra le ditte individuali(per cui «quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, dev e essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla»),ma non anche l'art 2565 c.c. , che pone il principio di non trasferibilità della ditta separatamente dall’azienda (con la precisazione che il trasferimento la ditta richiede , in caso di atto inter vivos,il consenso dell'alienante mentre , nella successione mortis causa, l’effetto si verifica salvo diversa disposizione testamentaria). Ciò dipende dal fatto che la denominazione sociale , avendo funzione distintiva della stessa soggettività della società, non può di per sé essere oggetto di autonoma circolazione,neppure insieme all'azienda, come invece è possibile per la ditta ( con il consenso dell’alienante); la stessa cessione dell'azienda non estingue infatti la persona giuridica, la cui continuità e identità è preservata proprio dal mantenimento della denominazione sociale (Cass. 21403/2019, 5931/2014, 1078/1968). Va da sé che i segni identificativi della personalità giuridica degli enti collettivi non possono costituire un valore patrimoniale trasmissibile, in quanto beni immateriali indisponibili , alla stessa stregua del nome delle persone fisiche (Cass. 19480/2016 , 16283/2009, 1078/1968). Tutt’altro discorso vale per il marchio, il cui trasferimento era possibile ai sensi dell’art. 2573, c.c. anche attraverso la presunzione di trasferimento « insieme con l’azienda » nelle ipotesi previste dal secondo comma, tra le quali figura appunto quella del marchiocostituito, come nella specie, da una ditta derivata. 6. – Il quarto mezzo, rubricato « Errore in procedendo ed in giudicando per violazione e falsa applicazione degli articoli 342 c.p.c. e 112, 115 e 116 c.p.c. – Vizio di ultrapetizione e violazione del giudicato interno in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.», lamenta un vizio di ultrapetizione , per avere la corte d’appello qualificato il segno “[OSCURATO:SOCIETA]” quale marchio di prodotto, quando sul tema della natura del marchio la sentenza di primo grado non era stata impugnata, con conseguenze formazione, sul punto, di un “giudicato interno” circa la descrizione del marchio da parte del tribunale, nel senso che no n si trattasse di marchio meramente figurativo, bensì di «un marchio misto, costituito da una figura, due parole certamente comprendente anche il patronimico dell’imprenditore [OSCURATO:SOCIETA] ed avente la medesima denominazione usata dall’imprenditore per la propria ditta». 6.1. – La censura è in ammissibile perché non conducente , in quanto fa leva su un’affermazione della Corte terri t oriale – quella per cui sarebbe «addirittura superfluo a questo punto il richiamo alla disciplina del marchio costituito da una ditta derivata ed all’art.2573 c.c., dato che il marchio identificava il prodotto e non l’impresa» (pag. 11) – che assume un ruolo additivo ed ipotet i c o rispetto alla più solida ratio decidendi relativa alla «natura derivata della ditta inclusiva del nome [OSCURATO:SOCIETA]», cui subito dopo la stessa motivazione torna a convergere. 7. – Con i l quinto motivo , rubricato « Errore in giudicando ed in procedendo per violazione e falsa applicazione degli articoli 2727, 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e degli articoli 132 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 4», si sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto operante la presunzione semplice di cui all’art. 2573 , comma 2 , c.p.c. , nonostante [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] avesse « fo rnito la prova contraria circa la mancanza dell’eventuale assenso al trasferimento della ditta e del marchio patronimico», attraverso la sentenza passata in giudicato nel primo giudizio (Corte d’appello di Firenze n. 1124 del 1999), che «assume, rispetto ai terzi, ed a prescindere dai limiti soggettivi ed oggettivi del giudicato medesimo,la diversa efficacia di una comune prova documentale». 7.1. –Il motivo è fondato su deduzioni sostanzialmente ripetitiv e di quelle poste a fondamento delle censure svolte ed esaminate nei precedenti motivi, cui si rimanda, dai quali resta assorbito. In ogni caso, la censura di erronea valutazione del materiale istruttorio da parte sia del tribunale ch e della corte d’appello non può trovare ingresso in questa sed e , essendo inammissibile il motivo che, sotto l'apparente deduzione del vizio di error in iudicandoo in procedendo, miri ad una rivalutazione dei fatti storici e delle risultanze probatorie rispetto a quella operata da i giudic i di merito (Cass. Sez. U, 34476/2019). 8. – I l sesto mezzo, rubricato « Errore in iudicando ed in procedendo per violazione e falsa applicazione degli articoli 25, 106 e 107 della L.F. nel testo vigente all’epoca dei fatti, dell’articolo 2909 c.c., dell’articolo 12 delle Preleggi in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ed errore in procedendo per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4 c.p.c.», lamenta che erroneamente la c orte d ’a ppello ha ritenuto irrilevante, per la sua natura meramente endofallimentare, il provvedimento con cui il g .d. aveva rigettato l’istanza di integrazione dell’atto di cessione del ramo d’azienda con il trasferimento ( anche ) del marchio – che invece integrava un provvedimento di natura decisoria – ed ha impropriamente valorizzato la diversa posizione assunta d a l c ura tore fallimentare, quale parte effettiva del contratto. 8.1. – I l motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto non contiene la trascrizione del provvedimento del giudice delegatodi cui si allega l’erronea interpretazione e qualificazione. In ogni caso, il provvedimento in questione ha sicuramente efficacia endofallimentare e non decisoria, in quanto reso nell’ambito dell’attività di gestione della fase liquidatoria della procedura, in risposta ad una semplice istanza di un terzo e peraltro su parere difforme del curatore fallimentare. 9. – Con il settimo motivo, rubricato « Errore in giudicando per violazione e falsa applicazione dell’articolo 1362 c.c. in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ed errore in procedendo per violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 115 e 116 c.p.c. in relazione all’articolo 360, comma 1 n. 4 c.p.c.», si censura l’interpretazione deltribunale e della corte d’appello circa la volontà contrattuale espressa concordemente dal c uratore fall imentare e dalla [OSCURATO:PERSONA], nel senso della inclusione del marchio nella cessione del ramo di azienda, per avere i giudici di merito ignorato una serie di aspetti che avrebbero deposto in senso contrario. 9.1. –Il motivo è inammissibile. Invero, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, sicché il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati, o se li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non potendo la censura risolversi – c ome nel caso in esame – nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata(ex multis , Cass. 9461/2022) . 10. – Al rigetto del ricorso segue la condanna d el ricorrente a rifondere ai due controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità liquidate in dispositivo. Sussistono altresì i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificatoa carico del ricorrente, se dovuto(Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei due controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10 .000,00 per compensi, oltre a lle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti pe