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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28467/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo riformava la sentenza con cui il tribunale di Agrigento, in data 23.5.2019, aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di furto continuato aggravato in rubrica ascrittole ai sensi dell'art. 131 bis, c.p., condannando l'imputata alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p.; violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c. p. e di determinazione degli aumenti di pena operati a titolo di continuazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, oltre che manifestamente infondate.

L'impossibilità di riconoscere in favore dell'imputata la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p., è determinata dal limite edittale, superato dalla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, co. 1, n. 2), c.p., mentre anche sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), c.p., i motivi di ricorso si risolvono nella semplice reiterazione degli argomenti dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto, immune da vizi, la ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

Manifestamente infondato e del tutto generico appare il rilievo sulla dosimetria della pena, che la corte territoriale ha complessivamente ancorato alla gravità dei fatti.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo riformava la sentenza con cui il tribunale di Agrigento, in data 23.5.2019, aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di furto continuato aggravato in rubrica ascrittole ai sensi dell'art. 131 bis, c.p., condannando l'imputata alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p.; violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c. p. e di determinazione degli aumenti di pena operati a titolo di continuazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, oltre che manifestamente infondate. L'impossibilità di riconoscere in favore dell'imputata la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p., è determinata dal limite edittale, superato dalla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, co. 1, n. 2), c.p., mentre anche sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), c.p., i motivi di ricorso si risolvono nella semplice reiterazione degli argomenti dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto, immune da vizi, la ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). Manifestamente infondato e del tutto generico appare il rilievo sulla dosimetria della pena, che la corte territoriale ha complessivamente ancorato alla gravità dei fatti. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 28467/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris