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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 1985

Cassazione n. 21556/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/02/1985 avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso, mediante il quale è stata lamentata la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto la Corte d'appello ha escluso l'applicabilità di tale causa di non punibilità in considerazione della gravità della condotta di violazione di sigilli posta in essere dall'imputato, in quanto strumentale alla prosecuzione di attività edificatoria illecita su area sottoposta a vincolo paesaggistico: si tratta di motivazione idonea, essendo stati indicati adeguatamente gli aspetti di non modesta offensività della condotta, non sindacabile sul piano delle valutazioni di merito nel giudizio di legittimità.

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale è stato lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, non essendo state formulate doglianze a tale riguardo con l'atto d'appello ed essendo quindi ora preclusa la deduzione mediante il ricorso per cassazione di violazioni di legge o vizi della motivazione in ordine a punti non devoluti al giudice dell'impugnazione.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza e il carattere non consentito di entrambi i motivi ai quali è stato affidato.

Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/02/1985 avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso, mediante il quale è stata lamentata la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto la Corte d'appello ha escluso l'applicabilità di tale causa di non punibilità in considerazione della gravità della condotta di violazione di sigilli posta in essere dall'imputato, in quanto strumentale alla prosecuzione di attività edificatoria illecita su area sottoposta a vincolo paesaggistico: si tratta di motivazione idonea, essendo stati indicati adeguatamente gli aspetti di non modesta offensività della condotta, non sindacabile sul piano delle valutazioni di merito nel giudizio di legittimità. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale è stato lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, non essendo state formulate doglianze a tale riguardo con l'atto d'appello ed essendo quindi ora preclusa la deduzione mediante il ricorso per cassazione di violazioni di legge o vizi della motivazione in ordine a punti non devoluti al giudice dell'impugnazione. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza e il carattere non consentito di entrambi i motivi ai quali è stato affidato. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21556/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris