CassazionedecretoSezione 7Decisione del 4 novembre 2021
Cassazione n. 45289/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 09/07/2019 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • OSSERVA 1. L'imputata [OSCURATO:PERSONA] Gabriela ha proposto ricorso avverso il provvedimento 9 luglio 2019, con il quale il Tribunale di Foggia ha revocato il decreto di ammissione della predetta al beneficio del patrocinio dello Stato a favore dei non abbienti. 2. Il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 co. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 03 agosto 2017. Esso è stato proposto, infatti, da soggetto non legittimato, ai sensi del combinato dispostodi cui agli artt. 591, c. 1,1ett. a), 610, c. 5 -bis e 613, c. 1, cod. proc. pen., essendo stato sottoscritto da avvocato non iscritto all'albo speciale dei patrocinanti davanti alla Corte di cassazione (cfr. sez. 3, n. 19203 del 15/3/2017, Mezei, Rv.269690; n. 28961 del 6/6/2012, Mele, RV. 253204; sez. 6, n. 40585 del 10/10/2008, Mouhib, RV. 241338). 3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 4 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ampi D EPOS1TATA IN 1..FRIA - 9 202