CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13933/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che il suo motivo unico censura l'affermazione di penale responsabilità, che aveva già formato oggetto di motivo di appello, cui la difesa aveva però ritualmente rinunciato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (v., tra le altre, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02