CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022
Cassazione n. 09929/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Perugia, con sentenza emessa il 26 ottobre 2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Terni il 12 luglio 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 61 n. 7 e 640 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie; rilevato che la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3 e ss. della sentenza impugnata con riguardo al corposo compendio probatorio a carico del LEMBO); ritenuto che il secondo motivo, con cui si censura il vizio motivazionale in relazione al trattamento sanzionatorio, è privo di specificità a fronte delle argomentazioni della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata in punto di dosimetria della pena); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]