CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03943/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11874/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 19, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 132/2022 depositata il21/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dalla domanda con la quale l’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] chiese la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di soci della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], al pagamento di € 422.342,16, previa declaratoria della legittimità del recesso per giusta causa dal contratto di agenzia. La domanda trovava fondamento nel riscontro di numerosi ammanchi segnalati nel corso di un’ispezione. Si costituì [OSCURATO:PERSONA] ed eccepì la carenza di legittimazione attiva della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per effetto della fusione per incorporazione della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, avvenuta con atto per notar Tassinari del 31.12.2013, cui era seguita la cessione del 24.4.2014 alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] riprova dell’eccezione di carenza della legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, [OSCURATO:PERSONA] produsse l’elenco dei rapporti ceduti, deducendo che in essi era compreso il contratto di agenzia con la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] rigettò la domanda. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 21.1.2022 confermò la decisione di primo grado. Nel corso del giudizio d’appello, [OSCURATO:PERSONA] deferì giuramento decisorio de veritate al legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e, in subordine giuramento decisorio de scientia sulla circostanza che l’agenzia generale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., avente codice n.7245, fosse stata ceduta all’[OSCURATO:SOCIETA]. unitamente ad altra agenzia con sede in Paduli avente codice identificativo n.6269. La Corte d’appello dichiarò inammissibile il giuramento deferito sotto entrambe le formule, sia perché la circostanza della cessione dell’agenzia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. unitamente ad altra agenzia era stata dedotta per la prima volta in appello ( Cass. 21073/2015 ; Cass.2250/95), sia perché il giuramento non era idoneo a definire la controversia, in considerazione delle prove documentali acquisite in giudizio, che dimostravano come il contratto di agenzia con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] non era stato oggetto di cessione. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. In prossimità della camera di consiglio, il ricorrente ha depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, con riferimento al giuramento decisorio de veritate e de scientia deferito all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], con atto del 15.3.2021. Sarebbe, inoltre, inammissibile l’implicito rigetto della richiesta di giuramento in quanto non sorretta da adeguata motivazione. Il motivo è inammissibile. Ai sensi dell’art.360, comma 1, n.5 c.p.c., è deducibile in cassazione l’omesso esame di un fatto storico deducibile in giudizio e non anche l’omessa pronuncia su una richiesta di prova. Nel caso di specie, peraltro, la Corte d’appello ha ampiamente motivato in ordine alle ragioni di inammissibilità del giuramento decisorio de veritate e de scientia deferito al legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, spiegando che la circostanza della cessione dell’agenzia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. unitamente ad altra agenzia era stata dedotta per la prima volta in appello; inoltre, il giuramento non era idoneo a definire la controversia, in considerazione delle prove documentali acquisite in giudizio, che dimostravano come il contratto intercorso tra la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] di agenzia non era stato oggetto di cessione. La motivazione si sottrae al vizio di apparenza o di incomprensibilità in quanto spiega in modo diffuso le ragioni dell’inammissibilità del mezzo istruttorio, ben oltre il minimo costituzionale richiesto dall’art.132 c.p.c. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €7800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 19 dicembre 2023