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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27020/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]-. irte-ha, concluso- crì led e n d [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla misura della pena, procedendo alla sua rideterminazione; dichiarare l'inammissibilità del ricorso nel resto.

V'm difensore 43-ts- LA, Lin tn- [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bologna ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 23 gennaio 2019 dal Tribunale di Modena in relazione a fattispecie di rapina tentata e lesioni.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Ayub con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Modena.

2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto di cui al capo a) in termini di furto tentato e conseguente omessa pronuncia di sentenza di non luogo a procedere per mancanza di condizione di procedibilità.

Il ricorrente afferma in sostanza non esservi nesso di causalità tra sottrazione e l'esercizio della violenza e che ciò dovrebbe essere desunto dalla testimonianza del KYEI, unico soggetto "ad aver concretamente partecipato a tutte le fasi del recupero della sciarpa".

Da tale ricostruzione, dovrebbe ritenersi che l'imputato avrebbe posto in essere condotte lesive per divincolarsi dalla forza costrittrice dell'addetto alla sicurezza (pag.5 del ricorso).

2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata dichiarazione di non doversi procedere in ordine alle lesioni di cui al capo B) sul presupposto che I-a medesime lesione non erano funzionali alla rapina posto che l'intera vicenda doveva essere riqualificata in termini di furto.

2.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'eccessività della pena irrogata.

In particolare, si contesta l'entità dell'aumento in continuazione, pari - secondo la prospettazione del ricorrente - a mesi due giorni 10 di reclusione da euro 33,34 di multa soprattutto in considerazione dell'avvenuto risarcimento del danno e del fatto che si trattava di tumefazione ritenuta guaribile in giorni due. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso risulta proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099).

Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste.

Sono state infatti adeguatamente valorizzate le plurime dichiarazioni raccolte nell'immediatezza dei fatti, del fatto che, dalle dichiarazioni di Luigi GAETANO e di [OSCURATO:PERSONA] KYEI risulta che l'imputato abbia prima tentato di darsi alla fuga e poi abbia tentato di opporsi a chi l'aveva bloccato dimenandosi Ye facendo cadere un manichino e giungendo a mordere lo stesso KYEI.

Risulta coerente, in questo contesto, il fatto che i giudici del merito abbiano ricollegato la reazione violenta dell'imputato al fatto che questi era stato in precedenza individuato come autore di un furto e alla già manifestata volontà di darsi alla fuga.

3. La ritenuta manifesta infondatezza del primo motivo risulta assorbente in relazione al secondo sussistendo pacificamente un nesso finalistico tra rapina e lesioni e non residuando dubbio la possibilità di un concorso - in termini generali e astratti - tra rapina e lesioni, comunque ammesso dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte.

Nemmeno può ritenersi - come fatto dal PG in sede di conclusioni - che la violenza esercitata non sia risultata esorbitante rispetto a quella idonea a integrare il reato.

Nel caso di specie - infatti - lo stesso atto di mordere il soggetto che lo bloccava, determina una condotta che esorbita ontologicamente i limiti del mero strattonamento e ha concretizzato un evento ulteriore testimoniato dalla documentazione medica.

4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

L'aumento a titolo di continuazione è stato determinato in limiti assai ristretti e risulta essere pari a mesi uno e giorni

10. Risulta sul punto erroneo il riferimento all'aumento di mesi due e giorni 10 contenuto in sede di ricorso.

Di conseguenza, non sussiste alcuna sperequazione nel trattamento sanzionatorio per le medesime fattispecie di reato (Sez. 1, Sent. n. 21641 del 08/01/2016 Rv. 266885) trattandosi di aumento significativamente contenuto.

Al proposito, va ricordato che anche le Sezioni Unite PIZZONE hanno ritenuto che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena sia correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene (Sez.

U, Sentenza n. 47127 del 24/06/2021 Rv. 282269 - 01).

3. Le suesposte considerazioni fondano la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si stima congrua nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]-. irte-ha, concluso- crì led e n d [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla misura della pena, procedendo alla sua rideterminazione; dichiarare l'inammissibilità del ricorso nel resto. V'm difensore 43-ts- LA, Lin tn- [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bologna ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 23 gennaio 2019 dal Tribunale di Modena in relazione a fattispecie di rapina tentata e lesioni. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Ayub con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Modena. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto di cui al capo a) in termini di furto tentato e conseguente omessa pronuncia di sentenza di non luogo a procedere per mancanza di condizione di procedibilità. Il ricorrente afferma in sostanza non esservi nesso di causalità tra sottrazione e l'esercizio della violenza e che ciò dovrebbe essere desunto dalla testimonianza del KYEI, unico soggetto "ad aver concretamente partecipato a tutte le fasi del recupero della sciarpa". Da tale ricostruzione, dovrebbe ritenersi che l'imputato avrebbe posto in essere condotte lesive per divincolarsi dalla forza costrittrice dell'addetto alla sicurezza (pag.5 del ricorso). 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata dichiarazione di non doversi procedere in ordine alle lesioni di cui al capo B) sul presupposto che I-a medesime lesione non erano funzionali alla rapina posto che l'intera vicenda doveva essere riqualificata in termini di furto. 2.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'eccessività della pena irrogata. In particolare, si contesta l'entità dell'aumento in continuazione, pari - secondo la prospettazione del ricorrente - a mesi due giorni 10 di reclusione da euro 33,34 di multa soprattutto in considerazione dell'avvenuto risarcimento del danno e del fatto che si trattava di tumefazione ritenuta guaribile in giorni due. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso risulta proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. Sono state infatti adeguatamente valorizzate le plurime dichiarazioni raccolte nell'immediatezza dei fatti, del fatto che, dalle dichiarazioni di Luigi GAETANO e di [OSCURATO:PERSONA] KYEI risulta che l'imputato abbia prima tentato di darsi alla fuga e poi abbia tentato di opporsi a chi l'aveva bloccato dimenandosi Ye facendo cadere un manichino e giungendo a mordere lo stesso KYEI. Risulta coerente, in questo contesto, il fatto che i giudici del merito abbiano ricollegato la reazione violenta dell'imputato al fatto che questi era stato in precedenza individuato come autore di un furto e alla già manifestata volontà di darsi alla fuga. 3. La ritenuta manifesta infondatezza del primo motivo risulta assorbente in relazione al secondo sussistendo pacificamente un nesso finalistico tra rapina e lesioni e non residuando dubbio la possibilità di un concorso - in termini generali e astratti - tra rapina e lesioni, comunque ammesso dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte. Nemmeno può ritenersi - come fatto dal PG in sede di conclusioni - che la violenza esercitata non sia risultata esorbitante rispetto a quella idonea a integrare il reato. Nel caso di specie - infatti - lo stesso atto di mordere il soggetto che lo bloccava, determina una condotta che esorbita ontologicamente i limiti del mero strattonamento e ha concretizzato un evento ulteriore testimoniato dalla documentazione medica. 4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'aumento a titolo di continuazione è stato determinato in limiti assai ristretti e risulta essere pari a mesi uno e giorni 10. Risulta sul punto erroneo il riferimento all'aumento di mesi due e giorni 10 contenuto in sede di ricorso. Di conseguenza, non sussiste alcuna sperequazione nel trattamento sanzionatorio per le medesime fattispecie di reato (Sez. 1, Sent. n. 21641 del 08/01/2016 Rv. 266885) trattandosi di aumento significativamente contenuto. Al proposito, va ricordato che anche le Sezioni Unite PIZZONE hanno ritenuto che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena sia correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene (Sez. U, Sentenza n. 47127 del 24/06/2021 Rv. 282269 - 01). 3. Le suesposte considerazioni fondano la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si stima congrua nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso in Roma,
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