CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 settembre 1963
Cassazione n. 49483/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/09/1963 avverso la sentenza del 14/04/2022 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]- rardino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'acco- glimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di L'Aquila confermava la pronuncia emessa dal Tribunale di Vasto e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, perché, quale amministratore di fatti) della "Elledisse s.r.I., al fine di evadere l'i.v.a e le imposte sui redditi, occultava le scritture con- tabili di cui è obbligatoria la conservazione senza esibirle all'organo accertatore i sede di controllo, in modo tale da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume di affari. Il 23 aprile 2014 e tuttora permanente. Il Tribunale mandava invece assolta la coimputata, [OSCURATO:PERSONA], nella veste di amministratore di diritto della società, per non aver commesso il fatto. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, pro- pone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce l'inosservanza della legge penale e il tra- visamento del fatto. Assume il difensore che la Corte di merito ha erroneamente valutato la testimonianza di Concutelli, affermando che il medesimo aveva affittato il capannone ove la società Ellediesse svolgeva l'attività di impresa; il Concutelli, per contro, è un militare della Guardia di Finanza che ha effettuato gli accertamenti e non ha mai avuto la proprietà del capannone. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione di amministratore di fatto in capo al Roselli, in quanto, ad avviso del difensore, la Corte di merito non ha accertato alcuno degli elementi sintomatici indicativi dell'inserimento nell'attività di impresa. 2.3. Con il terzo motivo si censura l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'elemento oggettivo del reato, posto che la Guardia di Finanza ha ricostruito il presunto imponibile sottratto alla tassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché i motivi, esaminabili congiuntamente es- sendo collegati, perché generici e fattuali. 2. Invero, la Corte di merito, concordemente alla valutazione operata dal Tri- bunale, ha ritenuto che il Roselli svolgesse il ruolo di amministratore di fatto della società sulla base delle deposizioni dei testi Falcone - il commercialista della so- cietà, le cui dichiarazioni "sono chiare sul ruolo di effettivo amministratore dell'im- putato" (p. 3 della sentenza impugnata) -, del soggetto che affittò il capannone ove la società svolgeva la propria attività, indicato, per un mero errore materiale, in Concutelli mentre si tratta di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. p. 3 sentenza di primo grado), nonché del Fusco, soggetto fittiziamente associato, il quale ha anche riferito era solo Roselli a gestire ogni aspetto societario, in relazione alle quote. Con doppia valutazione convergente, i giudici di merito hanno ritenuto che l'unico soggetto che svolgeva le funzioni di amministratore era proprio (e solo) il Roselli, prova ne è che l'amministratore di diritto è stato assolto per non aver commesso il fatto. Orbene, a fronte di tale valutazione compiuta, in maniera convergente, dai giudici di merito, il ricorrente si limita a introdurre censure di fatto, dirette a una valutazione delle prove, che non possono trovare cittadinanza nel giudizio di legit- timità. 3. Si osserva, infine, che, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno appurato che, stante la totale mancanza delle scritture contabili, non fu possibile ricostruire in maniera esauriente e completa la contabi- lità. Peraltro, si rammenta, per costante giurisprudenza di questa Sezione, diver- samente da quanto ritenuto del ricorrente, l'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi della documentazione mancante (Sez. 3, n. 7051 del 15/01/2019, dep. 14/02/2019, Ferrigni, Rv. 275005). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00