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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20367/2024

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pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorson. 10355/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliat a a Roma presso lo studio dell’avvocatoFabio Alberici; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente - avversol’ordinanza della Corte d i Cassazione n. 11349/2022 de l 7/4/2022 .

Uditala relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Nel 2019 la condomina [OSCURATO:PERSONA] impugna dinanzi al Giudice di pace di Forlì una delibera assembleare del [OSCURATO:PERSONA] nella parte relativa alla sottoscrizione da parte del Condominio di unapolizza di tutela legale.

L’impugnazione è stata accolta in primo grado e rigettata in appello, con sentenza confermata all’esito di Cass. 11349/2022, che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per cassazione.

Tale pronuncia è stata impu- gnata dall’attrice con ricorso straordinario in cassazione ex art. 111 Cost., con due motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] convenuto ha resistito 2di 3 – 10355/2022 – 2 – 10 / 7 /202 4 ( 2 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. con controricorso e memoria.

In prossimità dell’adunanza attuale entrambe le parti hanno depositato ulteriori memorie (in precedenza si è disposto un rinvio a nuovo ruolo per impedimento del relatore).

Ragioni della decisione

1. - Il primo motivo (p. 3) denuncia violazione degli artt. 1101, 1132, 1135, 1137, 1138 per avere la Corte di cassazione riconosciuto la possibilità di stipula di una polizza di tutela legale da parte del condominio in carenza di una deliberazione all’unanimità dell’assemblea.In particolare, l’art.1135 c.c. non prevede tra le attribuzioni dell’assemblea la stipulazione della po- lizza assicurativa per la tutela delle parti comuni.

Inoltre, sia nell’ordine del giorno inviato ai condomini che nel verbale di approvazione delle spese non vi è alcun cenno alla stipulazione della polizza e tanto meno alla tutela delle parti comuni.

Pertanto, ai sensi degli artt. 1105 co. 3 c.c. e 66 disp. att. c.c. la deliberazione è annullabile.

Il secondo motivo (p. 7) denuncia l’omesso esamedella malafede con cui la controparte si è difesa in tre gradi di giudizio e denuncia la conseguente omissione della condannaex art. 96 c.p.c.

2. –Il ricorso è inammissibile.

Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. è ammissibile avverso provvedimentidei giudici di merito aventi contenuto decisorio , di carattere definitivo,per i quali non è previsto altro mezzo di impugnazione (così,Cass.

SU 5055/2006).

Ad abundantiam : il ricorso lamenta errori di diritto, per cui non entra in considerazione la correzione degli errori mate- riali o la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione ex art.391- bis c.p.c.

3. - Il ricorso è inammissibile .

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso 3di 3 – 10355/2022 – 2 – 10 / 7 /202 4 ( 2 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controri- corrente, che liquida in €1.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese gene- rali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorson. 10355/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliat a a Roma presso lo studio dell’avvocatoFabio Alberici; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente - avversol’ordinanza della Corte d i Cassazione n. 11349/2022 de l 7/4/2022 . Uditala relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel 2019 la condomina [OSCURATO:PERSONA] impugna dinanzi al Giudice di pace di Forlì una delibera assembleare del [OSCURATO:PERSONA] nella parte relativa alla sottoscrizione da parte del Condominio di unapolizza di tutela legale. L’impugnazione è stata accolta in primo grado e rigettata in appello, con sentenza confermata all’esito di Cass. 11349/2022, che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per cassazione. Tale pronuncia è stata impu- gnata dall’attrice con ricorso straordinario in cassazione ex art. 111 Cost., con due motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] convenuto ha resistito 2di 3 – 10355/2022 – 2 – 10 / 7 /202 4 ( 2 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. con controricorso e memoria. In prossimità dell’adunanza attuale entrambe le parti hanno depositato ulteriori memorie (in precedenza si è disposto un rinvio a nuovo ruolo per impedimento del relatore). Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo (p. 3) denuncia violazione degli artt. 1101, 1132, 1135, 1137, 1138 per avere la Corte di cassazione riconosciuto la possibilità di stipula di una polizza di tutela legale da parte del condominio in carenza di una deliberazione all’unanimità dell’assemblea.In particolare, l’art.1135 c.c. non prevede tra le attribuzioni dell’assemblea la stipulazione della po- lizza assicurativa per la tutela delle parti comuni. Inoltre, sia nell’ordine del giorno inviato ai condomini che nel verbale di approvazione delle spese non vi è alcun cenno alla stipulazione della polizza e tanto meno alla tutela delle parti comuni. Pertanto, ai sensi degli artt. 1105 co. 3 c.c. e 66 disp. att. c.c. la deliberazione è annullabile. Il secondo motivo (p. 7) denuncia l’omesso esamedella malafede con cui la controparte si è difesa in tre gradi di giudizio e denuncia la conseguente omissione della condannaex art. 96 c.p.c. 2. –Il ricorso è inammissibile. Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. è ammissibile avverso provvedimentidei giudici di merito aventi contenuto decisorio , di carattere definitivo,per i quali non è previsto altro mezzo di impugnazione (così,Cass. SU 5055/2006). Ad abundantiam : il ricorso lamenta errori di diritto, per cui non entra in considerazione la correzione degli errori mate- riali o la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione ex art.391- bis c.p.c. 3. - Il ricorso è inammissibile . Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso 3di 3 – 10355/2022 – 2 – 10 / 7 /202 4 ( 2 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controri- corrente, che liquida in €1.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese gene- rali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titol
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