CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 17918/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 18647/20proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BISA' MASSIMO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DELL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesidagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Università e della Ricerca; Ministero della Salute; Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei ministri pro tempore, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; -resistenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 11 novembre 2019 n. 6879; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2024dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:rinvio a n.r.- rilevato che il quarto motivo di ricorso censura la statuizione con cui la sentenza impugnata ha rigettato la domanda di condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento dell’adeguamento triennale di cui all’art. 6 d. lgs. 257/91; -rilevato che la questione della spettanza del suddetto emolumento è stata rimessa alle SS.UU. di questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 6928del 2024; -ritenuto necessario, prima di provvedere sul ricorso, attendere la decisione delle Sezioni Unite; P.q.m. rinvia la causa a nuovo ruoloin attesa della decisione delle Sezioni Unite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della TerzaSezione civile della Corte di cassazione,