CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 25389/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata il 24 febbraio 2026, il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], confermando integralmente il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero presso il medesimo Tribunale in data 22 gennaio 2026. Il provvedimento di sequestro aveva ad oggetto telefoni cellulari e i dispositivi informatici (cornputer/tablet) in uso all'indagato, inclusi i dati conservati su sistemi cloud, che potessero "risultare pertinenti al reato" allo scopo di ricostruire i rapporti con gli altri indagati e le società e le associazioni che, secondo l'ipotesi dell'accusa, sarebbero ad [OSCURATO:PERSONA] riconducibili.Il Tribunale del Riesame ha fondato la propria decisione sulla sussistenza del fumus commissi delicti in relazione ai reati, provvisoriamente contestati, di cui agli artt. 2 e 8 del d.lgs. 74/2000, 316-ter c.p. e 640-bis c.p. L'indagine, scaturita da un servizio televisivo e da articoli di stampa, aveva portato alla luce, secondo il Tribunale, un complesso sistema fraudolento finalizzato all'indebita percezione di finanziamenti pubblici erogati dalla Regione Sicilia. Le risultanze investigative, come sintetizzate nell'ordinanza, avevano evidenziato: a) l'esistenza di una costellazione di associazioni e società collegate, tutte con oggetto sociale artistico-culturale, che risultavano beneficiarie di ingenti contributi regionali, che, per i legami di parentela, affinità, coniugio o lavorativi esistenti fra gli amministratori e [OSCURATO:PERSONA], erano state a quest'ultimo ricondotte; b) molteplici anomalie contabili e finanziarie, essendo stato rivelato dalla Guardia di Finanza un sistematico scambio di fatture tra gli enti del gruppo, spesso per le medesime prestazioni, con fatturazioni tardive o duplicate e descrizioni generiche. Tali operazioni erano state ritenute strumentali a un aumento artificioso del volume d'affari, parametro su cui era ancorata la quantificazione dei contributi regionali; c) flussi finanziari sospetti, essendo stato rilevato il trasferimento di cospicue somme dai conti correnti degli enti beneficiari dei finanziamenti verso [OSCURATO:PERSONA], la moglie, [OSCURATO:PERSONA], e lo zio della donna, [OSCURATO:PERSONA], giustificati con causali quali "restituzione anticipazione socio", "compensi forfettari", "rimborsi spese" o compensi al legale rappresentante. Tali movimentazioni erano state considerate anomale, in quanto vietate dalla normativa regolante le associazioni di promozione sociale o prive di una reale giustificazione contabile, per l'assenza di versamenti iniziali in favore degli enti da parte delle persone fisiche beneficiarie o per l'inesistenza dei rapporti di lavoro sottostanti. Il Tribunale ha respinto le eccezioni difensive, ritenendo che: la motivazione del decreto di sequestro fosse adeguata, in quanto il P.M., oltre e individuare le ipotesi di reato, aveva fornito un'ampia descrizione delle risultanze e delle ragioni del vincolo, non limitandosi a un mero rinvio alle norme di legge; la mancata trasmissione dell'annotazione di P.G. del 10/11/2025 non costituisse una violazione procedurale, poiché tale atto non era stato richiamato nel decreto di sequestro e, pertanto, non rientrava nell'obbligo di trasmissione di cui all'art. 324 comma 3 c.p.p.; il sequestro dei dispositivi informatici fosse proporzionato e non meramente esplorativo, avendo il P.M. specificato le finalità probatorie (accertare gli "effettivi rapporti", l' "effettiva realizzazione delle prestazioni" e il "corretto utilizzo dei finanziamenti") e i criteri di ricerca (comunicazioni, parole chiave, arco temporale), in conformità con i principi di pertinenza e necessità. 2• • 2. Avverso la predetta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 2.1 Con il primo motivo, si denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 253 c.p.p. e il vizio di mancanza o apparenza della motivazione. Il ricorrente deduce la nullità del decreto di sequestro e, in via derivata, dell'ordinanza che lo ha confermato, per carenza assoluta di motivazione. Si sostiene che i provvedimenti impugnati omettono una seppur sintetica enunciazione dei fatti specificamente addebitati ad [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a un generico richiamo alle ipotesi di reato. In particolare, la difesa lamenta che: non viene chiarito il contributo concorsuale dell'indagato, il quale non riveste cariche formali nelle associazioni e nelle società coinvolte. La motivazione si arresterebbe a una vaga nozione di "cointeressenza", senza esplicitare gli elementi fattuali da cui desumere un suo presunto potere di direzione, controllo o gestione. Si precisa che: [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai ricoperto alcuna carica negli enti e da anni non era più socio dei medesimi; irrilevanti, al fine di colmare le lacune motivazionali, erano le informative della Guardia di Finanza del 23/12/2024 e del 22/7/2025, che descrivono, unicamente, i contributi ricevuti dagli enti e gli indici di falsità delle fatture emesse. Il Pubblico Ministero aveva, invece, deliberatamente omesso di menzionare nel decreto l'annotazione del 10/11/2025, atto che lo stesso organo inquirente aveva richiamato nel provvedimento in data 10/11/2025 con cui era stata disposta l'iscrizione di [OSCURATO:PERSONA] nel registro delle notizie di reato, sostenendo che contenesse "elementi indizianti univoci" sulla partecipazione dell'indagato alla gestione delle società coinvolte nelle indagini che risulterebbero "riconducibili a un unico centro di interesse", privando così il decreto degli elementi che avevano determinato il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle indagini. Viene richiamata la giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 46130/2023; Sez. 5, n. 19019/2025) che impone un obbligo di motivazione specifica in ordine all'astratta configurabilità del reato e al nesso di pertinenza tra la res e il crimen. 2.2 Con il secondo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 324, 335 e 335 quater c.p.p. e il vizio di motivazione lamentando che la mancata trasmissione al Tribunale del Riesame dell'annotazione di P.G. del 10/11/2025 aveva comportato la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio. La difesa argomenta che: l'informativa, pur non essendo testualmente richiamato nel decreto, ne costituirebbe il fondamento sostanziale, rappresentando la "prima e unica fonte investigativa" per valutare gli elementi a carico dell'indagato. La sua omessa trasmissione avrebbe impedito un effettivo controllo sulla legittimità del vincolo reale;"L- 3la mancata discovery di tale atto integra una nullità di ordine generale, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 7273/2024), poiché pregiudica la possibilità per la difesa di delineare compiutamente il gravame; l'omissione aveva altresì precluso alla difesa la possibilità di verificare la tempestività dell'iscrizione della notizia di reato (ex art. 335 quater c.p.p.), con potenziali ricadute sull'utilizzabilità degli atti di indagine posti a fondamento del sequestro. Si critica, infine, l'interpretazione restrittiva dell'art. 324 c.p.p. adottata dal Tribunale, la quale finirebbe per attribuire al Pubblico Ministero un potere insindacabile di selezionare gli atti da trasmettere, anche quando essi siano di fatto centrali per l'impianto accusatorio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Il primo motivo lamentava la carenza di motivazione deducendosi che nel decreto e, nell'ordinanza, non vi era l'enunciazione "dei fatti oggetto di specifico addebito all'on. [OSCURATO:PERSONA]". Dinanzi al Tribunale del Riesame la difesa, nell'eccepire la nullità del decreto, aveva rilevato che la trama argomentativa che sorreggeva il decreto poteva configurare profili di responsabilità per i reati ipotizzati in relazione agli amministratori dei vari enti e associazioni che avevano percepito le sovvenzioni pubbliche o che avevano emesso le fatture per operazioni oggettivamente inesistenti ma non forniva alcun elemento in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Per taluni enti, rilevava la difesa, il decreto precisava che il ricorrente era fra i fondatori dell'associazione o ne era stato socio, o, ancora, che era legato da rapporti di coniugio o di affinità o di parentela o di pregressa collaborazione con gli amministratori. Mancavano, denunciava la difesa, gli elementi che collegavano i reati ipotizzati ad [OSCURATO:PERSONA], non chiarendo il decreto se il medesimo fosse coinvolto nell'indagine quale concorrente morale o quale l'amministratore di fatto degli enti, in altri termini, il contributo che sarebbe stato prestato alla commissione dei reati ipotizzati. Si aggiungeva che nessun elemento utile a chiarire il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] era ricavabile dalle informative della Guardia di Finanza del 23/11/2024 e del 22/7/2025, riguardando, la prima, la composizione e la struttura delle associazioni e delle società e, la seconda, gli indici di non veridicità delle fatture incriminate. 2. L'argomento difensivo è stato dal Tribunale respinto attraverso una articolata motivazione fondata sui dati riportati nelle informative della Guardia di Finanza richiamate nel decreto, dal PM sommariamente sintetizzate. 4In primo luogo, l'ordinanza delinea gli intrecci esistenti fra le società e le associazioni che avrebbero beneficiato delle sovvenzioni nonché i cambiamenti intervenuti nelle posizioni apicali degli enti e le nuove società che erano state costituite in concomitanza, o poco dopo, l'elezione di [OSCURATO:PERSONA] all'Assemblea regionale siciliana, avvenuta nel settembre 2022. L'ordinanza, quindi, espone le ragioni per le quali si era ritenuto che molteplici fatture fossero relative a operazioni inesistenti, simulate al fine di conseguire maggiori sovvenzioni pubbliche, e, infine, gli anomali flussi di denaro che avevano interessati la moglie di [OSCURATO:PERSONA], lo zio della donna e lo stesso ricorrente. Il percorso motivazionale del Tribunale, quindi, riprede e sviluppa proprio i dati, tratti dalle informative richiamate nel decreto, che il PM aveva sinteticamente valorizzato per delineare il nesso pertinenziale esistente fra i beni che intendeva sottoporre a sequestro e i delitti ipotizzati. La valorizzazione, da parte del PM, dei dati contenuti negli atti di PG richiamati ha, quindi, portato il Tribunale a ritenere soddisfatto l'onere motivazionale richiesto, avendo il decreto rappresentato le ipotesi delittuose in relazione alle quali si stava indagando e le finalità perseguita tramite l'apposizione del vincolo. 3. Secondo il ricorrente, però, lo sforzo argomentativo del PM e del Tribunale, dalla doglianza accumunati, sarebbe insufficiente in quanto, né il decreto né l'ordinanza preciserebbero "la natura e la consistenza del suo contributo concorsuale". La censura attiene, quindi, all'ampiezza dell'obbligo motivazionale circa il fumus del reato ipotizzato e il rapporto di pertinenzialità del bene appreso con il reato. Sviluppando i principi enunciati dalle Sezioni unite ( n. 36072 del 19/04/2018, Pm in proc. Botticelli e altri, Rv. 273548 - 01), l'ormai consolidato orientamento di legittimità ritiene che lo sforzo motivazionale richiesto al fine di dare sostegno al provvedimento di sequestro probatorio debba svolgersi su tre livelli. In primo luogo, è necessaria "una embrionale descrizione del fatto o comunque l'indicazione minima dei parametri spazio temporali degli accadimenti ipotizzati". In secondo luogo, la ragione per la quale la res capta debba considerarsi corpo di reato o cosa a esso pertinente. Infine, l'indicazione della finalità probatoria (Sez. 2, n. 35128 del 17/9/2025, S,). È, infatti, attraverso la descrizione dell'ipotesi criminosa oggetto di investigazione che è possibile verificare sia il nesso di pertinenza tra il reato e la res, in quanto corpo del reato o cosa pertinente al reato, sia l'esigenza probatoria giustificatrice del vincolo imposto su di essa, così evitando che il mezzo di ricerca della prova venga indebitamente utilizzato per finalità meramente esplorative, non consentite dalla legge. Sotto il primo profilo, che è quello attinto dalla censura difensiva, il decreto, attraverso la sintesi sommaria delle annotazioni di p.g. del 23/12/2024 e del 5• 22/7/2025, e l'ordinanza, che i dati raccolti dalla Guardia di Finanza analizza in maniera più articolata, delineano un intreccio fra gli amministratori degli enti beneficiari dei contributi della Regione Sicilia che rende plausibile, sotto il profilo del fumus, che tale reticolato di associazioni e società sia direttamente collegato ad [OSCURATO:PERSONA], che risulta fondatore di alcune di esse o legato da rapporti di parentela, coniugio o affinità con soggetti che svolgono ruoli gestionali in molteplici enti, così che le attività delittuose commesse dagli amministratori siano a lui riferibili a titolo di concorso. Il Tribunale sottolinea che: [OSCURATO:PERSONA] risulta: presidente del consiglio direttivo della [OSCURATO:PERSONA] culturale ABC dal 26/10/2024, associazione fondata dal ricorrente, dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] e dalla madre di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; essere stato, sino al 5/10/2023, al vertice dell'[OSCURATO:PERSONA] culturale [OSCURATO:PERSONA], subentrando allo stesso [OSCURATO:PERSONA]; socio della ABC Produzioni S.r.l., società avente sede, come l'associazione culturale ABC, presso la residenza della sorella [OSCURATO:PERSONA], madre di [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], nonché amministratore della società sino al 16/10/2023, sul cui conto corrente risulta ancora delegato a operare; socio della Sipario S.r.l., nonché amministratore della medesima sino al 25/7/2023; [OSCURATO:PERSONA] risulta: presidente del consiglio direttivo di [OSCURATO:PERSONA], costituita nel 2011, da [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]; essere stato dipendente della predetta associazione sino al 27/10/2023 per poi essere assunto, dal giorno seguente, dall'[OSCURATO:PERSONA] culturale ABC; amministratore della Sipario S.r.l. dal 25/7/2023; amministratore della [OSCURATO:PERSONA], costituita il 19/1/2023; [OSCURATO:PERSONA], madre di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], e la stessa [OSCURATO:PERSONA] risultano componenti del consiglio direttivo dell'[OSCURATO:PERSONA] culturale [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] risulta legale rapp.te dell'[OSCURATO:PERSONA] in primo piano; [OSCURATO:PERSONA] risulta: amministratrice della ABC Produzioni S.r.l. e titolare delle quote della società, direttamente o tramite la Fenice S.r.l.; amministratrice e titolare delle quote della Fenice S.r.l.; socia al 50% della Sipario S.r.l.; [OSCURATO:PERSONA], risulta: amministratrice della ABC Produzioni S.r.l. dal 16/10/2023; dipendente dell'[OSCURATO:PERSONA] culturale [OSCURATO:PERSONA]; presidente del consiglio direttivo della [OSCURATO:PERSONA] C M Spettacoli e Produzione; amministratrice della A.C. Eventi S.r.l.; amministratrice della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. S.r.l. dal 17/11/2023, le cui quote sono di proprietà della ABC Produzioni S.r.l. Anche sulle condotte che avrebbero integrato il reato vi è una consistente motivazione in quanto, attraverso i dati riportati nell'informativa della Guardia di• Finanza del 22/7/2025, vengono individuate le fatture che si assumono relative a operazioni inesistenti nonché le ragioni di sospetto. Vengono, infine, a completare il mosaico indiziario posto a fondamento del vincolo, i flussi di denaro dagli enti che avevano beneficiato dei contributi regionali al ricorrente e ai suoi familiari. La motivazione del decreto, pertanto, non si riduce affatto nell'indicazione degli articoli di legge ma fornisce una sufficiente ricostruzione del meccanismo fraudolento che si assume attuato individuando le ipotesi di reato che risulterebbero integrate. 3.1 Vero è, però, che nei provvedimenti in valutazione non vi è una compiuta descrizione delle modalità attraverso cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe manovrato o condizionato gli amministratori degli enti così concorrendo negli atti gestionali di cui si ipotizza la rilevanza penale. Sennonché, è stato chiarito che il quantum del compendio argomentativo richiesto al decreto di sequestro probatorio non necessita la compiuta ricostruzione del fatto ma è sufficiente che lo stesso risulti ragionevolmente probabile in base a specifici elementi così da consentire di delineare la necessaria relazione qualificata fra il reato e la res configurata come corpo di reato o cosa pertinente al reato e la finalità probatoria che si persegue (Sez. 3, n. 11935 del 10/11/2016, dep. 2017, Zamfir,Rv. 270698 - 01; Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Santandrea, Rv. 285348 - 01; Sez. 4, n. 10781 del 4/3/2026, Canti). E ciò in quanto la legittimità del sequestro probatorio deve essere valutata non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, ma in riferimento all'idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini, non esperibili senza la sottrazione all'indagato della disponibilità della res e l'acquisizione della stessa da parte della A.G (Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, Bassi, Rv. 206657; tra le tante, Sez. 5, n. 13594 del 22/02/2015, Gattuso, Rv. 262898). In particolare, è stato osservato che l'assolvimento dell'obbligo motivazionale in parola "non implica, soprattutto nella fase genetica del procedimento, la già avvenuta individuazione della condotta illecita nei suoi estremi materiali e spazio temporali" (Sez. 2, n. 13408 del 18/3/2026, Grassi). Il sequestro probatorio, infatti, è un mezzo di ricerca della prova sicché per la sua adozione non è necessario che il fatto sia accertato in ogni sua componente ma è sufficiente che sia ragionevolmente presumibile o probabile anche attraverso elementi logici (Sez. 3, n. 2761 del 27/6/1991, Rv. 187816; Sez, 3, n. 27658 del 28/7/2025, Mannella). Ancora più pertinente al caso in esame risulta Sez. 4, n. 35752 del 21/1/2026, Sabato, che, richiamando Sez. 3, n. 50324 del 30/11/2023, [OSCURATO:PERSONA]. 285591- 01, precisa che non vi è "la necessità di indizi di colpevolezza nei confronti di una determinata persona, essendo sufficiente che esistano elementi tali da far A_ 7• configurare l'esistenza di un reato e ritenere la relazione necessaria o il rapporto pertinenziale fra la cosa oggetto del sequestro e il reato stesso". 3.2 Alla luce delle coordinate ermeneùtiche sopra indicate, deve osservarsi che il decreto di sequestro, così come l'ordinanza del riesame, che, come già osservato, il ricorso accomuna ritenendole invalidate dalla medesima lacuna motivazionale, delineano un'ipotesi investigativa chiara alla cui verifica risulta finalizzato il sequestro dei dispositivi elettronici appartenenti ad [OSCURATO:PERSONA], mirando l'acquisizione dei dati in essi contenuti a ricostruire i collegamenti fra il ricorrente e gli amministratori degli enti coinvolti nella vicenda e il ruolo svolto dal ricorrente nell'erogazione e nella gestione dei contributi regionali. Non ricorre, quindi, la violazione di legge denunciata fornendo il decreto di sequestro, siccome rilevato dal Tribunale, una sufficiente descrizione delle ipotesi di reato ipotizzate e delle finalità investigative perseguite, così consentendo all'indagato di conoscere le ragioni giustificative del vincolo e di poter interloquire sulle legittimità del medesimo promuovendo il controllo di legalità sull'operato del PM. Il motivo non può, quindi, trovare accoglimento. 4. Manifestamente infondato risulta il secondo motivo di impugnazione, volto a configurare a carico del PM un onere di ostensione di atti di indagine che, in questa fase, non ha alcun fondamento normativo. Il Tribunale del riesame ha correttamente rilevato che l'annotazione del 10/11/2025 non rientrava fra gli atti posti a fondamento della misura reale, per cui la mancata allegazione non aveva alcuna incidenza sul provvedimento impugnato. Questa Corte di cassazione ha più volte chiarito, in tema di riesame dei provvedimenti di sequestro, che il pubblico ministero ha l'obbligo di trasmettere al tribunale i soli atti posti a sostegno del decreto impugnato, essendo stato anche precisato che, l'art. 324, comma 3, c.p.p. non contiene alcun rinvio all'art. 309, comma 5, c.p.p., norma che, in relazione alle misure cautelari personali, impone di allegare anche gli elementi sopravvenuti favorevoli alla persona sottoposta ad indagini (Sez. 6, n. 13937 del 09/03/2022, Tonelli, Rv. 283141; Sez. 6, n. 53160 del 11/11/2016, Trani, Rv. 269497 - 01). Non vi era, pertanto, alcun onere per il PM di trasmettere atti di indagini ulteriori, contenenti, nella prospettazione difensiva, elementi a carico già emersi al momento dell'adozione del decreto, dalla difesa ritenuti necessari per verificare la consistenza del quadro accusatoriae la tempestività dell'iscrizione. Giova, in proposito, ricordare che il decreto di sequestro deve spiegare "le ragioni dell'atto e non dell'accusa", non essendo finalizzato a portare a conoscenza del destinatario la natura e i motivi dell'accusa elevata a suo carico" (Sez. 3, n. 827658 del 15/5/2025, Mannella), dall'altra che, in questa fase, come è dato evincere dall'art. 291 c.p.p., spetta al PM il potere di selezionare il materiale probatorio da porre a base delle richieste avanzate. In relazione all'interesse a verificare la tempestività dell'iscrizione, va osservato che dal provvedimento impugnato non risulta che la questione sia stata sollevata dinanzi al Tribunale del riesame, per cui, non essendo stata la sintesi dei motivi di censura contestata, come sarebbe stato onere del ricorrente fare, l'argomento risulta tardivamente proposto (fra le più recenti Sez. 4, n. 17449 del 02/04/2025, Vieira, Rv. 288117 - 01; Sez. 2, n. 41861 del 3/10/2024, Tuccillo). In ogni caso, il motivo di doglianza risulta manifestamente infondato, risultando l'interesse dedotto tutelato attraverso i procedimenti disciplinati dall'art. 335 quater c.p.p. che, però, necessitano, a pena d'inammissibilità, per essere incardinati, della presentazione di un'istanza contenente la richiesta di retrodatazione e l'esposizione delle ragioni che la fondano, istanza che, nel caso in esame, non risulta proposta. 5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M