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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 3 settembre 2020

Corte di giustizia UE/2020

ECLI:EU:C:2020:674
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CO0611_INF

Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 3 settembre 2020 – Crewprint (causa C‑611/19) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità – Diritto alla detrazione dell’IVA – Diniego – Frode – Prova – Catena di subappaltatori» Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Diniego per mancata realizzazione effettiva della cessione di beni, a causa di frodi e irregolarità – Catena di subappaltatori – Prassi nazionale che nega il diritto a detrazione a motivo di un comportamento del soggetto d’imposta e dell’emittente delle fatture giudicato fraudolento – Inosservanza dei principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità – Inammissibilità – Limiti – Verifica incombente al giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 2006/112) (v. punti 30-38, 41-45 e disp.) [OSCURATO:PERSONA] direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con i principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una prassi nazionale con cui l’amministrazione tributaria nega a un soggetto passivo il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte per il motivo che il comportamento di tale soggetto passivo e dell’emittente delle fatture costituisce una frode dal momento che, in primo luogo, i loro contratti non erano necessari al compimento delle operazioni economiche di cui trattasi e potevano ricevere una qualificazione giuridica diversa da quella data da essi, in secondo luogo, tale emittente si è avvalso, senza necessità o razionalità economica, di una catena di subappaltatori, alcuni dei quali non disponevano dei mezzi personali e materiali necessari, e, in terzo luogo, detto soggetto passivo aveva legami sotto il profilo personale o organizzativo con detto emittente nonché con uno di tali subappaltatori.

Per fondare un siffatto diniego, si deve dimostrare, con mezzi diversi da supposizioni basate su criteri prestabiliti, che tale medesimo soggetto passivo ha partecipato attivamente a una frode o che sapeva o avrebbe dovuto sapere che tali operazioni s’iscrivevano in una frode commessa dall’emittente delle fatture, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. ( 1 ) GU C 95 del 23.3.2020 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CO0611_INF Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 3 settembre 2020 – Crewprint (causa C‑611/19) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità – Diritto alla detrazione dell’IVA – Diniego – Frode – Prova – Catena di subappaltatori» Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Diniego per mancata realizzazione effettiva della cessione di beni, a causa di frodi e irregolarità – Catena di subappaltatori – Prassi nazionale che nega il diritto a detrazione a motivo di un comportamento del soggetto d’imposta e dell’emittente delle fatture giudicato fraudolento – Inosservanza dei principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità – Inammissibilità – Limiti – Verifica incombente al giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 2006/112) (v. punti 30-38, 41-45 e disp.) [OSCURATO:PERSONA] direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con i principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una prassi nazionale con cui l’amministrazione tributaria nega a un soggetto passivo il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte per il motivo che il comportamento di tale soggetto passivo e dell’emittente delle fatture costituisce una frode dal momento che, in primo luogo, i loro contratti non erano necessari al compimento delle operazioni economiche di cui trattasi e potevano ricevere una qualificazione giuridica diversa da quella data da essi, in secondo luogo, tale emittente si è avvalso, senza necessità o razionalità economica, di una catena di subappaltatori, alcuni dei quali non disponevano dei mezzi personali e materiali necessari, e, in terzo luogo, detto soggetto passivo aveva legami sotto il profilo personale o organizzativo con detto emittente nonché con uno di tali subappaltatori. Per fondare un siffatto diniego, si deve dimostrare, con mezzi diversi da supposizioni basate su criteri prestabiliti, che tale medesimo soggetto passivo ha partecipato attivamente a una frode o che sapeva o avrebbe dovuto sapere che tali operazioni s’iscrivevano in una frode commessa dall’emittente delle fatture, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. ( 1 ) GU C 95 del 23.3.2020 .
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