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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 maggio 2024

Cassazione n. 25397/2025

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ANI - Consiglier e - Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA suiricorsi iscritti al n. 25796/2022 e al n. 15706/2024 proposti da: MASSIMOCAMICIOLA, difeso in proprio, con domicilio digitale ex lege ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eDINO [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale, ex lege ; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege ; -controricorrente - Adunanzadel26 maggio 2025 – R.G. n. 25796/2022 e n. 15706/2024 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA] Dell’Utri avverso la sentenza n. 1187/2022 della CORTE D’APPELLO DI ANCONAdepositata in data 23/9/2022 , nonché avverso la sentenza n. 838/2024 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/5/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, con sentenza resa in data 23/9/2022, la Corte d’appello di Ancona haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettatola domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna diFranco [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio della Provincia diMacerata al risarcimento dei danni asseritamente subiti dall’a ttore in conseguenza della calunnia di cui i convenuti si sarebbero resi responsabilinel denunciare il Camiciola del reato di diffamazione alle autoritàcompetenti; talediffamazione sarebbe nella specie consistita nell’affermazione propalatadal Camiciola (e recepita anche da organi di stampa) secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] e la Fondazione convenuta (presieduta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA])avrebbero intenzionalmente provocato il di ssesto della Banca delle Marche (di cui la Fondazione costituiva il primo azionista) allo scopodi colpire i gruppi imprenditoriali finanziariamente sostenuti da dettabanca, tra i quali il gruppo Lanari del quale il Camiciola era socio efideiussore; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale – premessa l’erroneità della decisione del primo giudice, nella parte in cuiaveva disatteso la domanda risarcitoria del Camiciola sulla base di ragioni d’indole rituale – ha evidenziato come l’at tore non avesse fornito alcuna dimostrazione dell’indispensabile requisito soggettivo della calunnia ascritta alle controparti, non avendo fornito la prova Adunanzadel26 maggio 2025 – R.G. n. 25796/2022 e n. 15706/2024 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA] Dell’Utri della specifica volontà del [OSCURATO:PERSONA] e della Fondazione dallo stesso presieduta di denunciare il Camiciola alle autorità competenti nella pienaconsapevolezza della sua innocenza; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione (r.g.n. 25796/2022) sulla base di tre motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio della Provincia diMacerata resistono ciascuno con un proprio controricorso; avverso la medesima sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] ha altresìproposto ricorso per revocazione ex art. 395 n. 3 c.p.c. che la Corte d’appello di Ancona, con sentenza resa in data 29/5/2024 , ha dichiaratoinammissibile; a fondamento della sentenza emessa in sede di revocazione, la corteterritoriale ha rilevato come l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dal Camiciola ai sensi dell’art. 395 n. 3 c.p.c. discendesse dall’avvenuta formazione della documentazione offert a a sostegno della revocazione in epoca successiva alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (benchéprima del deposito della sentenza d’appello revocanda), con la conseguente mancata integrazione del necessario presupposto costituito (ai fini della proposizione della domanda di revocazione ex art. 395 n. 3 c.p.c. ) dalla preesistenza , alla sentenza impugnata, del documentodecisivo non potuto produrre in giudizio, a nulla valendo la circostanza che la sentenza impugnata per revocazione fosse stata pubblicata successivamente al rinvenimento del documento decisivo, dovendopiuttosto ave rsi riguardo alla data in cui, scaduti i termini per ildeposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, era preclusaogni ulteriore attività delle parti; Adunanzadel26 maggio 2025 – R.G. n. 25796/2022 e n. 15706/2024 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA] Dell’Utri in ogni caso, secondo la corte territoriale, l’impugnazione per revocazione ex art. 395 n. 3 c.p.c. doveva ritenersi comunque inammissibile, avuto riguardo al radicale difetto di decisività della documentazioneprodotta; avverso la sentenza del giudice della revocazione, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione (r.g.n. 15706/2024) sulla basedi quattro motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio della Provincia diMacerata resistono ciascuna con un proprio controricorso; a seguito del deposito di memorie ad opera delle parti, con ordinanza interlocutoria n. 30184/2024 del 22/11/2024, la Terza SezioneCivile della Corte di cassazione ha disposto il rinvio del ricorso r.g.n. 25796/2022 a nuovo ruolo per la riunione dello ste sso con il ricorsor.g.n. 15706/2024; ilSostituto Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, invocandola dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, il rigetto dientrambi i ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato ulteriori memoriein relazione a entrambi i ricorsi; all’odiernaadunanza, è stata disposta la riunione dei due ricorsi; consideratoche, dev’essere preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi propostidal Camiciola (in conformità a quanto disposto dall’ordinanza interlocutoria n. 30184/2024 del 22/11/2024 emessa nel corso del presente giudizio), trovando nella specie applicazione il consolidato insegnamento della giuri sprudenza di legittimità, ai sensi del quale i ricorsiper cassazione contro la decisione di appello e contro quella che decidel’impugnazione per revocazione avverso la prima vanno riuniti incaso di contemporanea pendenza in sede di legittimità nonostant e Adunanzadel26 maggio 2025 – R.G. n. 25796/2022 e n. 15706/2024 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA] Dell’Utri sitratti di due gravami aventi ad oggetto distinti provvedimenti, atteso che la connessione esistente tra le due pronunce giustifica l’applicazione analogica dell’ art. 335 c.p.c. , potendo risultare determinantesul ricorso per cassazione contro la sentenz a di appello l’esito di quello riguardante la sentenza di revocazione ( Sez.

L, Ordinanza n. 21315 del 06/07/2022 , Rv. 665129 - 01), dovendo peraltro nella specie escludersi che la riunione valga a pregiudicare il rispettodel principio della ragionevole du rata del processo (cfr. Sez. 2, Ordinanzan. 18966 del 10/07/2024, Rv. 671721 - 01); ciòposto, occorre procedere in primo luogo all’esame del ricorso propostoavverso la sentenza del giudizio di revocazione (ricorso r.g.n. 15706/2024), poiché, nel caso in cui i ricorsi per cassazione separatamenteproposti contro la sentenza di merito res a in grado di appelloe contro quella pronunciata dallo stesso giudice d'appello nel successivogiudizio di revocazione vengano riuniti, le questioni poste a oggetto del ricorso avverso la sentenza del giudizio di revocazione assumono carattere pregiudizia le ( Sez.

L, Sentenza n. 7568 del 01/04/2014 , Rv. 630261 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 14442 del 29/05/2008 (Rv. 603863 - 01); con il primo motivo del ricorso r.g.n. 15706/2024, il ricorrente censurala sentenza impugnata per «violazione di legge art. 399 c.p.c. – 360 c.p.c. n. 3 - 171 c.p.c. - Violazione art. 189 c.p.c. », per avere la corteterritoriale erroneamente ritenuto legit tima (seppure tardiva) la costituzionedella controparte nel giudizio di revocazione in violazione degli artt. 399 e 171 c.p.c. ; sottoaltro profilo, secondo il ricorrente, la corte territoriale sarebbe incorsanella violazione dell’ art. 189 c.p.c. per aver ritenuto tardiva la produzionedei documenti offerti in sede di revocazione dal Camiciola, Adunanzadel26 maggio 2025 – R.G. n. 25796/2022 e n. 15706/2024 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA] Dell’Utri nonostante detta produzione fosse avvenuta in epoca anteriore alla pubblicazionedella sentenza revocanda; conil secondo motivo del ricorso r.g.n. 15706/2024, il ricorrente censurala sentenza impugnata per «violazione di legge art. 360 c.p.c. n.3 - 4 - motivazione apparente ed illogica (art. 360 n. 4)», per avere la corte territoriale dettato una motivazione m eramente apparente a fondamento della decisione impugnata sul ricorso per revocazione, avendo erroneamente ritenuto tardiva la produzione dei documenti offertiin sede di revocazione nonostante la riconosciuta preesistenza delrelativo rinvenimento rispett o alla sentenza revocanda; con il terzo motivo del ricorso r.g.n. 15706/2024, il ricorrente censurala sentenza impugnata per «violazione di legge art. 395 c.p.c. n.3 – Motivazione incongrua, apparente, illogica (art. 360 n. 3 - 4) – Violazione artt. 115 – 116 c.p.c. », per avere la c orte territoriale illogicamenteritenuto priva di decisività la documentazione prodotta in sede di revocazione, attribuendone mera efficacia indiziaria in contrastoil relativo evidente e diretto valore dimostrativo in ordine al ruolorivestito dal [OSCURATO:PERSONA] nella gestione della Banca delle Marche; con il quarto motivo del ricorso r.g.n. 15706/2024, il ricorrente censurala sentenza impugnata per «violazione art. 360 c.p.c. n. 4 – illogicità», per avere la corte territoriale erroneamente affermato l’idoneità della documentazione prodotta dal [OSCURATO:PERSONA] a dimostrare la legittimità del proprio operato in relazione alla gestione della Banca delleMarche, in contrasto con le contrarie risultanze emerse dai fatti dicausa; ilterzo e il quarto motivo sono inammissibili e tali da assorbire la rilevanzadei primi due motivi d’impugnazione ; osservail Collegio, come attraverso la proposizione del terzo e del quarto motivo, l’odierno ricorrente si sia limitato a contest a re la Adunanzadel26 maggio 2025 – R.G. n. 25796/2022 e n. 15706/2024 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA] Dell’Utri valutazioneeffettuata dal giudice a quo in ordine all’efficacia probatoria delladocumentazione prodotta in sede di revocazione dal Camiciola ; inparticolare, la corte territoriale ha espressamente sottolineato come «i verbali delle dichiarazioni rese dai signori Bianconi e Costa, imputatinel processo penale derivante dall'insolvenza della Banca delle Marche,non contengono elementi oggettivamente idonei a formare un diversoconvincimento del giudice e perciò a condurre ad una decisione diversa da quella revocata: essi non riguardano circostanze di fatto risolutiveche il giudice non abbia potuto esaminare (Ca ss. n.29385 del 2011), avuto riguardo alla ratio della sentenza impugnata, che ha rigettatola domanda risarcitoria per carenza dell'elemento soggettivo. […] Tali verbali, per loro stessa natura, non rivestono, ai fini della fattispecie revocatoria di cui all'art. 395, n. 3, cod. proc. civ., il requisitodella decisività, essendo intrinsecamente inidonei, considerati i limiti insiti nelle dichiarazioni rese in altro procedimento che vanno liberamentevalutate dal giudice, a costituire la prova di un determinato fatto (l'elemento soggettivo in capo ai res istenti) rappresentando piuttosto un mero mezzo di conoscenza di un fatto decisivo (cfr. al riguardo Cass. 27832 del 2011 ).

A parte ogni valutazione sulla intrinseca attendibilità di dette dichiarazioni rese dagli imputati, nessuna delle circostanze riferi te da costoro, in ordine alle scelte gestionali di Banca delle Marche nel periodo antecedente alla manifestazionedella crisi ed alla valutazione delle relative cause, ha rilevanzadecisiva al fine di provare in modo inequivoco che il [OSCURATO:PERSONA] abbia accusat o l'odierno ricorrente di diffamazione sapendolo innocente,ferma la valutazione già espressa nella sentenza di questa Corte che il [OSCURATO:PERSONA] aveva specificamente confutato, attraverso la produzione di copiosa documentazione, l'addebito ascrittogli dal ricorrente (ed oggetto della querela per diffamazione) di essere Adunanzadel26 maggio 2025 – R.G. n. 25796/2022 e n. 15706/2024 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA] Dell’Utri responsabiledell'insolvenza della Banca delle Marche ed aver ideato un pianoper acquisirne il controllo. […] Si osserva al riguardo che il dott. [OSCURATO:PERSONA], già presidente della [OSCURATO:PERSONA], non risulta direttamente coinvolto nella gestione della banc a, né in alcun procedimento civile o penale in relazione ad eventuali responsabilità per la crisi dell'istituto di credito; le articolate dichiarazioni degli imputatiposte a fondamento del ricorso per revocazione, del resto, non sonoidonee a confermare i n modo diretto ed univoco la ricostruzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che in buona sostanza imputa al [OSCURATO:PERSONA] di aver provocato o aver concorso a determinare il commissariamento e la successivamessa in liquidazione cotta amministrativa della banca. […] Nonè evi dentemente questa la sede per una nuova valutazione delle risultanzeistruttorie poste a fondamento della sentenza di questa Corte impugnata,né per la valutazione di eventuali errores in procedendo o in iudicando della medesima pronuncia (anche avuto riguardo alla mancataammissione di prove asseritamente rilevanti), essendo a ciò deputatoil ricorso per cassazione proposto dall'odierno ricorrente. […] Ed invero, i verbali di interrogatorio in oggetto offrono semp lici elementi indiziari, non essendo per loro natura idonei ad integrare prova diretta della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA]. […] Ne consegue che, comegià evidenziato, va ad essi negato il carattere di decisività, posto chele risultanze dei suddetti verbali s ono al più utilizzabili nel concorso conaltri dati (Cass.28389 del 2023), gran parte dei quali peraltro già valutatidai giudici di merito e non suscettibili in questa sede di ulteriore ediversa valutazione» ; a fronte di tali complessive valutazioni d’indole istruttoria del giudicedella revocazione, l’odierno ricorrente risulta essersi limitato a prospettaree/o suggerire una diversa incidenza rappresentativa della documentazioneprodotta, sostenendone la decisività (rilevante ex art.

Adunanzadel26 maggio 2025 – R.G. n. 25796/2022 e n. 15706/2024 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA] Dell’Utri 395 n. 3 c.p.c. ) sulla base di una lettura meramente soggettiva della relativa efficacia rappresentativa; e tanto, sulla base di un’impostazionecritica non consentita in sede di legittimità ; al riguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamentodella giurisprudenza di questa Corte ai sensi del quale il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non già il poteredi riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo lafacoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della congruitàdella coerenza logic a, delle argomentazioni svolte dal giudice dimerito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del process o, quelleritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti adessi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzidi prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr.,ex plurimis , Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 331 del 13/01/2020 , Rv. 656802– 01; Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011 , Rv. 620709); nellaspecie, la Corte d’appello ha espressamente evidenziato come dall’esamedella documentazione prodotta dal Camiciola fosse emersa lasostanziale inidoneità rappresentativa degli elementi probatori offerti (unitamente a quelli già valutati nella sede di merito) a fornire un’adeguata dimostrazione dell’elemento soggettivo proprio del reato di calunnia in capo alle controparti, considerat a la sostanziale e intrinsecainidoneità degli stessi a costituire strumento di conoscenza didetto elemento soggettivo; si tratta di considerazioni che il giudice a quo ha elaborato, nell’esercizio della discrezionalità valutativa ad esso spettante, nel pienorispetto dei canoni di correttezza giuridica dell’interpretazione e di congruità dell’argomentazione, immuni da vizi d’indole logica o Adunanzadel26 maggio 2025 – R.G. n. 25796/2022 e n. 15706/2024 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA] Dell’Utri giuridicae, come tali, del tutto idonee a sottrarsi alle censure in questa sedeillustrate da l ricorrent e; l’inammissibilità del terzo e del quarto motivo giustificano l’assorbimentodei primi due motivi di natura rituale, atteso che , pur quando dovesse ritenersi errata la decisione del giudice della revocazione sulla ritualità della costituzione della controparte o sulla tardività della produzione documentale del Camiciola in sede di revocazione,la decisione definitiva non condurrebbe ad alcun diverso esito, avendo il giudice a quo in ogni caso rilevato il carattere comunquenon decisivo della documentazione probatoria offerta ; con il primo motivo del ricorso r.g.n. 25796/2022, il ricorrente censura la sentenza impugnata per «violazione di legge per illogicità manifestaper travisamento di fatto e di diritto della vicenda - omessa pronuncia ex art. 360 c.p.c. n. 3 - 5 – artt. 112 - 113 c.p.c. – errore e falsa applicazione di norme di diritto», per avere la corte territoriale erroneamente fondato l’esclusione del dolo specifico di calunnia dei convenuti sulla base delle generiche considerazioni con tenute nelle relazionidella Banca d’Italia e della Consob in ordine alle ragioni del defaultdella Banca delle Marche, senza tener conto dell’insieme delle circostanze di fatto analiticamente richiamate in ricorso, complessivamente idonee a dar conto dell’effettiva volontà dei convenuti di provocare il dissesto della ridetta banca, con la conseguente dimostrazione della piena consapevolezza degli stessi dell’innocenza del Camiciola rispetto alla pretesa diffamazione allo stessoinfondatamente ascritta; ilmotivo è inammissibile ; osserva il Collegio come, anche attraverso le censure critiche articolate con il presente motivo d’impugnazione, il ricorrente si sia inammissibilmentespinto a prospettare la rinnovazione, in questa sede Adunanzadel26 maggio 2025 – R.G. n. 25796/2022 e n. 15706/2024 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA] Dell’Utri dilegittimità, del riesame nel merito della vicenda oggetto di lite, come talesottratto alle prerogative della Corte di cassazione ; varràancora una volta ribadire - in conformità a quanto già rilevato aproposito della decisione del ricorso proposto avverso la sentenza di revocazione della Corte d’appello di Ancona - come il ricorso per cassazione conferisc a al giudice di legittimità, non già il potere di riesaminareil merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà dicontrollo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della congruità dellacoerenza logica, delle argomentazioni svolte dal g iudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprioconvincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, discegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormenteidonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dandocosì liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis,Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 331 del 13/01/2020 , Rv. 656802 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011 , Rv. 620709) ; nella specie, la Corte d’appello di Ancona ha espressamente evidenziatocome dall’esame delle relazioni rese dalla Banca d’Italia e dallaConsob, fossero emerse con sufficiente certezza e inequivocità le ragioni effettive del dissesto della Banca delle Marc he dovute a circostanze obiettive d’indole tecnico - finanziaria e non già a una predeterminazionespecifica dei responsabili della banca , derivando da tali premesse un decisivo conforto in relazione all’assunto della complessivainsufficienza degli elementi probatori acquisiti a dar conto della specifica volontà del [OSCURATO:PERSONA] , e della Fondazione dallo stesso presieduta, di denunciare il Camiciola alle autorità competenti nella pienaconsapevolezza della sua innocenza; Adunanzadel26 maggio 2025 – R.G. n. 25796/2022 e n. 15706/2024 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA] Dell’Utri sitratta ancora una volta di valutazioni che il giudice d’appello ha condotto nell’esercizio della discrezionalità valutativa ad esso spettante, nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica dell’interpretazionee di congruità dell’argomentazione, immuni da vizi d’indolelogica o giuridica e, come tali, del tutto idonee a s ottrarsi alle censurein questa sede illustrate dai ricorrenti ; conil secondo motivo del ricorso r.g.n. 25796/2022, il ricorrente censura la sentenza impugnata per «mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti e respinti - vizio della sentenza sotto il profilo dell’omesso o insufficiente esame della relativa ista nza – illogicità - contraddittorietà della motivazione», per avere la corte territoriale illegittimamente ricusato l’ammissione dei mezzi istruttori offerti dall’attore allo scopo di fornire la prova della specifica volontà delle contropartidi provocare i l dissesto della Banca delle Marche al fine di colpire il gruppo Lanari, pervenendo alla decisione di rigetto della domandarisarcitoria del Camiciola sulla base di elementi di prova del tutto irrilevanti a tal fine e in frontale contrasto con le risultanz e dei fattidi causa secondo quanto puntualmente riportato in ricorso; ilmotivo è inammissibile ; osserva il Collegio come, s econdo il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, qualora con il ricorso percassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttorie vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezz i istruttori ritualmente richiesti (rifiuto che il giudice di merito non è tenuto a formalizzare in modo espresso e motivato, qualora l’inconcludenza dei mezzi istruttori invocati dalle parti possa implicitamente dedursi dal complesso della motivazione adottata:cfr.

Sez.

L, Sentenza n. 5742 del 25/05/1995 , Rv. 492429 – 01), il ricorrente ha l ’ onere di dimostrare che con l’assunzione delle Adunanzadel26 maggio 2025 – R.G. n. 25796/2022 e n. 15706/2024 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA] Dell’Utri proverichieste la decisione sarebbe stata diversa, in base a un giudizio dicertezza e non di mera probabilità, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove (cfr. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23194 del 04/10/2017 , Rv. 645753 - 01) ; nellaspecie, tale certezza in ordine alla prospettata diversità della decisione in caso di ammissione dei mezzi istruttori invocati dal ricorrentenon risulta neppure argomentata (né del resto si evidenzia obiettivamente), sì che la censura in esame in altro non si risolve se nonin una complessiva proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove sulla base di un’impostazione critica non consentita in sededi legittimità ; con il terzo motivo del ricorso r.g.n. 25796/2022, il ricorrente censurala sentenza impugnata per «violazione di legge art. 360 c.p.c. n. 3 - 5 e illogicità manifesta nella ritenuta insussistenza del reato di calunnia», per avere la corte territoriale omess o di dettare una motivazioneadeguata a sostegno della decisione assunta, muovendo illogicamentedal valore rappresentativo di elementi di prova (come le relazioni della Banca d’Italia e della Consob) in contrasto con le risultanzedei fatti di causa secon do quanto puntualmente riportato in ricorso; ilmotivo è complessivamente infondato ; dev’essere preliminarmente osservato come l’odierno ricorrente abbia inammissibilmente argomentato il carattere illogico della motivazione(e, quindi, sostanzialmente, la violazione della norma di cuiall’art. 132 n. 4 c.p.c. ) attraverso il confronto della congruità della motivazionecensurata con elementi tratti aliunde rispetto al solo testo elaborato dalla corte territoriale, in tal modo ponendosi in contrasto con i criteri sul punto indicati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine ai limiti di rilevabilità del carattere illogico o apparente della Adunanzadel26 maggio 2025 – R.G. n. 25796/2022 e n. 15706/2024 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA] Dell’Utri motivazione (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 , Rv. 629830– 01; Sez.

U, Sentenza n. 8054 del 07/04/2014 , Rv. 629833 - 01); varrà in ogni caso considerare come, nel caso di specie, la motivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento della decisioneimpugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modotale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, avendo la corte d’appello dato conto, in termini linearie logicamente coerenti, dei contenuti ascrivibili alle fonti di prova esaminatee del grado della relativa attendibilità sulla base di criteri interpretativi e valutativi dotati di piena ragionevolezza e congruità logica; l’iterargomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativologicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispettodei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a so ttrarsi alle censure in questa sede illustrate dalricorrente; sullabase di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso r.g.n. 15706/2024 e, rilevatane la complessiva infondatezza, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso r.g.n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANI - Consiglier e - Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA suiricorsi iscritti al n. 25796/2022 e al n. 15706/2024 proposti da: MASSIMOCAMICIOLA, difeso in proprio, con domicilio digitale ex lege ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eDINO [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale, ex lege ; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege ; -controricorrente - Adunanzadel26 maggio 2025 – R.G. n. 25796/2022 e n. 15706/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA] Dell’Utri avverso la sentenza n. 1187/2022 della CORTE D’APPELLO DI ANCONAdepositata in data 23/9/2022 , nonché avverso la sentenza n. 838/2024 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/5/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, con sentenza resa in data 23/9/2022, la Corte d’appello di Ancona haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettatola domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna diFranco [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio della Provincia diMacerata al risarcimento dei danni asseritamente subiti dall’a ttore in conseguenza della calunnia di cui i convenuti si sarebbero resi responsabilinel denunciare il Camiciola del reato di diffamazione alle autoritàcompetenti; talediffamazione sarebbe nella specie consistita nell’affermazione propalatadal Camiciola (e recepita anche da organi di stampa) secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] e la Fondazione convenuta (presieduta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA])avrebbero intenzionalmente provocato il di ssesto della Banca delle Marche (di cui la Fondazione costituiva il primo azionista) allo scopodi colpire i gruppi imprenditoriali finanziariamente sostenuti da dettabanca, tra i quali il gruppo Lanari del quale il Camiciola era socio efideiussore; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale – premessa l’erroneità della decisione del primo giudice, nella parte in cuiaveva disatteso la domanda risarcitoria del Camiciola sulla base di ragioni d’indole rituale – ha evidenziato come l’at tore non avesse fornito alcuna dimostrazione dell’indispensabile requisito soggettivo della calunnia ascritta alle controparti, non avendo fornito la prova Adunanzadel26 maggio 2025 – R.G. n. 25796/2022 e n. 15706/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA] Dell’Utri della specifica volontà del [OSCURATO:PERSONA] e della Fondazione dallo stesso presieduta di denunciare il Camiciola alle autorità competenti nella pienaconsapevolezza della sua innocenza; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione (r.g.n. 25796/2022) sulla base di tre motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio della Provincia diMacerata resistono ciascuno con un proprio controricorso; avverso la medesima sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] ha altresìproposto ricorso per revocazione ex art. 395 n. 3 c.p.c. che la Corte d’appello di Ancona, con sentenza resa in data 29/5/2024 , ha dichiaratoinammissibile; a fondamento della sentenza emessa in sede di revocazione, la corteterritoriale ha rilevato come l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dal Camiciola ai sensi dell’art. 395 n. 3 c.p.c. discendesse dall’avvenuta formazione della documentazione offert a a sostegno della revocazione in epoca successiva alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (benchéprima del deposito della sentenza d’appello revocanda), con la conseguente mancata integrazione del necessario presupposto costituito (ai fini della proposizione della domanda di revocazione ex art. 395 n. 3 c.p.c. ) dalla preesistenza , alla sentenza impugnata, del documentodecisivo non potuto produrre in giudizio, a nulla valendo la circostanza che la sentenza impugnata per revocazione fosse stata pubblicata successivamente al rinvenimento del documento decisivo, dovendopiuttosto ave rsi riguardo alla data in cui, scaduti i termini per ildeposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, era preclusaogni ulteriore attività delle parti; Adunanzadel26 maggio 2025 – R.G. n. 25796/2022 e n. 15706/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA] Dell’Utri in ogni caso, secondo la corte territoriale, l’impugnazione per revocazione ex art. 395 n. 3 c.p.c. doveva ritenersi comunque inammissibile, avuto riguardo al radicale difetto di decisività della documentazioneprodotta; avverso la sentenza del giudice della revocazione, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione (r.g.n. 15706/2024) sulla basedi quattro motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio della Provincia diMacerata resistono ciascuna con un proprio controricorso; a seguito del deposito di memorie ad opera delle parti, con ordinanza interlocutoria n. 30184/2024 del 22/11/2024, la Terza SezioneCivile della Corte di cassazione ha disposto il rinvio del ricorso r.g.n. 25796/2022 a nuovo ruolo per la riunione dello ste sso con il ricorsor.g.n. 15706/2024; ilSostituto Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, invocandola dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, il rigetto dientrambi i ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato ulteriori memoriein relazione a entrambi i ricorsi; all’odiernaadunanza, è stata disposta la riunione dei due ricorsi; consideratoche, dev’essere preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi propostidal Camiciola (in conformità a quanto disposto dall’ordinanza interlocutoria n. 30184/2024 del 22/11/2024 emessa nel corso del presente giudizio), trovando nella specie applicazione il consolidato insegnamento della giuri sprudenza di legittimità, ai sensi del quale i ricorsiper cassazione contro la decisione di appello e contro quella che decidel’impugnazione per revocazione avverso la prima vanno riuniti incaso di contemporanea pendenza in sede di legittimità nonostant e Adunanzadel26 maggio 2025 – R.G. n. 25796/2022 e n. 15706/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA] Dell’Utri sitratti di due gravami aventi ad oggetto distinti provvedimenti, atteso che la connessione esistente tra le due pronunce giustifica l’applicazione analogica dell’ art. 335 c.p.c. , potendo risultare determinantesul ricorso per cassazione contro la sentenz a di appello l’esito di quello riguardante la sentenza di revocazione ( Sez. L, Ordinanza n. 21315 del 06/07/2022 , Rv. 665129 - 01), dovendo peraltro nella specie escludersi che la riunione valga a pregiudicare il rispettodel principio della ragionevole du rata del processo (cfr. Sez. 2, Ordinanzan. 18966 del 10/07/2024, Rv. 671721 - 01); ciòposto, occorre procedere in primo luogo all’esame del ricorso propostoavverso la sentenza del giudizio di revocazione (ricorso r.g.n. 15706/2024), poiché, nel caso in cui i ricorsi per cassazione separatamenteproposti contro la sentenza di merito res a in grado di appelloe contro quella pronunciata dallo stesso giudice d'appello nel successivogiudizio di revocazione vengano riuniti, le questioni poste a oggetto del ricorso avverso la sentenza del giudizio di revocazione assumono carattere pregiudizia le ( Sez. L, Sentenza n. 7568 del 01/04/2014 , Rv. 630261 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 14442 del 29/05/2008 (Rv. 603863 - 01); con il primo motivo del ricorso r.g.n. 15706/2024, il ricorrente censurala sentenza impugnata per «violazione di legge art. 399 c.p.c. – 360 c.p.c. n. 3 - 171 c.p.c. - Violazione art. 189 c.p.c. », per avere la corteterritoriale erroneamente ritenuto legit tima (seppure tardiva) la costituzionedella controparte nel giudizio di revocazione in violazione degli artt. 399 e 171 c.p.c. ; sottoaltro profilo, secondo il ricorrente, la corte territoriale sarebbe incorsanella violazione dell’ art. 189 c.p.c. per aver ritenuto tardiva la produzionedei documenti offerti in sede di revocazione dal Camiciola, Adunanzadel26 maggio 2025 – R.G. n. 25796/2022 e n. 15706/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA] Dell’Utri nonostante detta produzione fosse avvenuta in epoca anteriore alla pubblicazionedella sentenza revocanda; conil secondo motivo del ricorso r.g.n. 15706/2024, il ricorrente censurala sentenza impugnata per «violazione di legge art. 360 c.p.c. n.3 - 4 - motivazione apparente ed illogica (art. 360 n. 4)», per avere la corte territoriale dettato una motivazione m eramente apparente a fondamento della decisione impugnata sul ricorso per revocazione, avendo erroneamente ritenuto tardiva la produzione dei documenti offertiin sede di revocazione nonostante la riconosciuta preesistenza delrelativo rinvenimento rispett o alla sentenza revocanda; con il terzo motivo del ricorso r.g.n. 15706/2024, il ricorrente censurala sentenza impugnata per «violazione di legge art. 395 c.p.c. n.3 – Motivazione incongrua, apparente, illogica (art. 360 n. 3 - 4) – Violazione artt. 115 – 116 c.p.c. », per avere la c orte territoriale illogicamenteritenuto priva di decisività la documentazione prodotta in sede di revocazione, attribuendone mera efficacia indiziaria in contrastoil relativo evidente e diretto valore dimostrativo in ordine al ruolorivestito dal [OSCURATO:PERSONA] nella gestione della Banca delle Marche; con il quarto motivo del ricorso r.g.n. 15706/2024, il ricorrente censurala sentenza impugnata per «violazione art. 360 c.p.c. n. 4 – illogicità», per avere la corte territoriale erroneamente affermato l’idoneità della documentazione prodotta dal [OSCURATO:PERSONA] a dimostrare la legittimità del proprio operato in relazione alla gestione della Banca delleMarche, in contrasto con le contrarie risultanze emerse dai fatti dicausa; ilterzo e il quarto motivo sono inammissibili e tali da assorbire la rilevanzadei primi due motivi d’impugnazione ; osservail Collegio, come attraverso la proposizione del terzo e del quarto motivo, l’odierno ricorrente si sia limitato a contest a re la Adunanzadel26 maggio 2025 – R.G. n. 25796/2022 e n. 15706/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA] Dell’Utri valutazioneeffettuata dal giudice a quo in ordine all’efficacia probatoria delladocumentazione prodotta in sede di revocazione dal Camiciola ; inparticolare, la corte territoriale ha espressamente sottolineato come «i verbali delle dichiarazioni rese dai signori Bianconi e Costa, imputatinel processo penale derivante dall'insolvenza della Banca delle Marche,non contengono elementi oggettivamente idonei a formare un diversoconvincimento del giudice e perciò a condurre ad una decisione diversa da quella revocata: essi non riguardano circostanze di fatto risolutiveche il giudice non abbia potuto esaminare (Ca ss. n.29385 del 2011), avuto riguardo alla ratio della sentenza impugnata, che ha rigettatola domanda risarcitoria per carenza dell'elemento soggettivo. […] Tali verbali, per loro stessa natura, non rivestono, ai fini della fattispecie revocatoria di cui all'art. 395, n. 3, cod. proc. civ., il requisitodella decisività, essendo intrinsecamente inidonei, considerati i limiti insiti nelle dichiarazioni rese in altro procedimento che vanno liberamentevalutate dal giudice, a costituire la prova di un determinato fatto (l'elemento soggettivo in capo ai res istenti) rappresentando piuttosto un mero mezzo di conoscenza di un fatto decisivo (cfr. al riguardo Cass. 27832 del 2011 ). A parte ogni valutazione sulla intrinseca attendibilità di dette dichiarazioni rese dagli imputati, nessuna delle circostanze riferi te da costoro, in ordine alle scelte gestionali di Banca delle Marche nel periodo antecedente alla manifestazionedella crisi ed alla valutazione delle relative cause, ha rilevanzadecisiva al fine di provare in modo inequivoco che il [OSCURATO:PERSONA] abbia accusat o l'odierno ricorrente di diffamazione sapendolo innocente,ferma la valutazione già espressa nella sentenza di questa Corte che il [OSCURATO:PERSONA] aveva specificamente confutato, attraverso la produzione di copiosa documentazione, l'addebito ascrittogli dal ricorrente (ed oggetto della querela per diffamazione) di essere Adunanzadel26 maggio 2025 – R.G. n. 25796/2022 e n. 15706/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA] Dell’Utri responsabiledell'insolvenza della Banca delle Marche ed aver ideato un pianoper acquisirne il controllo. […] Si osserva al riguardo che il dott. [OSCURATO:PERSONA], già presidente della [OSCURATO:PERSONA], non risulta direttamente coinvolto nella gestione della banc a, né in alcun procedimento civile o penale in relazione ad eventuali responsabilità per la crisi dell'istituto di credito; le articolate dichiarazioni degli imputatiposte a fondamento del ricorso per revocazione, del resto, non sonoidonee a confermare i n modo diretto ed univoco la ricostruzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che in buona sostanza imputa al [OSCURATO:PERSONA] di aver provocato o aver concorso a determinare il commissariamento e la successivamessa in liquidazione cotta amministrativa della banca. […] Nonè evi dentemente questa la sede per una nuova valutazione delle risultanzeistruttorie poste a fondamento della sentenza di questa Corte impugnata,né per la valutazione di eventuali errores in procedendo o in iudicando della medesima pronuncia (anche avuto riguardo alla mancataammissione di prove asseritamente rilevanti), essendo a ciò deputatoil ricorso per cassazione proposto dall'odierno ricorrente. […] Ed invero, i verbali di interrogatorio in oggetto offrono semp lici elementi indiziari, non essendo per loro natura idonei ad integrare prova diretta della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA]. […] Ne consegue che, comegià evidenziato, va ad essi negato il carattere di decisività, posto chele risultanze dei suddetti verbali s ono al più utilizzabili nel concorso conaltri dati (Cass.28389 del 2023), gran parte dei quali peraltro già valutatidai giudici di merito e non suscettibili in questa sede di ulteriore ediversa valutazione» ; a fronte di tali complessive valutazioni d’indole istruttoria del giudicedella revocazione, l’odierno ricorrente risulta essersi limitato a prospettaree/o suggerire una diversa incidenza rappresentativa della documentazioneprodotta, sostenendone la decisività (rilevante ex art. Adunanzadel26 maggio 2025 – R.G. n. 25796/2022 e n. 15706/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA] Dell’Utri 395 n. 3 c.p.c. ) sulla base di una lettura meramente soggettiva della relativa efficacia rappresentativa; e tanto, sulla base di un’impostazionecritica non consentita in sede di legittimità ; al riguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamentodella giurisprudenza di questa Corte ai sensi del quale il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non già il poteredi riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo lafacoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della congruitàdella coerenza logic a, delle argomentazioni svolte dal giudice dimerito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del process o, quelleritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti adessi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzidi prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr.,ex plurimis , Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 331 del 13/01/2020 , Rv. 656802– 01; Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011 , Rv. 620709); nellaspecie, la Corte d’appello ha espressamente evidenziato come dall’esamedella documentazione prodotta dal Camiciola fosse emersa lasostanziale inidoneità rappresentativa degli elementi probatori offerti (unitamente a quelli già valutati nella sede di merito) a fornire un’adeguata dimostrazione dell’elemento soggettivo proprio del reato di calunnia in capo alle controparti, considerat a la sostanziale e intrinsecainidoneità degli stessi a costituire strumento di conoscenza didetto elemento soggettivo; si tratta di considerazioni che il giudice a quo ha elaborato, nell’esercizio della discrezionalità valutativa ad esso spettante, nel pienorispetto dei canoni di correttezza giuridica dell’interpretazione e di congruità dell’argomentazione, immuni da vizi d’indole logica o Adunanzadel26 maggio 2025 – R.G. n. 25796/2022 e n. 15706/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA] Dell’Utri giuridicae, come tali, del tutto idonee a sottrarsi alle censure in questa sedeillustrate da l ricorrent e; l’inammissibilità del terzo e del quarto motivo giustificano l’assorbimentodei primi due motivi di natura rituale, atteso che , pur quando dovesse ritenersi errata la decisione del giudice della revocazione sulla ritualità della costituzione della controparte o sulla tardività della produzione documentale del Camiciola in sede di revocazione,la decisione definitiva non condurrebbe ad alcun diverso esito, avendo il giudice a quo in ogni caso rilevato il carattere comunquenon decisivo della documentazione probatoria offerta ; con il primo motivo del ricorso r.g.n. 25796/2022, il ricorrente censura la sentenza impugnata per «violazione di legge per illogicità manifestaper travisamento di fatto e di diritto della vicenda - omessa pronuncia ex art. 360 c.p.c. n. 3 - 5 – artt. 112 - 113 c.p.c. – errore e falsa applicazione di norme di diritto», per avere la corte territoriale erroneamente fondato l’esclusione del dolo specifico di calunnia dei convenuti sulla base delle generiche considerazioni con tenute nelle relazionidella Banca d’Italia e della Consob in ordine alle ragioni del defaultdella Banca delle Marche, senza tener conto dell’insieme delle circostanze di fatto analiticamente richiamate in ricorso, complessivamente idonee a dar conto dell’effettiva volontà dei convenuti di provocare il dissesto della ridetta banca, con la conseguente dimostrazione della piena consapevolezza degli stessi dell’innocenza del Camiciola rispetto alla pretesa diffamazione allo stessoinfondatamente ascritta; ilmotivo è inammissibile ; osserva il Collegio come, anche attraverso le censure critiche articolate con il presente motivo d’impugnazione, il ricorrente si sia inammissibilmentespinto a prospettare la rinnovazione, in questa sede Adunanzadel26 maggio 2025 – R.G. n. 25796/2022 e n. 15706/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA] Dell’Utri dilegittimità, del riesame nel merito della vicenda oggetto di lite, come talesottratto alle prerogative della Corte di cassazione ; varràancora una volta ribadire - in conformità a quanto già rilevato aproposito della decisione del ricorso proposto avverso la sentenza di revocazione della Corte d’appello di Ancona - come il ricorso per cassazione conferisc a al giudice di legittimità, non già il potere di riesaminareil merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà dicontrollo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della congruità dellacoerenza logica, delle argomentazioni svolte dal g iudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprioconvincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, discegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormenteidonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dandocosì liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis,Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 331 del 13/01/2020 , Rv. 656802 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011 , Rv. 620709) ; nella specie, la Corte d’appello di Ancona ha espressamente evidenziatocome dall’esame delle relazioni rese dalla Banca d’Italia e dallaConsob, fossero emerse con sufficiente certezza e inequivocità le ragioni effettive del dissesto della Banca delle Marc he dovute a circostanze obiettive d’indole tecnico - finanziaria e non già a una predeterminazionespecifica dei responsabili della banca , derivando da tali premesse un decisivo conforto in relazione all’assunto della complessivainsufficienza degli elementi probatori acquisiti a dar conto della specifica volontà del [OSCURATO:PERSONA] , e della Fondazione dallo stesso presieduta, di denunciare il Camiciola alle autorità competenti nella pienaconsapevolezza della sua innocenza; Adunanzadel26 maggio 2025 – R.G. n. 25796/2022 e n. 15706/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA] Dell’Utri sitratta ancora una volta di valutazioni che il giudice d’appello ha condotto nell’esercizio della discrezionalità valutativa ad esso spettante, nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica dell’interpretazionee di congruità dell’argomentazione, immuni da vizi d’indolelogica o giuridica e, come tali, del tutto idonee a s ottrarsi alle censurein questa sede illustrate dai ricorrenti ; conil secondo motivo del ricorso r.g.n. 25796/2022, il ricorrente censura la sentenza impugnata per «mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti e respinti - vizio della sentenza sotto il profilo dell’omesso o insufficiente esame della relativa ista nza – illogicità - contraddittorietà della motivazione», per avere la corte territoriale illegittimamente ricusato l’ammissione dei mezzi istruttori offerti dall’attore allo scopo di fornire la prova della specifica volontà delle contropartidi provocare i l dissesto della Banca delle Marche al fine di colpire il gruppo Lanari, pervenendo alla decisione di rigetto della domandarisarcitoria del Camiciola sulla base di elementi di prova del tutto irrilevanti a tal fine e in frontale contrasto con le risultanz e dei fattidi causa secondo quanto puntualmente riportato in ricorso; ilmotivo è inammissibile ; osserva il Collegio come, s econdo il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, qualora con il ricorso percassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttorie vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezz i istruttori ritualmente richiesti (rifiuto che il giudice di merito non è tenuto a formalizzare in modo espresso e motivato, qualora l’inconcludenza dei mezzi istruttori invocati dalle parti possa implicitamente dedursi dal complesso della motivazione adottata:cfr. Sez. L, Sentenza n. 5742 del 25/05/1995 , Rv. 492429 – 01), il ricorrente ha l ’ onere di dimostrare che con l’assunzione delle Adunanzadel26 maggio 2025 – R.G. n. 25796/2022 e n. 15706/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA] Dell’Utri proverichieste la decisione sarebbe stata diversa, in base a un giudizio dicertezza e non di mera probabilità, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove (cfr. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23194 del 04/10/2017 , Rv. 645753 - 01) ; nellaspecie, tale certezza in ordine alla prospettata diversità della decisione in caso di ammissione dei mezzi istruttori invocati dal ricorrentenon risulta neppure argomentata (né del resto si evidenzia obiettivamente), sì che la censura in esame in altro non si risolve se nonin una complessiva proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove sulla base di un’impostazione critica non consentita in sededi legittimità ; con il terzo motivo del ricorso r.g.n. 25796/2022, il ricorrente censurala sentenza impugnata per «violazione di legge art. 360 c.p.c. n. 3 - 5 e illogicità manifesta nella ritenuta insussistenza del reato di calunnia», per avere la corte territoriale omess o di dettare una motivazioneadeguata a sostegno della decisione assunta, muovendo illogicamentedal valore rappresentativo di elementi di prova (come le relazioni della Banca d’Italia e della Consob) in contrasto con le risultanzedei fatti di causa secon do quanto puntualmente riportato in ricorso; ilmotivo è complessivamente infondato ; dev’essere preliminarmente osservato come l’odierno ricorrente abbia inammissibilmente argomentato il carattere illogico della motivazione(e, quindi, sostanzialmente, la violazione della norma di cuiall’art. 132 n. 4 c.p.c. ) attraverso il confronto della congruità della motivazionecensurata con elementi tratti aliunde rispetto al solo testo elaborato dalla corte territoriale, in tal modo ponendosi in contrasto con i criteri sul punto indicati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine ai limiti di rilevabilità del carattere illogico o apparente della Adunanzadel26 maggio 2025 – R.G. n. 25796/2022 e n. 15706/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA] Dell’Utri motivazione (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 , Rv. 629830– 01; Sez. U, Sentenza n. 8054 del 07/04/2014 , Rv. 629833 - 01); varrà in ogni caso considerare come, nel caso di specie, la motivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento della decisioneimpugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modotale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, avendo la corte d’appello dato conto, in termini linearie logicamente coerenti, dei contenuti ascrivibili alle fonti di prova esaminatee del grado della relativa attendibilità sulla base di criteri interpretativi e valutativi dotati di piena ragionevolezza e congruità logica; l’iterargomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativologicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispettodei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a so ttrarsi alle censure in questa sede illustrate dalricorrente; sullabase di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso r.g.n. 15706/2024 e, rilevatane la complessiva infondatezza, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso r.g.n
Sentenza Cassazione n. 25397/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris