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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 40350/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. uditi i difensori: l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LATINA, sostituto per delega orale del l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LATINA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi; l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LATINA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], sostituto per delega orale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi e alle note di replica depositate chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in premessa la corte d'appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del giudice per l'udienza preliminare di Latina di data 2 luglio 2021 con cui gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alle rispettive pene di giustizia in quanto ritenuti responsabili del reato di rapina aggravata' nonché di due distinte ipotesi di tentata estorsione.

Con la sentenza d'appello, esclusa l'aggravante dell'utilizzo dell'arma in relazione all'imputazione per rapina, le pene sono state ridotte e la sentenza di primo grado è stata confermata nel resto.

2. Avverso la sentenza hanno fatto ricorso con distinti atti di impugnazione sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 [OSCURATO:PERSONA] lamenta innanzitutto la violazione di legge e la illogicità della motivazione poiché la sentenza di appello non si è confrontata con gli argomenti addotti nell'atto di appello ed in particolare con la circostanza che i due principali testi di accusa, Simone e [OSCURATO:PERSONA], si siano rifiutati di dichiarare alcunché adducendo il timore di ritorsioni, giustificazione rivelatasi falsa.

La corte di appello lungi dal confrontarsi con i motivi addotti nell'impugnazione o dall'affidarsi ad una motivazione per relationem ha proceduto ad una autonoma ricostruzione che non ha considerato gli spunti offerti dalla difesa.

Analoghe censure (violazione di legge e illogicità motivazionale) sono espresse nel secondo motivo di ricorso ove si critica la valutazione della prova operata dalla corte.

In particolare si contesta la valorizzazione della deposizione della testimone [OSCURATO:PERSONA] attese le contraddizioni presenti nelle sue dichiarazioni.

Come terzo ed ultimo motivo di impugnazione si lamenta la violazione di legge e di motivazione in relazione alla individuazione della pena.

In particolare si censura il fatto che, in sede di rideterminazione della pena il giudice non abbia applicato un criterio omogeneo né abbia specificato le motivazioni della differenziazione.

Infatti la Corte d'appello si è attenuta al minimo della pena per quanto concerne quella pecuniaria e se ne è significativamente discostata in relazione alla pena detentiva. 2.2 [OSCURATO:PERSONA] affida il proprio ricorso a sei motivi, tutti basati sulla violazione dell'art.606 lett. e) c.p.p..

In sostanza si lamentano carenze, contraddittorietà ed illogicità motivazionali in relazione ai seguenti profili: - l'affermazione di responsabilità penale del ricorrente in presenza di prova contraddittoria ed incerta; - l'aver ritenuto attendibile il teste [OSCURATO:PERSONA] ed avere per contro escluso la valenza probatoria della documentazione fornita dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA]; - l'aver ritenuto attendibili le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]; - il travisamento della prova in relazione alla chiamata di [OSCURATO:PERSONA] al 113; (1/) - l'illogica e contraddittoria motivazione con riferimento all'elemento psicologico soggettivo; - l'omessa, contraddittoria ed illogica motivazione in relazione alla compartecipazione di Ferdinando all'attività criminose del fratello Antonio.

3. Sia il Procuratore Generale che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] silvio hanno inviato memoria.

Il primo chiede il rigetto dei ricorsi mentre il secondo replica alla memoria della parte pubblica insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi presentati dai due imputati sono inammissibili.

Essi sono fondati su motivi in parte sovrapponibili ed accomunati dal fatto di vertere in larga misura (anche quelli formalmente rubricati come violazione di legge) su assunti vizi motivazionali, talora indicati specificamente, talora cumulativarnente (es. illogicità e contraddittorietà della motivazione), talora omettendo qualsivoglia indicazione del vizio motivazionale.

Essi possono essere trattati unitariamente, per semplicità e migliore logica espositiva.

2. Al di là della tecnica redazionale impropria, che pretende di spostare sulla Corte l'onere di individuare il profilo di critica della sentenza, i ricorsi paiono non considerare che si è in presenza di c.d.

"doppia conforme" in punto di affermazione della penale responsabilità degli imputati per i reati contestati, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).

E se è vero che la sentenza di appello applica uno sforzo particolarmente pregnante per giungere al medesimo risultato gnoseologico della sentenza di primo grado, ciò dovrebbe essere ritenuto garanzia validità del risultato più che nel caso di decisione 'per relationem', e non il contrario.

A fronte delle argomentazioni, poste a sostegno dell'affermazione di responsabilità del ricorrente, deve rilevarsi, quindi, che le censure, sollevate al riguardo, sono tese ad ottenere una rivisitazione della valutazione delle prove, operata dai giudici di merito, non consentita in questa sede.

Deve ricordarsi a tal proposito che, pur a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 200E,, l'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p. non prevede la possibilità, per la Corte di cassazione, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito.

Il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione, infatti, attiene all'oggettiva tenuta :sotto il profilo logico argomentativo, restando precluse la rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie: cfr. Sez. 6, n. 47204 del 7.10.2015, Rv 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16.11.2006, Rv 235507; Sez. 3, n. 12110 del 19.3.2009, Rv 243247).

3. Su tali premesse, manifestamente infondati sono il primo ed il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che evocando violazioni di legge ed illogicità della motivazione, riproduce il contenuto dell'atto di appello lamentando che la sentenza di appello non vi si sia confrontato.

In realtà la motivazione della Corte d'appello, come pure rilevato nel ricorso (pg.8) si affida alla originale ed autonoma ricostruzione della vicenda.

In tale logica, la motivazione d'appello si confronta con il punto oggetto del motivo ("assoluzione dell'imputato ex art.530 c.p.p. da tutti i capi di imputazione per mancanza assoluta degli elementi probatori richiesti dalla norma ai fin dell'emissione della sentenza di condanna") spendendosi in una analisi puntuale ed articolata che copre tutti gli aspetti inerenti alla responsabilità penale dell'imputato per i fatti ascrittigli, di talché non ha alcun significato lamentare la pretesa aspecificità della decisione per non essersi confrontata con il motivo d'appello.

Che sotto questo aspetto il primo motivo di ricorso sia meramente speculativo è poi rivelato da quel passaggio (a pg.9 e 10) ove si enfatizza la mancata risposta della sentenza di appello sul tema della qualificazione giuridica del fatto (del capo A di imputazione, la rapina ai danni di [OSCURATO:PERSONA]) "nonostante sul punto la difesa abbia formalmente e sostanzialmente impugnato con specifico motivo".

Ebbene, è sufficiente scorrere l'atto di appello di [OSCURATO:PERSONA] per verificare che tale profilo (la qualificazione giuridica del fatto descritto nel capo A di imputazione) non venne affatto sollevato nell'atto di appello.

In definitiva, nel primo come nel secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la difesa non va oltre la lagnanza motivazionale e la richiesta di rivisitazione del materiale probatorio, senza nemmeno riuscire ad enucleare, tra quelli indicati dall'art.606 lett. e cod. proc. pen. il profilo della critica di legittimità che vuole sottoporre a questa Corte.

In proposito, non può sfuggire che dimostrazione della effettiva natura 'di merito' delle doglianze sollevate è il fatto che venga denunciata la illogicità della motivazione, e non la manifesta illogicità, che è cosa ben diversa e che (assieme a mancanza della motivazione e contraddittorietà della stessa) costituisce il parametro che fa assurgere il vizio di motivazione a vizio di legittimità.

4. Quanto infine ai profili di dosimetria sanzionatoria, occorre ricordare l'orientamento enunciato in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197), secondo cui la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p..

Nel caso specifico, la minima divergenza tra il parametro adottato dal giudice per la pena pecuniaria e per quella detentiva rientra nel menzionato range di discrezionalità ed è pertanto immune da critica.

5. Passando all'esame del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], se ne coglie immediatamente l'ancora più evidente natura di critica di merito della motivazione, che pretende, come spesso avviene, di sottoporre alla Corte di Cassazione l'ennesima valutazione del fatto, al fine di ottenere un terzo grado di giudizio, in violazione dei principi dell'ordinamento processuale italiano, che affidano a questa corte la funzione di nomofilachia, cioè dell'uniforme interpretazione delle norme, non dell'uniforme interpretazione del fatto.

Procedendo anche qui alla trattazione unitaria dei molteplici motivi, vertendo gli stessi su profili sostanzialmente sovrapponibili perché inerenti alla responsabilità dell'imputato in relazione all'ultimo capo di imputazione, non si può non rilevare innanzitutto la erronea formulazione.

Come anche di recente ribadito (Sez.

LI, n. 29541 del 16/07/2020 Imp.

Filardo, non massimata sul punto) l'imputato non può demandare alla Corte la individuazione del profilo di critica che le viene sottoposto, poiché il motivo, per soddisfare il requisito della specificità, deve indicare per quale ragione la sentenza impugnata sia assente, o contraddittoria o manifestamente illogica.

Se poi i vizi motivazionali sono cumulativi (es. q contestandosi contraddittorietà e manifesta illogicità contemporaneamente) essi sono inevitabilmente generici.

Nel caso concreto la critica alla motivazione parla di prova contraddittoria (non di motivazione contraddittoria) ed 'incerta' nonché di motivazione illogica (non manifestamente illogica).

Si tratta di categorie che esulano dalla critica di legittimità.

Sono piuttosto doglianze che 'attaccano' la 'persuasività', "inadeguatezza', la mancanza di 'rigore' o di 'puntualità', la stessa 'illogicità' quando non 'manifesta' e che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o che evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento.

Tutto ciò è 'fatto', riservato al giudice del merito.

Quando il giudice del merito ha espresso il proprio apprezzamento, la ricostruzione del fatto è definita, e le sole censure possibili nel giudizio di legittimità sono quelle dei soli tre tassativi vizi indicati dall'art. 606 comma primo lett. e) cod. proc. pen., ciascuno dotato di peculiare oggetto e struttura (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 Rv. 262965 - 01).

Passando dall'astratto al concreto, la motivazione della decisione di appello, pur seguendo una linea argomentativa in parte nuova (ma questo, si è visto, non può essere ragione di debolezza della motivazione) risponde convincentemente alle questioni sollevate nell'appello dei [OSCURATO:PERSONA], giacché spiega compiutamente le ragioni di particolare credibilità di quanto riferito dal testimone Saviano (che per posizione, condizioni di luce, esperienza professionale, punto di osservazione, costituisce una fonte particolarmente affidabile), le ragioni di attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], nonostante le discrasie delle successive deposizioni ed analizza il contenuto del materiale intercettivo e telefonico fornendone una adeguata interpretazione.

La Corte ha altresì disatteso con perspicua motivazione il contenuto del materiale fotografico fornito dalla difesa ed ha infine adeguatamente spiegato le ragioni per le quali [OSCURATO:PERSONA] non può pretendere di giustificarsi adducendo la propria ignoranza di quanto stesse accadendo al momento del suo arrivo sul luogo del fatto la sera in cui esso è avvenuto.

6. Per le ragioni illustrate i ricorsi vanno dichiarati inammissibili.

All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così cl. ciso in Foma, 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. uditi i difensori: l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LATINA, sostituto per delega orale del l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LATINA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi; l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LATINA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], sostituto per delega orale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi e alle note di replica depositate chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in premessa la corte d'appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del giudice per l'udienza preliminare di Latina di data 2 luglio 2021 con cui gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alle rispettive pene di giustizia in quanto ritenuti responsabili del reato di rapina aggravata' nonché di due distinte ipotesi di tentata estorsione. Con la sentenza d'appello, esclusa l'aggravante dell'utilizzo dell'arma in relazione all'imputazione per rapina, le pene sono state ridotte e la sentenza di primo grado è stata confermata nel resto. 2. Avverso la sentenza hanno fatto ricorso con distinti atti di impugnazione sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 [OSCURATO:PERSONA] lamenta innanzitutto la violazione di legge e la illogicità della motivazione poiché la sentenza di appello non si è confrontata con gli argomenti addotti nell'atto di appello ed in particolare con la circostanza che i due principali testi di accusa, Simone e [OSCURATO:PERSONA], si siano rifiutati di dichiarare alcunché adducendo il timore di ritorsioni, giustificazione rivelatasi falsa. La corte di appello lungi dal confrontarsi con i motivi addotti nell'impugnazione o dall'affidarsi ad una motivazione per relationem ha proceduto ad una autonoma ricostruzione che non ha considerato gli spunti offerti dalla difesa. Analoghe censure (violazione di legge e illogicità motivazionale) sono espresse nel secondo motivo di ricorso ove si critica la valutazione della prova operata dalla corte. In particolare si contesta la valorizzazione della deposizione della testimone [OSCURATO:PERSONA] attese le contraddizioni presenti nelle sue dichiarazioni. Come terzo ed ultimo motivo di impugnazione si lamenta la violazione di legge e di motivazione in relazione alla individuazione della pena. In particolare si censura il fatto che, in sede di rideterminazione della pena il giudice non abbia applicato un criterio omogeneo né abbia specificato le motivazioni della differenziazione. Infatti la Corte d'appello si è attenuta al minimo della pena per quanto concerne quella pecuniaria e se ne è significativamente discostata in relazione alla pena detentiva. 2.2 [OSCURATO:PERSONA] affida il proprio ricorso a sei motivi, tutti basati sulla violazione dell'art.606 lett. e) c.p.p.. In sostanza si lamentano carenze, contraddittorietà ed illogicità motivazionali in relazione ai seguenti profili: - l'affermazione di responsabilità penale del ricorrente in presenza di prova contraddittoria ed incerta; - l'aver ritenuto attendibile il teste [OSCURATO:PERSONA] ed avere per contro escluso la valenza probatoria della documentazione fornita dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA]; - l'aver ritenuto attendibili le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]; - il travisamento della prova in relazione alla chiamata di [OSCURATO:PERSONA] al 113; (1/) - l'illogica e contraddittoria motivazione con riferimento all'elemento psicologico soggettivo; - l'omessa, contraddittoria ed illogica motivazione in relazione alla compartecipazione di Ferdinando all'attività criminose del fratello Antonio. 3. Sia il Procuratore Generale che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] silvio hanno inviato memoria. Il primo chiede il rigetto dei ricorsi mentre il secondo replica alla memoria della parte pubblica insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi presentati dai due imputati sono inammissibili. Essi sono fondati su motivi in parte sovrapponibili ed accomunati dal fatto di vertere in larga misura (anche quelli formalmente rubricati come violazione di legge) su assunti vizi motivazionali, talora indicati specificamente, talora cumulativarnente (es. illogicità e contraddittorietà della motivazione), talora omettendo qualsivoglia indicazione del vizio motivazionale. Essi possono essere trattati unitariamente, per semplicità e migliore logica espositiva. 2. Al di là della tecnica redazionale impropria, che pretende di spostare sulla Corte l'onere di individuare il profilo di critica della sentenza, i ricorsi paiono non considerare che si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in punto di affermazione della penale responsabilità degli imputati per i reati contestati, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). E se è vero che la sentenza di appello applica uno sforzo particolarmente pregnante per giungere al medesimo risultato gnoseologico della sentenza di primo grado, ciò dovrebbe essere ritenuto garanzia validità del risultato più che nel caso di decisione 'per relationem', e non il contrario. A fronte delle argomentazioni, poste a sostegno dell'affermazione di responsabilità del ricorrente, deve rilevarsi, quindi, che le censure, sollevate al riguardo, sono tese ad ottenere una rivisitazione della valutazione delle prove, operata dai giudici di merito, non consentita in questa sede. Deve ricordarsi a tal proposito che, pur a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 200E,, l'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p. non prevede la possibilità, per la Corte di cassazione, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito. Il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione, infatti, attiene all'oggettiva tenuta :sotto il profilo logico argomentativo, restando precluse la rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie: cfr. Sez. 6, n. 47204 del 7.10.2015, Rv 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16.11.2006, Rv 235507; Sez. 3, n. 12110 del 19.3.2009, Rv 243247). 3. Su tali premesse, manifestamente infondati sono il primo ed il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che evocando violazioni di legge ed illogicità della motivazione, riproduce il contenuto dell'atto di appello lamentando che la sentenza di appello non vi si sia confrontato. In realtà la motivazione della Corte d'appello, come pure rilevato nel ricorso (pg.8) si affida alla originale ed autonoma ricostruzione della vicenda. In tale logica, la motivazione d'appello si confronta con il punto oggetto del motivo ("assoluzione dell'imputato ex art.530 c.p.p. da tutti i capi di imputazione per mancanza assoluta degli elementi probatori richiesti dalla norma ai fin dell'emissione della sentenza di condanna") spendendosi in una analisi puntuale ed articolata che copre tutti gli aspetti inerenti alla responsabilità penale dell'imputato per i fatti ascrittigli, di talché non ha alcun significato lamentare la pretesa aspecificità della decisione per non essersi confrontata con il motivo d'appello. Che sotto questo aspetto il primo motivo di ricorso sia meramente speculativo è poi rivelato da quel passaggio (a pg.9 e 10) ove si enfatizza la mancata risposta della sentenza di appello sul tema della qualificazione giuridica del fatto (del capo A di imputazione, la rapina ai danni di [OSCURATO:PERSONA]) "nonostante sul punto la difesa abbia formalmente e sostanzialmente impugnato con specifico motivo". Ebbene, è sufficiente scorrere l'atto di appello di [OSCURATO:PERSONA] per verificare che tale profilo (la qualificazione giuridica del fatto descritto nel capo A di imputazione) non venne affatto sollevato nell'atto di appello. In definitiva, nel primo come nel secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la difesa non va oltre la lagnanza motivazionale e la richiesta di rivisitazione del materiale probatorio, senza nemmeno riuscire ad enucleare, tra quelli indicati dall'art.606 lett. e cod. proc. pen. il profilo della critica di legittimità che vuole sottoporre a questa Corte. In proposito, non può sfuggire che dimostrazione della effettiva natura 'di merito' delle doglianze sollevate è il fatto che venga denunciata la illogicità della motivazione, e non la manifesta illogicità, che è cosa ben diversa e che (assieme a mancanza della motivazione e contraddittorietà della stessa) costituisce il parametro che fa assurgere il vizio di motivazione a vizio di legittimità. 4. Quanto infine ai profili di dosimetria sanzionatoria, occorre ricordare l'orientamento enunciato in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197), secondo cui la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p.. Nel caso specifico, la minima divergenza tra il parametro adottato dal giudice per la pena pecuniaria e per quella detentiva rientra nel menzionato range di discrezionalità ed è pertanto immune da critica. 5. Passando all'esame del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], se ne coglie immediatamente l'ancora più evidente natura di critica di merito della motivazione, che pretende, come spesso avviene, di sottoporre alla Corte di Cassazione l'ennesima valutazione del fatto, al fine di ottenere un terzo grado di giudizio, in violazione dei principi dell'ordinamento processuale italiano, che affidano a questa corte la funzione di nomofilachia, cioè dell'uniforme interpretazione delle norme, non dell'uniforme interpretazione del fatto. Procedendo anche qui alla trattazione unitaria dei molteplici motivi, vertendo gli stessi su profili sostanzialmente sovrapponibili perché inerenti alla responsabilità dell'imputato in relazione all'ultimo capo di imputazione, non si può non rilevare innanzitutto la erronea formulazione. Come anche di recente ribadito (Sez. LI, n. 29541 del 16/07/2020 Imp. Filardo, non massimata sul punto) l'imputato non può demandare alla Corte la individuazione del profilo di critica che le viene sottoposto, poiché il motivo, per soddisfare il requisito della specificità, deve indicare per quale ragione la sentenza impugnata sia assente, o contraddittoria o manifestamente illogica. Se poi i vizi motivazionali sono cumulativi (es. q contestandosi contraddittorietà e manifesta illogicità contemporaneamente) essi sono inevitabilmente generici. Nel caso concreto la critica alla motivazione parla di prova contraddittoria (non di motivazione contraddittoria) ed 'incerta' nonché di motivazione illogica (non manifestamente illogica). Si tratta di categorie che esulano dalla critica di legittimità. Sono piuttosto doglianze che 'attaccano' la 'persuasività', "inadeguatezza', la mancanza di 'rigore' o di 'puntualità', la stessa 'illogicità' quando non 'manifesta' e che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o che evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. Tutto ciò è 'fatto', riservato al giudice del merito. Quando il giudice del merito ha espresso il proprio apprezzamento, la ricostruzione del fatto è definita, e le sole censure possibili nel giudizio di legittimità sono quelle dei soli tre tassativi vizi indicati dall'art. 606 comma primo lett. e) cod. proc. pen., ciascuno dotato di peculiare oggetto e struttura (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 Rv. 262965 - 01). Passando dall'astratto al concreto, la motivazione della decisione di appello, pur seguendo una linea argomentativa in parte nuova (ma questo, si è visto, non può essere ragione di debolezza della motivazione) risponde convincentemente alle questioni sollevate nell'appello dei [OSCURATO:PERSONA], giacché spiega compiutamente le ragioni di particolare credibilità di quanto riferito dal testimone Saviano (che per posizione, condizioni di luce, esperienza professionale, punto di osservazione, costituisce una fonte particolarmente affidabile), le ragioni di attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], nonostante le discrasie delle successive deposizioni ed analizza il contenuto del materiale intercettivo e telefonico fornendone una adeguata interpretazione. La Corte ha altresì disatteso con perspicua motivazione il contenuto del materiale fotografico fornito dalla difesa ed ha infine adeguatamente spiegato le ragioni per le quali [OSCURATO:PERSONA] non può pretendere di giustificarsi adducendo la propria ignoranza di quanto stesse accadendo al momento del suo arrivo sul luogo del fatto la sera in cui esso è avvenuto. 6. Per le ragioni illustrate i ricorsi vanno dichiarati inammissibili. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così cl. ciso in Foma, 2
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