CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2025
Cassazione n. 22850/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2024 della Corte d'appello di Catania [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante speciale del riciclaggio, oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato; che, invero, la violazione dell’art. 648-bis, quarto comma, cod. pen. è basata su una quaestio facti inerente all’accertamento incidentale circa la sussistenza dell’aggravante del delitto presupposto, non rivisitabile nel presente giudizio di legittimità; che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 46211 del 03/10/2023, Hamdi, Rv. 285438 – 01), le ragioni del mancato riconoscimento dell’attenuante (si veda, in particolare, pag. 3 sull’esposizione alla pubblica fede dell’autovettura rubata, oggetto del riciclaggio sub iudice); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 06/05/2025 [OSCURATO:PERSONA]