CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 aprile 2021
Cassazione n. 22203/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrenti -1921 contro- intimato -avverso la sentenza n. 176/2021 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il02/04/2021 R.G.N. 238/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25246/2021Numero sezionale 1921/2026Data pubblicazione 29/06/20261. La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, harespinto l’appello di INPS avverso la sentenza di primo gradodichiarativa della illegittimità degli avvisi di addebito opposti datrimestre 2006, per intervenuta prescrizione, essendo statinotificati i primi atti interruttivi rispettivamente il 14/2/2012 el’11/6/2012, oltre il termine quinquennale. Rileva la Corteterritoriale che i motivi di appello di INPS siano incomprensibiliperché per entrambi i trimestri l’ente aveva dedotto ladecorrenza dei termini di prescrizione in epoca anteriore a quellidei crediti riportati negli avvisi di addebito, indicando perentrambe le scadenze trimestrali del 2006 la decorrenza dal1997 (rispettivamente con scadenze di versamento del16/3/1997 e del 16/6/1997).2. Avverso la sentenza l’INPS, propone ricorso per cassazione,della cui notificazione questa Corte ha disposto la rinnovazionecon ordinanza interlocutoria del 7/2/2023; documentatol’adempimento a cura di INPS nelle memorie illustrative, e noncostituitasi la parte privata, rimasta intimata, la causa è statatrattata e decisa nell’adunanza camerale del 17 aprile 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un unico motivo l’INPS deduce, in relazione all’art. 360co.1 n 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 co. 9L. 335/95, dell’art. 2935 c.c., dell’art. 6 co. 14 d.l. 536/87,dell’art. 6 d.lgs. 375/93, e degli artt. 17 e 18 d.lgs. 241/97 pernon avere la Corte territoriale accertato il termine di pagamentodei contributi dovuti alla gestione agricoltori da cui decorre laprescrizione, nonostante esso sia previsto per legge. Ritiene ilNumero registro generale 25246/2021Numero sezionale 1921/2026ricorrente istituto che il giudice, sulla base delle circoNusmtearon dzi era ccolta generale 22203/2026Data pubblicazione 29/06/2026allegate, avrebbe potuto ricercare le norme applicabili edecidere la causa nel merito, e specificamente la normativa chedisciplina gli obblighi e le scadenza per i datori di lavoro agricolodi presentare agli uffici provinciali SCAU le dichiarazioni deglioperai agricoli occupati, entro il 25° giorno dalla fine di ciascuntrimestre, con versamenti mediante mod. F24 da eseguire,dunque, entro la scadenza del 10/3/2017 per il terzo trimestre2006, ed entro il 10/6/2007 per il quarto trimestre 2006, sicchéil diritto, alla data di notifica degli atti interruttivi menzionati inrubrica, non era prescritto.2. Il ricorso è inammissibile.3. Rileva il Collegio, in primo luogo, il difetto di autosufficienzadel motivo di gravame; l’istituto ricorrente non allega l’attodifensivo (memoria di costituzione in primo grado oppure attodi appello oppure conclusioni nel giudizio di appello) in cui abbiafornito idonei chiarimenti in ordine alla corretta indicazione delledate di decorrenza e di scadenza degli atti impeditivi dellaeccepita prescrizione; e neppure è specifico il motivo di ricorsoladdove la doglianza non afferisce alla ratio decidendi dellapronuncia resa dalla Corte territoriale, incentrata sulla“incomprensibilità” dei motivi di appello dai quali risultava che itermini di decorrenza della prescrizione sarebbero stati anteriorialla data di insorgenza dei crediti portati negli avvisi di addebito.4. L’incongrua decorrenza dal 1997 del termine di prescrizionedi oneri contributivi risalenti al 2006 non è affatto superatadall’affermazione della rimessione ad accertamento giudizialedel termine di pagamento dei contributi dovuti alla gestioneagricoltori e della ricerca di atti dai quali risulterebberoNumero registro generale 25246/2021Numero sezionale 1921/2026individuabili decorrenza e scadenza della prescrizione delN cumreerdo idti ora ccolta generale 22203/2026Data pubblicazione 29/06/2026dell’istituto, in tal modo facendo carico al giudice di ricercare instesso istituto (attore sostanziale della pretesa contributiva)aveva creato -attraverso l’indicazione di date anacronistiche didecorrenza- e contribuito ad alimentare -attraverso l’assenza dispiegazioni sulla rilevanza o meno dei dati forniti-. Affidare algiudice il compito per dipanare l’incomprensione rilevata su datie allegazioni fornite dalla parte attrice rischierebbe di attribuireun potere di emenda di atti che, nella circolarità degli oneri diallegazione, contestazione e prova, si riconduce invece allaparte processuale, quale espressione del principio dispositivo elimite ai poteri istruttori ex officio -pur riconosciuti ex art. 437c.p.c.- che trovano composizione proprio nell’ambitonecessariamente endoprocessuale delle dedotte allegazioni.5. Il giudizio valutativo espresso nella impugnata sentenza nonè quindi stato superato dalla illustrazione dei motivi di appellodi cui, ove riprodotti e rappresentati in questa fase di giudizio,l’istituto ricorrente avrebbe potuto dimostrare, invece, lacomprensibilità.6. Si osservi, infine, che il motivo di ricorso non è strutturatocome error in procedendo nel quale sarebbe incorso il giudice dimerito nell’esame diretto degli atti di causa; non essendo ilpredetto vizio rilevabile "ex officio", né potendo la Cortericercare e verificare autonomamente i documenti interessatidall'accertamento, è necessario che la parte ricorrente non soloindichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fattoprocessuale" di cui richiede il riesame, ma anche che illustri lacorretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudicidi merito, in modo da consentire alla Corte investita dellaNumero registro generale 25246/2021Numero sezionale 1921/2026questione, secondo la prospettazione alternativa del ricoNrurmeerno tdei r,a ccolta generale 22203/2026Data pubblicazione 29/06/2026la verifica della sua esistenza e l'emenda dell'errore denunciato(Cass. S.U. n. 20181/2019). Neppure per questa via è pertantoemendabile il denunciato errore della Corte di merito nell’averritenuto incomprensibile la ritenuta prescrizione maturata primadell’insorgenza del credito contributivo poiché l’appellante, quiricorrente, non riconduce l’argomento su un percorso logicoricostruttivo dell’esame degli atti ma sostanzialmente si rimetteal giudice per risolvere una controversia di cui egli stesso, attoresostanziale della pretesa, ha fornito dati errati e ritenutiincomprensibili; non si ravvisa, allora, un error in judicando, nébenvero esso è stato censurato in modo adeguato e pertinente,ma un error nelle allegazioni difensive della parte già resistentein primo grado ed appellante in secondo grado.7. Per i profili enunciati il ricorso è inammissibile, nulla sidispone in ordine alle spese processuali essendo la controparterimasta intimata. Seguono disposizioni sul contributo unificato. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 co.1-quater del DPR 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento daparte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso art.13, se dovuti.Roma, 17 aprile 2026La PresidenteRossana Mancino