CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 ottobre 1946
Cassazione n. 18791/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/10/1946 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l'inammissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bari riformava la sentenza con cui il tribunale di Foggia, in data 21.5.2020, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto di cui agli artt. 624, co. 1 e 2, 625, co. 1, n. 2) e n. 7 bis), c.p., in rubrica ascrittogli, avente ad oggetto energia elettrica, di cui, secondo l'assunto accusatorio, l'imputato si era impossessato, sottraendola agli altri condomini di un palazzo, attraverso un allaccio abusivo alla rete elettrica posta al servizio del condominio. In particolare il giudice di appello riformava la sentenza del giudice di primo grado, pur confermando la medesima pena irrogata nella misura di sei mesi di reclusione e di euro 200,00 di multa, ritenendo non configurabile la circostanza aggravante della violenza sulle cose, ma quella, contestata in fatto, dell'utilizzo di un mezzo fraudolento, mentre, con riferimento alla circostanza aggravante ex art. 625, co. 1, n. 7 bis, c.p., osservava che non era stata considerata dal giudice di primo grado, il quale aveva, invece, riconosciuto e applicato la circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede, di cui, tuttavia, non poteva tenersi conto, perché non contestata, nemmeno in fatto. Sulla base di tale percorso argomentativo la corte territoriale giungeva a infliggere all'imputato la pena nella misura in precedenza indicata, dopo avere operato in termini di equivalenza il giudizio di bilanciamento tra le riconosciute circostanze attenuanti generiche e l'unica circostanza aggravante ritenuta sussistente, quella di essersi avvalso dell'uso di un mezzo fraudolento, contemplata dall'art. 625, co. 1, n. 2), c.p. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Piacquadio, lamentando: 1) nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine agli artt. 62 bis, 132, 133, c.p. e alla dedotta nullità indicata nella lett. a) dei motivi di appello, in quanto la corte territoriale, da un lato, ha affermato che il tribunale non ha concesso le circostanze attenuanti generiche; dall'altro, ha affermato che lo stesso giudice le ha implicitamente riconosciute in sede di giudizio di equivalenza; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di ritenuta riconducibilità in via esclusiva al prevenuto della proprietà del box dal quale partiva l'impianto che aveva consentito l'allaccio abusivo finalizzato alla sottrazione dell'energia elettrica; 3) violazione dell'art. 521, c.p.p., in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'utilizzo di un mezzo fraudolento contestata in fatto; 4) violazione di legge e vizio di motivazione, posto che, trattandosi di energia elettrica sottratta al contatore condominiale, la condotta dell'imputato andava inquadrata nel paradigma normativo di cui all'art. 646, c.p. 3. Con requisitoria scritta del 12.11.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.i. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, da valere come memoria, essendo stata chiesta, nelle more, la trattazione orale, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Preliminarmente va rigettata la richiesta di differimento della trattazione del ricorso per concomitanti impegni professionali, formulata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, in quanto la richiesta di trattazione orale del ricorso di cui si discute è stata trasmessa dal difensore, a mezzo di posta elettronica certificata, in data 22.11.2022, quando egli era a già a conoscenza delle date degli indicati impegni professionali, presso la corte di appello di Bari, come da decreto di fissazione di procedimento in camera di consiglio notificatogli il 29.8.2022, e presso il tribunale ordinario di Foggia in composizione monocratica, come da ordinanza del 20.9.2022, senza che tale pregressa conoscenza, tuttavia, sia stata ritenuta dallo stesso difensore una ragione valida per impedirgli di essere presente nello stesso giorno all'odierna udienza, alla quale deve pertanto desumersi egli avesse interesse e fosse in grado di partecipare. D'altro canto, trattandosi di procedimento relativo a reato prossimo alla prescrizione (il cui termine, nella sua estensione massima, verrebbe a compimento il 7.1.2023), l'interesse pubblico all'immediata trattazione del processo è destinato a prevalere (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 49454 del 13/11/2019, Rv. 277744; Sez. 2, n. 52215 del 28/10/2016, Rv. 268513). 5. Il ricorso va rigettato, essendo sorretto da motivi in parte inammissibili, in parte infondati. 6. Generico appare il primo motivo di ricorso in quanto, come correttamente rilevato dal pubblico ministero nella sua memoria, le circostanze attenuanti generiche sono state ritenute e applicate dalla corte territoriale, formando oggetto del giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza con la ritenuta circostanza aggravante dell'uso di un mezzo fraudolento, come del resto esplicitato anche nel dispositivo della sentenza oggetto di ricorso, senza che il ricorrente abbia specificato quale interesse muove la sua censura indirizzata verso un beneficio che gli è stato riconosciuto dalla corte di appello. E, come è noto, in tema di impugnazioni, il riconoscimento del diritto al gravame è subordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto ed attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un'utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso (cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, Rv. 269199). 7. Inammissibile appare anche il secondo motivo di ricorso, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). 8. Con riferimento al terzo motivo di ricorso, si osserva che appare consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo il quale in tema di furto di energia elettrica, costituisce mezzo fraudolento e, pertanto, integra l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2, c.p., l'allacciamento abusivo alla rete esterna mediante un cavo volante per la sottrazione dell'energia elettrica (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 5055 del 23/09/2019, Rv. 278307; Sez. 4, n. 3339 del 22/12/2016, Rv. 269013). Ne consegue che correttamente la corte territoriale ha affermato che il furto di cui si discute debba ritenersi aggravato da tale circostanza, posto che, come emerso dalle risultanze processuali, l'energia elettrica era stata illecitamente prelevata dall'imputato attraverso l'inserimento abusivo nella cassetta elettrica condominiale di un filo elettrico, che trasportava l'energia in questione al box del ricorrente. Ciò posto nessuna violazione dell'art. 521, c.p,p., appare configurabile. Al riguardo appare sufficiente ribadire il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della sussistenza della violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza non è sufficiente qualsiasi modificazione dell'accusa originaria ma è necessaria una modifica che pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato. Ne consegue che la violazione dell'art. 521, c.p.p., non sussiste quando nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto successivamente ritenuto in sentenza, da intendersi come accadimento storico oggetto di qualificazione giuridica da parte della legge penale, che spetta al giudice individuare nei suoi esatti contorni (cfr. Cass., Sez. 5, n. 7984 del 24/09/2012, Rv. 254648). Deve, pertanto, ribadirsi il principio secondo cui non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all'art. 521, c.p.p., qualora il nucleo essenziale del fatto contestato non abbia subito un significativo mutamento e non abbia determinato in concreto alcuna lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che possano derivare da un'eventuale modifica del fatto in contestazione (cfr. Cass., Sez. 3, n. 18146 del 10/03/2021, Rv. 281608). Orbene nessun significativo mutamento è dato ravvisare nella contestazione originaria della circostanza aggravante di cui si discute, in quanto il nucleo essenziale dell'azione predatoria era sin dall'inizio rappresentato proprio dal contestato allacciamento abusivo operato dal ricorrente a mezzo di una presa alla rete elettrica del condominio. Né il ricorrente, in tutta evidenza messo in condizione di difendersi in relazione a un fatto rimasto immutato, ha esplicitato quale lesione in concreto del diritto di difesa avrebbe subìto a causa della denunciata violazione. Del resto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non può considerarsi viziata la sentenza con cui il giudice di appello operi una diversa qualificazione giuridica di una circostanza aggravante già ritenuta fattualmente sussistente dal giudice di primo grado (cfr. Cass., Sez. 5, n. 12612 del 9.12.2015, Rv. 266044). 9. Infondato, infine, deve ritersi l'ultimo motivo di ricorso, condividendo il Collegio il più recente orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui integra il delitto di furto, e non quello di appropriazione indebita, la condotta del condomino che, mediante allaccio abusivo a valle del contatore condominiale, si impossessi di energia elettrica destinata all'alimentazione di apparecchi e impianti di proprietà comune (cfr. Sez. 5, n. 17773 del 21/02/2022, Rv. 283078; Sez. 5, n. 115 del 07/10/2021, Rv. 282394). 10. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del proced