CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 17582/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 1933 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], Avv.to [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. F. Maccarone & P. Andrizzi, rappresentati e difesi, giusta procura speciale su foglio allegato al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 1; - ricorrenti - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - resistente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 2167/02/2020, depositata in data 29 settembre 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -con gli avvisi di accertamento n. TD9020201227-2013, TD9010200815/2013 e TD9010200817/2013, l'Agenzia delle entrate recuperava nei confronti dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dello [OSCURATO:PERSONA]. F. Maccarone & P. Andrizzi maggiore Irpef, add. reg. e add. com ., Irap e Iva, per l'anno 2008; -avverso i suddetti atti impositivi, i contribuenti proponevano separati ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], che, con sentenza n. 556/01/2016, previa riunione, li accoglieva parzialmente; - avverso la sentenza di primo grado, i contribuenti proponevano appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Calabria e controdeduceva l'Agenzia delle entrate; -a seguito di istanza dei contribuenti di sospensione del processo per potersi avvalere della definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, all'udienza del 18 dicembre 2018, il giudizio veniva sospeso sino al 10 giugno 2019; - all'udienza del 22 settembre 2020, la CTR della Calabria, con sentenza n. 2167/02/2020, depositata in data 29 settembre 2020, dichiarava l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 118/2019, ponendo le spese a carico dell'anticipatario; - avverso la suddetta sentenza, gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché lo [OSCURATO:PERSONA]. F. Maccarone & P. Andrizzi proponevano ricorso per cassazione affidato a un motivo; - l'Agenzia delle entrate resisteva con "atto di costituzione"; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] -con l'unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 6, commi 10 e 13 del d.l. n. 119/2018 per avere la CTR dichiarato l'estinzione del giudizio ponendo le spese a carico dell'anticipatario, ai sensi del comma 13 dell'art. 6 cit„ "in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020", ancorché tale termine non fosse ancora spirato alla data della pronuncia della statuizione giudiziale impugnata; - il motivo è manifestamente fondato; - il Collegio ritiene anzitutto di ribadire il principio, affermato da Cass., 15/11/2019, n. 29790, secondo cui, «In tema di sospensione del processo tributario ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in I. n. 136 del 2018 (cd. "pace fiscale"), lo spirare del termine del 10 giugno 2019, previsto per il deposito della relativa istanza, non determina la decadenza del contribuente dalla facoltà di avanzare la domanda, trattandosi di termine avente natura ordinatoria in funzione accelera toria, stante l'assenza di espresse previsioni che ne stabiliscano la perentorietà e considerato il "favor" legislativo per la definizione agevolata» (nello stesso senso, Cass., 28/11/2019, n. 31126); ciò ribadito, va rammentato che, a norma dei commi 12 e 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine [comma 12]. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate [comma 13]» (da ultimo, Cass. n. 21463/21; n. 23415/2021); - nella specie, la CTR,erroneamente applicando l'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, ha dichiarato, con la sentenza impugnata, l'estinzione del giudizio, "in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata", ancorché alla data (22.9.2020) della pronuncia né tantorneno alla data (29.9.2020) del deposito di tale decisione, tale termine non fosse ancora decorso; - in conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità; P.Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità; Così