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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2025

Cassazione n. 33266/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la pronuncia resa il 17 giugno 2024 dal Tribunale di Gela nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato in concorso con minore (per il quale si procede separatamente).

Ritenuto che i due motivi sollevati (Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di penale responsabilità; nonché con riguardo alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) sono inammissibili in quanto privi delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono le richieste, nonché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale; dovendosi altresì ricordare, quanto al secondo motivo, che, essendo il trattamento sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la pronuncia resa il 17 giugno 2024 dal Tribunale di Gela nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato in concorso con minore (per il quale si procede separatamente). Ritenuto che i due motivi sollevati (Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di penale responsabilità; nonché con riguardo alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) sono inammissibili in quanto privi delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono le richieste, nonché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale; dovendosi altresì ricordare, quanto al secondo motivo, che, essendo il trattamento sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33266/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris