Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione UDecisione del 1 aprile 2026

Cassazione n. 08041/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];- intimata –avverso la sentenza della Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionalecentrale d’appello, n. 82 del 2025, pubblicata il 16 aprile 2025;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla partericorrente il 10 febbraio 2026;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 25125/2025Numero sezionale 27/2026Numero di raccolta generale 8041/2026Data pubblicazione 01/04/2026ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod.proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che non vi è luogo a pronuncia sulle spese nei confronti delProcuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Cortedei conti, essendo parte soltanto in senso formale; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione.Roma, 31 marzo 2026Il [OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D’Ascola

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];- intimata –avverso la sentenza della Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionalecentrale d’appello, n. 82 del 2025, pubblicata il 16 aprile 2025;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla partericorrente il 10 febbraio 2026;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 25125/2025Numero sezionale 27/2026Numero di raccolta generale 8041/2026Data pubblicazione 01/04/2026ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod.proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che non vi è luogo a pronuncia sulle spese nei confronti delProcuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Cortedei conti, essendo parte soltanto in senso formale; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione.Roma, 31 marzo 2026Il [OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D’Ascola
Sentenza Cassazione n. 08041/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris