CassazionedecretoSezione 5Decisione del 13 dicembre 1947
Cassazione n. 18815/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la riqualificazione del fatto a norma dell'art. 624 cod. pen. e l'annullamento senza rinvio per difetto di querela. ti , [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 07/07/2022, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del 27/01/2020 con la quale il Tribunale di Ancona aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto con strappo ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 624-bis cod. pen., in quanto la Corte di appello ha confermato la qualificazione del fatto quale furto con strappo anziché quale furto aggravato dalla destrezza. Ai fini della configurabilità del furto con strappo, l'azione dell'agente deve concretizzarsi in una forza esercitata su un oggetto che viene strappato improvvisamente e forzatamente dalla persona che lo detiene, ossia in una condotta manifestamente violenta, nel senso che la violenza costituisce un elemento implicito della condotta. La Corte di appello non ha tenuto conto del fatto che l'imputato, nel porre in essere la condotta criminosa, non ha utilizzato alcuna violenza, né alcuna forza diretta verso l'oggetto sottratto, ma, al contrario, si sarebbe mosso in modo repentino e impercettibile sorprendendo l'attenzione della vittima e schermando le proprie reali intenzioni. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per la riqualificazione del fatto a norma dell'art. 624 cod. pen. e l'annullamento senza rinvio per difetto di querela. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto. 2. Premesso che [OSCURATO:PERSONA] risulta aver presentato querela per il fatto per il quale si procede, il giudice di appello ha così ricostruito il fatto. La persona offesa lamentava lo smarrimento di un suo anello (dal valore di circa mille euro) avvenuto il giorno precedente; Tonelli si era accorta dello smarrimento solo in serata e, ricostruendo gli spostamenti della giornata, aveva individuato in un uomo, che aveva detto di lavorare per un circo, l'autore della scomparsa del gioiello. Nel corso della mattinata precedente, l'uomo si era presentato nel negozio della persona offesa, proponendo dei biglietti per il circo e chiedendo come offerta soldi e bevande, richieste esaudite da Tonelli che veniva ringraziata con una stretta di mano particolare, in quanto eseguita con entrambe le mani dell'uomo; in tale momento, si sarebbe verificata la sottrazione dell'anello, avendo l'uomo utilizzato due mani in modo da sfilare più facilmente l'anello. Tonelli aveva precisato che non si separava mai dal gioiello, che non poteva esser stato smarrito. In un secondo momento, la persona offese individuò Torre come l'autore della condotta descritta. 3. Nei termini concordemente delineati dai giudici di merito (e non contestati dal ricorrente), il fatto deve essere sussunto nel paradigma punitivo del furto semplice e non in quello del furto con strappo. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, il furto con strappo si caratterizza per una condotta connotata da un qualche grado di violenza, seppur esercitata sulla cosa e non sulla persona, direttamente finalizzata allo spossessamento del bene (Sez. 5, n. 44976 del 09/06/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268148), sicché si configura il delitto di furto con strappo - a differenza di quello di rapina - quando la violenza sia immediatamente rivolta verso la cosa, seppur possa avere ricadute sulla persona che la detiene (Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Melegari, Rv. 276558). Nel caso di specie, la sottrazione dell'anello non si è realizzata attraverso una condotta connotata da qualche grado di violenza, ma attraverso l'abile azione consistita nella stretta di mano utilizzando entrambe le mani dell'agente, il che rende ragione della necessaria riqualificazione del fatto in termini di furto semplice. La circostanza aggravante della destrezza era senz'altro desumibile dalla descrizione del fatto offerta dal capo di imputazione lì dove delineava la condotta di sottrazione nello stringere le mani della donna senza che la stessa si accorgesse della sottrazione e, del resto, lo stesso ricorso lamenta la qualificazione del fatto in termini di furto con strappo anziché nel delitto di furto aggravato dalla destrezza. 5. Pertanto, riqualificato a norma degli artt. 624 e 625, primo comma, n. 4), cod. pen. il reato ascritto all'imputato e assorbite le ulteriori doglianze, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio con rinvio alla competente Corte di appello di Perugia per il giudizio sul punto. P.Q.M. Riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 624, 625 n. 4 cod. pen., annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo