CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18114/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32651/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 78/2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDI A - MILANO n.1396/07/2019 depositata i l 27/03/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:SOCIETA]. – azienda specializzata nella vendita all'ingrosso i prodotti per la pulizia della persona ed importatrice da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e da [OSCURATO:PERSONA]. di prodotti da toilette per bambini marchiati Disney e [OSCURATO:PERSONA] –era attinta da avviso di rettifica emesso a seguito di verifica avviata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il 27 novembre 2013, in esito alla quale venivano accertati maggiori dazi ed iva, stante la ritenuta sussistenza delle condizioni previste dalla disciplina unionale per l'inclusione dei diritti di licenza nel valore dei prodotti dichiarati in dogana. 2. Proponeva ricorso la contribuente innanzi alla CTP di Milano, la quale, con sentenza n. 1478/14/2017, depositata il 21 febbraio 2017, lo accoglieva. 3. Proponeva appello l’Ufficio innanzi alla CTR della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con la sentenza in epigrafe, lo respingeva. 3.1. Alla stregua di un’articolata motivazione, la CTR osservava, in particolare, quanto segue: […] [D]all’analisi dei contratti qui in discussione l'unico controllo comune in tutti è il controllo di qualità […]. Addirittura[,] se si prendono in esame alcuni contratti[,] si evince chiaramente che da un lato vi è il contratto di licenza[,] dall'altro un contratto con il produttore materiale del prodotto. Per quest'ultimo, poi, il pagamento delle royalties non ha alcuna importanza, in quanto tale elemento non interseca il rapporto di produzione e pagamento della merce da lui prodotta […]. [N]el caso in cui il diritto di licenza compete ad un terzo[,] l’art. 160 del CDC prevede che le condizioni previste dall’art. 157 paragrafo 2 dello stesso CDC si considerano realizzate solo se il venditore o una persona ad esso legata chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento. Appare del tutto evidente come in un caso quale quello di specie al fabbricante/venditore sia del tutto indifferente il fatto che venga pagato un corrispettivo o un diritto di licenza e ciò in quanto egli ha ricevuto dal committente un ordine di realizzare prodotti le cui caratteristiche erano già nella disponibilità del committente stesso e ciò in virtù di pregressi accordi tra l'ordinante/acquirente ed il titolare del diritto sul bene. Vale la pena evidenziare che anche dalle norme contrattuali riportate dall’Ufficio nel suo atto di appello si evince che i rapporti di controllo legano unicamente il licenziante al licenziatario e non coinvolgono il terzo produttore. L’Ufficio […] analizza alcune clausole dei contratti della [OSCURATO:SOCIETA] con le licenzianti. [Quanto al contratto] con la [OSCURATO:PERSONA]., l’Ufficio sostiene, ad esempio[,] che la clausola ‘la licenziante ha il potere di esercitare il controllo sulla produzione attraverso verifica e approvazione scritta delle idee creative e degli art work preliminari dei modelli, campioni, prototipi, contenitori (etc.) creati dal licenziatario’ costituisc[e] un indicatore […] per ritenere che la licenziante abbia un potere sul terzo produttore. Così chiaramente non è. Ed analizza altre clausole contrattuali nelle quali, peraltro, si individuano solamente obblighi a carico della licenziataria, limitazioni per la licenziataria, poter[i] per la licenziataria di far produrre, fabbricare, commercializzare, vendere e distribuire improprio o tramite terzi prodotti identici a quelli oggetto dei diritti di licenza […]. Da tale analisi, pertanto, emerge un dato chiaro e cioè che non vi [è] alcun elemento tale da far ritenere che il terzo produttore non sarebbe disposto a vendere se la licenziataria non adempisse al suo impegno nei confronti della licenziante. L'impegno a termini di contratto rimane circoscritto alla licenziante ed alla licenziataria […]. [Quanto] al contratto Sanrio, del quale peraltro l’Ufficio non allega copia, si rinviene una clausola che prevede l'obbligo per la licenziataria di tenere una dettagliata contabilità per i prodotti descritti in licenza, obbligo e carico della sola licenziataria e non del produttore terzo; una clausola che definisce le modalità di merchandising e sfruttamento dei prodotti, clausola che vincola evidentemente solo la licenziataria; una clausola che esamina la concessione dei diritti oggetto della licenza a terzi fabbricanti esclusivamente previa espressa autorizzazione della licenziante, clausola che vincola la sola licenziataria […]. Con i diversi accordi, la [OSCURATO:SOCIETA] ha avuto dalle licenzianti la disponibilità dei marchi […]. [I] licenzianti non impongono i produttori terzi alla licenziataria, né ne indirizzano la scelta. Non impongono nemmeno l'utilizzo di determinati materiali o particolari componenti: la licenziataria resta libera di scegliere il produttore terzo senza alcun vincolo, se non quello, unico, più volte indicato[,] della necessaria ‘qualità’ della merce prodotta e commercializzata […]. Tale essendo il quadro degli elementi di fatto propri del caso in esame[,] si può osservare che lo stesso presenta caratteri che lo differenziano radicalmente rispetto a quello ‘tipico’ desumibile dalla normativa [rilevante]. Infatti il bene oggetto della importazione è il frutto di una mera esecuzione di un ordine di realizzare prodotti conformi a modelli forniti dallo stesso committente a sua volta autorizzato dal titolare del diritto. Prendendo ancora in considerazione il Commento n. 11, […] [i relativi] indicatori, combinati fra loro, devono evidenziare che al licenziante è dato un potere di controllo sul produttore o sulla produzione che vada oltre il mero controllo di qualità. Orbene nel caso in esame vediamo che 1) il licenziante non sceglie il produttore o lo impone all'acquirente; 2) il licenziante non esercita un controllo di fatto, né direttamente né indirettamente, sulla produzione, la logistica o la consegna delle merci. Esiste un contratto diretto di produzione tra il licenziante ed il venditore; 3) il licenziante non decide a chi il produttore può vendere le merci od impone delle restrizioni per quanto concerne i potenziali acquirenti; 4) il licenziante fissa le condizioni di prezzo al quale il produttore/venditore vende le proprie merci ed il prezzo al quale l'importatore/acquirente rivende le merci. Ancora 5) il licenziante non sceglie i metodi di produzione […]; 6) il licenziante sceglie/limita i fornitori dei materiali/componenti: [OSCURATO:SOCIETA] aveva piena le libera scelta sui propri fornitori; 7) il licenziante non appare avere alcun potere di limitare le quantità che il produttore può produrre […]. Per quanto riguarda il punto 8)[, ossia:] il licenziante non autorizza l'acquirente a comprare direttamente dal produttore ma attraverso il titolare del marchio (licenziante) che potrebbe agire anche come agente di acquisto dell'importatore[,] non si rinviene alcuna clausola contrattuale in tal senso, anzi la [OSCURATO:SOCIETA] acquistava esclusivamente da produttori terzi […]. Il punto 9)[, ossia:] il produttore non è autorizzato a produrre prodotti concorrenti (privi di licenza) in assenza del consenso del licenziante, non appare applicabile al caso poiché i produttori terzi fabbricano anche per altri acquirenti. Il punto 10)[, ossia:] ‘le merci fabbricate sono specifiche del licenziante (cioè nella loro concezione/design e con riguardo al marchio di fabbrica’[,] non appare essere confacente al caso qui in esame poiché come già visto i produttori fabbricano prodotti con il medesimo design senza logo anche per altri acquirenti e da ultimo il punto 11)[, ossia:] ‘le caratteristiche delle merci e la tecnologia utilizzata sono definite dal licenziante’, non [è] parimenti applicabile posto che non vi era alcuna tecnologia specifica da applicarsi ai prodotti e i disegni dei personaggi riprodotti erano ideati dalla [OSCURATO:SOCIETA] […]. Resta soltanto il punto relativo alla contabilità: in alcuni dei contratti qui in esame il licenziante può avere il diritto diesaminare la contabilità del produttore o dell'acquirente[,] ma è una eventualità di controllo posta in essere al solo fine di prevenire possibili contraffazioni […]”. 4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio con un motivo, cui resiste la contribuente con controricorso, ulteriormente insistito con memoria. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, si denuncia: “Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 29 e 32 del Reg. CEE n. 2913/1992, nonché degli artt. 143, 157, 159 e 160 del Regolamento CEE n. 2454/1993 (DAC)[,] in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c.”. 2. La Corte di cassazione ha affrontato la discussione dei criteri utili all'individuazione della “persona legata al venditore” nell'accezione richiesta dagli artt. 143 e 160 DAC, ritenendo centrale il potere di controllo. Quanto alla verifica in concreto della sussistenza di tale potere in capo al titolare dei diritti immateriali, essa precisa che il primo dei criteri è costituito dal legame esistente in forza di costrizione od orientamento. Il secondo è invece costituito dagli indicatori di cui al Commento n. 11 del CDC. A fronte di ciò, quanto al primo criterio, la CTR conclude per l'esistenza di un mero controllo di qualità. Anche in riferimento al secondo criterio, essa afferma che “l'assolvimento del corrispettivo del diritto di licenza non riveste un'importanza tale per il venditore che, in difetto, quest'ultimo non sarebbe disposto a vendere”. Sono evidenti circolarità ed apparenza delle affermazioni della CTR. Quest'ultima ha sbagliato nel dare rilevanza alle clausole contrattuali singolarmente e letteralmente, essendo invece rilevante, al fine di stabilire la sussistenza di un controllo indiretto, la combinazione di tutte le clausole. “Emerge l'errore di sussunzione dei fatti accertati da parte della CTR, nella misura in cui ha considerato in maniera pressoché parcellizzata talune delle clausole di cui al contratto di licenza, dalle quali avrebbe dovuto invece dedurre l'esistenza di un sostanziale potere di approvazione in capo alla licenziante delle scelte effettuate, tale da costituire una ‘condizione di vendita delle merci’ ai sensi dell’art. 157 DAC”. “L]a CTR [ha] erroneamente utilizzato un'accezione ristretta di ‘controllo’, che si contenta dell'effetto di ‘orientamento’ del soggetto controllato[,] senza adeguatamente valorizzare la connessione tra i plurimi elementi individuati dall'Ufficio, alla luce delle regole del rapporto di licenza. Non pare, alla luce di tale criterio di ‘connessione’, che possa configurarsi nel caso di specie un'ipotesi di mero ‘controllo di qualità’[,] nel caso in cui tutte le scelte di produzione contenute nel contratto tra fornitore e licenziatario siano sottoposte all'approvazione del licenziante. Viceversa, si assiste […] ad una stretta connessione tra i contratti che permette di individuare un sostanziale potere di approvazione in capo alla licenziante delle scelte effettuate nel contratto di produzione. Decisive appaiono a tal proposito le clausole negoziali contenute nel punto 8 del contratto di licenza tra [OSCURATO:SOCIETA]. e Disney [segue la riproduzione di tali clausole] […]. Nel contratto stipulato con [OSCURATO:PERSONA]. è invece previsto anche un controllo di tipo gestionale [segue la riproduzione del punto 6.3 di tale contratto] […]”. “Il riferimento del giudice del gravame al fatto che il contratto tra licenziante e licenziatario regol[a] solo i rapporti tra questi si esaurisce, in buona sostanza, in una ovvia ripetizione del principio codicistico per cui il contratto non produce effetti nei confronti dei terzi”. In realtà, agli effetti che ne occupano, i contratti tra licenziante e licenziatario e tra questi e produttore devono essere letti unitariamente. “Lo strumento erroneamente utilizzato dal giudice, cioè quello dell'interpretazione letterale delle singole clausole contrattuali, conduce ad escludere il ricorso alle prove di natura presuntiva[, il] che finisce per non ammettere, in definitiva, la possibilità che si verifichi un controllo indiretto del licenziante sul produttore […]”. 3. Il motivo è fondato. 3.1. Preliminarmente deve rilevarsi come esso si sottragga agli addebiti di inammissibilità dalla contribuente mossigli, pur con pregevoli argomentazioni, nel controricorso ed ancora nella memoria. Esso, invero, lungi dallo scivolare nel merito della controversia, sollecitando a questa Suprema Corte un mero giudizio di fatto già esaustivamente e correttamente condotto dalla CTR, censura bensì un’erronea ricostruzione del contratto tra la licenziante e la contribuente, tuttavia non di per se stessa, ossia “in fatto”, ma siccome condotta “a monte” dalla CTR in violazione dei canoni di cui agli artt. 1362 ss. cod. civ., con particolare riguardo all’art.1363 cod. civ., per l’effetto attingendo “a valle” una parimenti erronea sussunzione dei fatti (in tal guisa non idoneamente accertati) nelle disposizioni unionali di riferimento, sul rilievo che la fattispecie concreta è stata giudicata applicando non correttamente le previsioni degli artt. 29 e 32 CDC e degli artt. 143, 157 e 160 DAC. Donde il motivo individua con precisione gli snodi logico - argomentativi del percorso motivazionale suscettibili di esporsi alle articolate censure, illustrando queste ultime mediante l’evocazione di un paradigma (il vizio di sussunzione per il tramite del vizio di violazione di legge) ad un tempo pertinente e rispondente agli schemi del giudizio di cassazione,quale momento di controllo della mera legittimità (o legalità) degli atti impugnati. 3.2. Fermo ciò, procedendo “funditus” nella disamina del motivo, appare utile una breve ricostruzione del quadro normativo. 3.2.1. Il valore della merce dichiarato in dogana deve considerare tutti i fattori economicamente rilevanti (cfr., da ultimo, Corte di Giustizia, 20 dicembre 2017, in C-529/16, Hamamatsu) e sullo stesso incidono anche i diritti di licenza. Se il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate non include l’importo dei diritti di licenza, l'art. 32 CDC (“ratione temporis” applicabile) stabilisce che al prezzo si addizionano “c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare”. L’art. 157 DAC chiarisce che i diritti di licenza concorrono alla formazione del valore doganale, se non sono già stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare, in presenza delle seguenti due condizioni: - siano specificatamente riferiti alle merci da valutare; - l’acquirente sia tenuto a versare tali corrispettivi come condizione del contratto di vendita delle merci. Qualora il diritto di licenza si riferisca a un marchio di fabbrica, ossia al diritto di importare e di commercializzare prodotti riportanti marchi commerciali, l'art. 159 DAC specifica che il relativo importo si aggiunge al prezzo effettivamente pagato o da pagare “soltanto se: - il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisce a merci rivendute tal quali o formanti oggetto unicamente di lavorazioni secondarie successivamente all'importazione, - le merci so no commercializzate con il marchio di fabbrica, apposto prima o dopo l'importazione, per il quale si paga il corrispettivo o il diritto di licenza, - l'acquirente non è libero di ottenere tali merci da altri fornitori non legati al venditore”. L'art. 160 DAC, infine, stabilisce che, qualora l'acquirente paghi un corrispettivo o un diritto di licenza a un terzo, “le condizioni previste dall'articolo 157, paragrafo 2, si considerano soddisfatte solo se il venditore o una persona ad esso legata chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento”. 3.3. Così ricostruito il quadro normativo, nella specie è pacifico che i diritti di licenza non erano stati inclusi nella determinazione del valore doganale, mentre è controverso se il versamento di tali diritti costituisse una condizione del contratto di vendita. 3.3.1. Premesso che né l'art. 32, par. 1, lett. c), CDC, né l'art. 157, par. 2, DAC precisano cosa si debba intendere per “condizione di vendita” delle merci da valutare, la Corte di giustizia (punto 58 della sentenza 9 marzo 2017, in C-173/15, GE Healthcare GmbH c. [OSCURATO:PERSONA]) ha stabilito, facendo leva sul punto 12 del Commento n. 3 del Comitato del codice doganale (sezione del valore in dogana), relativo all'incidenza dei corrispettivi e dei diritti di licenza sul valore in dogana, che l'identificazione della condizione di vendita si traduce nella verifica se il venditore sia o meno disposto a vendere le merci senza che sia pagato il corrispettivo del diritto di licenza. 3.3.2. Il pagamento dei diritti di licenza costituisce, dunque, una “condizione di vendita” delle merci da valutare a misura che, nell'ambito dei rapporti contrattuali tra il venditore (o la persona ad esso legata) e l'acquirente, l'assolvimento del corrispettivo del diritto di licenza rivesta un'importanza tale per il venditore che, in difetto, quest'ultimo non sarebbe disposto a vendere. 3.4. Nel caso, come quello in esame, in cui i diritti di licenza riguardano il marchio di fabbrica e vengono corrisposti ad un soggetto diverso dal venditore, per l’identificazione delle “condizioni di vendita” è sufficiente che il pagamento dei corrispettivi dei diritti di licenza sia richiesto all’acquirente da “una persona legata al venditore” (punto 67 della sentenza C-173/15 cit.). Di conseguenza, occorre verificare se sussista o meno un legame, diretto od indiretto, tra il fornitore della licenziataria e la società titolare del diritto di licenza, nel senso che occorre verificare “se la persona legata al venditore eserciti un controllo, sul medesimo o sull’acquirente, tale da poter garantire che l’importazione delle merci, assoggettate al suo diritto di licenza, sia subordinata al versamento, a suo favore, del corrispettivo o del diritto di licenza ad esse afferente” (punto 68 della sentenza C - 173/15 cit.). 3.5. Il concetto di “legame” in ambito doganale è ampio, comprendendo rapporti di influenza, di fatto e di diritto, che vanno al di là del legame propriamente societario, come si evince dall’allegato 23 delle DAC (Note interpretative in materia di valore in dogana), all'art. 143, comma 1, lett. e), secondo cui due o più persone sono considerate legate se l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra e “si considera che una persona ne controlli un'altra quando la prima sia in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere di costrizione o di orientamento sulla seconda”. 3.6. Al riguardo valgono le indicazioni evincibili dall'esemplificazione presente nel Commento n. 11 del Comitato del codice doganale (sezione del valore in dogana) contenuto nel documento TAXUD - 800 - 2002 , nella versione italiana del 2007, sull'applicazione dell'art. 32, par. 1, lett. c), CDC. Si tratta, infatti, di indicazioni che “sebbene non giuridicamente cogenti, costituiscono tuttavia strumenti importanti per garantire un'uniforme applicazione del codice doganale da parte delle autorità doganali degli Stati membri e possono, quindi, essere di per sé considerate strumenti validi per l'interpretazione di detto codice” (punto 45della sentenza C-173/15 cit.). 3.7. Tra i parametri elencati per stabilire se vi sia una situazione di controllo vi sono i seguenti: -il licenziante sceglie il produttore e lo impone all'acquirente; - il licenziante esercita, sia direttamente sia (ed il punto è rilevante nella specie) indirettamente, un controllo anche di fatto sulla produzione (per quanto attiene ai centri e/o ai metodi di produzione); - il licenziante esercita, sia direttamente sia indirettamente, un controllo anche di fatto sulla logistica e sulla consegna delle merci all'acquirente; -il licenziante decide a chi il produttore può vendere le merci o impone restrizioni per quanto concerne i potenziali acquirenti; - il licenziante fissa le condizioni del prezzo al quale il produttore/venditore deve attenersi o il prezzo al quale l'importatore/l'acquirente rivende le merci; -il licenziante sceglie metodi, materiali, qualità o “standard” di produzione da utilizzare ovvero fornisce modelli o prototipi; - il licenziante sceglie/limita i fornitori dei materiali/componenti; -il licenziante limita le quantità che il produttore può produrre; - il licenziante non autorizza l'acquirente a comprare direttamente dal produttore, ma attraverso il titolare del marchio (licenziante) che potrebbe agire anche come agente di acquisto dell'importatore; -il produttore non è autorizzato a produrre prodotti concorrenti (privi di licenza) in assenza del consenso del licenziante; - le merci fabbricate sono specifiche del licenziante (con riguardo a concezione/“design” ovvero ad evocatività del marchio di fabbrica); - le caratteristiche delle merci e la tecnologia utilizzata sono definite dal licenziante. 3.7.1. Come è stato precisato dallo stesso Commento n. 11, ciascuno di questi elementi può anche non costituire di per sé una condizione di vendita, e quindi può anche non sostanziarsi in una specifica clausola contrattuale, ma la combinazione di essi, che complessivamente, in una valutazione unitaria, fosse andata al di là dei semplici “controlli di qualità”, potrebbe dimostrare l’esistenza di una relazione nel senso di cui all’art. 143, par. 1, lett. e), DAC, con la conseguenza del rappresentare il pagamento dei diritti di licenza una condizione di vendita ai sensi dell'art. 160 DAC. 3.8. A fronte di quanto precede, la questione riguardante l’inclusione dei diritti di licenza nel valore dichiarato in dogana è stata più volte esaminata da questa Suprema Corte, che ha stabilito come, nella determinazione di detto valore, debba tenersi conto, oltre che del valore economico reale della merce importata, anche dei diritti di licenza, non inclusi nel prezzo, ove riferiti alla suddetta merce e dovuti quale condizione per la vendita di quest'ultima, rilevando per la sussistenza di tale presupposto, indipendentemente da un'espressa previsione tra le parti, il fatto che il licenziante sia in grado di esercitare poteri di controllo ed orientamento, di fatto o di diritto, anche su singoli segmenti del processo produttivo, come quello dell'approvazione preventiva dei fornitori scelti dal licenziatario o comunque del controllo o della possibilità del loro controllo in costanza di rapporto (Cass. n. 10685 del 2020; Cass. n. 30776 del 2019). È stato altresì precisato che i diritti di licenza, se riferiti ad un marchio di fabbrica, rilevano quando, sulla base dei rapporti contrattuali tra acquirente e venditore, o persona ad esso legata, l'assolvimento del corrispettivo o del diritto di licenza condizioni, per l'importanza rivestita, la stessa volontà di quest'ultimo di procedere alla vendita, mentre, in caso di corresponsione spettante a soggetto diverso dal venditore, deve verificarsi la sussistenza di un legame, diretto od indiretto, tra venditore e licenziante, tale da comportare, sulla base del contenuto delle clausole dell'accordo di licenza, l'esercizio di un controllo, anche indiretto, di quest'ultimo sul primo, secondo gli indicatori tratti dall'esemplificazione presente nel Commento n. 11 (Cass. 33119 del 2019). Talché, il corrispettivo dei diritti di licenza deve essere aggiunto al valore di transazione, a norma dell'art. 32 Reg. CEE n. 2913 del 1992, come attuato dagli artt. 157, 159 e 160 Reg. CEE n. 2454 del 1993, qualora il titolare dei diritti immateriali, destinatario dei corrispettivi sia dotato di poteri di controllo sulla scelta del produttore e più in generale sulla sua attività, irrilevante – si aggiunge – essendo la soppressione del documento TAXUD - 800 - 2002 e la sua sostituzione col nuovo TAXUD/B4/2016 (su cui insiste la contribuente nei propri scritti): quest’ultimo, infatti, fornendo linee orientative più sintetiche correlate al nuovo codice doganale, senza discostarsi da quelle generali del precedente, non costituisce atto normativo, ma svolge una funzione esplicativo-interpretativa della disciplina doganale, esulando comunque dalla portata dell'art. 11 disp. prel. cod. civ. (Cass. n. 22761 del 2019). 3.9. Nel riassumere i termini della questione, dunque, può affermarsi che la rettifica prevista dall'art. 32, par. 1, lett. c), CDC si applica quando ricorrono le seguenti tre condizioni cumulative: a) i corrispettivi o i diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare; b) essi si riferiscono alle merci da valutare; c) l'acquirente è tenuto a versare tali corrispettivi o diritti di licenza come condizione della vendita delle merci da valutare, nel senso che l'assolvimento del corrispettivo o del diritto di licenza riveste un'importanza tale per il venditore che, in difetto, quest'ultimo non sarebbe disposto a vendere. Con riferimento all’ultima condizione, qualora il beneficiario delle royalties sia soggetto diverso dal venditore, occorre verificare se la persona legata al venditore eserciti un controllo, sul medesimo o sull'acquirente, tale da poter garantire che l'importazione delle merci, assoggettate al suo diritto di licenza, sia subordinata al versamento, a suo favore, del corrispettivo o del diritto di licenza ad esse afferente, potendosi e perciò dovendosi ricavare utili elementi orientativi per l’individuazione del contenuto della nozione di “controllo” dall’esemplificazione contenuta nel Commento n. 11 più volte citato. 4. La CTR non ha fatto corretta applicazione dei superiori principi. 4.1. Pur nel contesto di un apprezzabile sforzo motivazionale, essa, a più riprese, ha tautologicamente sostenuto che i contratti tra le licenzianti e la licenziataria producono effetti unicamente “inter partes” (“cfr. ad es. p. 6: “L’impegno a termini di contratto rimane circoscritto alla licenziante ed alla licenziataria”), trascurando di considerare che tali contratti, in realtà, si intrecciano intimamente con l’ulteriore segmento corrente tra la licenziataria ed i produttori, sì da imporre una ricostruzione globale della triangolarità dei rapporti, sotto pena di un’inaccettabile impossibilità “a priori” di prestar mai osservanza alla disciplina unionale laddove prescrive di verificare le condizioni di un controllo, oltreché formale (ossia conclamato), anche solo di fatto, ossia indiretto. La CTR, invero, ha omesso di verificare la sussistenza, o meno, di indici tipici del controllo anche solo indiretto, alla luce di tutte le previsioni contrattuali rilevanti: previsioni da interpretarsi complessivamente ed armonicamente alla stregua dei criteri di cui all’art. 1362 ss. cod. civ., e non frazionatamente e partitamente, in funzione della sola lettera di singole clausole, come invece fatto dalla CTR, la quale ne ha viepiù apoditticamente valorizzate alcune soltanto, tra cui quelle a termini delle quali le licenzianti non scelgono i produttori, non esercitano un controllo su produzione, consegna e logistica e non fissano ai produttori condizioni contrattuali (cfr., in part., p. 8). Invero, a venire in linea di conto non è, riduttivamente, l’esistenza o meno di un dichiarato – nel corpo, peraltro, di contratti “inter alios”, siccome riguardanti le licenzianti e la licenziataria – rapporto involgente altresì – in via diretta – le licenzianti ed iproduttori. A venire in linea di conto – in un’ottica sistemica, da motivatamente ricostruirsi a seguito di un’analisi completa e globale del precipitato sostanziale ed economico dei contratti – è, invece, l’insieme delle conseguenze che, a termini degli stessi (con particolare, ma non esclusivo, riguardo alle clausole evidenziate in ricorso), sono prefigurate nel caso di non collaborazione da parte della licenziataria rispetto ad imposizioni, richieste o comunque condizioni promananti dalle licenzianti: conseguenze, segnatamente, in punto di possibilità o meno di prosecuzione del rapporto tra loro e in via di riflesso tra la licenziataria ed i produttori, nonché di possibilità o meno per la