CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 2024
Cassazione n. 10850/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] trasmessa dalla CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti; esaminata l'istanza di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] richiesta di rimessione, in relazione al procedimento a carico dell'istante per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., è inammissibile perché proposta senza l'osservanza delle forme, previste dall'art. 46, comma 4, cod. proc. pen. con notificazione a tutte le parti, ivi comprese le persone offesa dal reato, quantunque non costituita parte civile, dovendosi avere a riguardo alla qualità di parte in senso sostanziale e all'interesse ad opporsi, eventualmente, all'accoglimento della richiesta (Rv. 269448), adempimento che non trova equipollenti nella proposizione in udienza. Deve, inoltre, rilevarsi che l'istanza neppure indica ragioni — che non possono essere vaghe e indeterminate come quelle riconducibili alla negativa campagna di stampa, di cui l'istante sarebbe stato vittima - che potrebbero determinare la rimessione del processo ad altro giudice. Rilevato, pertanto, che alla inammissibilità segue la condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Dichiara inammissibile la richiesta e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere sore [OSCURATO:PERSONA]