CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32682/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; h. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione di legge con riguardo alla sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato il giudizio di penale responsabilità pronunciato, nei suoi confronti, dal Tribunale di Milano con sentenza del 24 ottobre 2023 in ordine ai reati di cui all'art. 10, comma 2, d.l. n.14/2017, convertito nella I. 48/2012, come modificato dall'art. 21-ter del d.l. n.113/2018 convertito nella I. 132/2028; [OSCURATO:PERSONA], che l'unico motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata, come già il Tribunale, ha evidenziato come l'imputato, già sanzionato per la medesima violazione con provvedimento amministrativo definitivo, sia stato visto direttamente dal personale della Questura di Milano mentre procedeva ad agevolare le manovre delle autovetture e ad indicare i posti liberi agli automobilisti per facilitarne il parcheggio nei pressi del cimitero monumentale di Milano; Rilevato, inoltre, che la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, del d.l. n. 14 del 2017, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 16 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale (sentenza Corte costituzionale n.47/2024); [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 settembre 2