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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 40176/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l'illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente e la violazione di legge avuto riguardo alla contestata aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., sono inammissibili poiché fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata sull'analitico compendio probatorio valorizzato dalla Corte territoriale ai fini dell'affermazione di responsabilità e pag. 7 in ordine alle motivate ragioni della ritenuta aggravante, riconosciuta in considerazione del comprovato vantaggio tratto dal Novella dalla distanza fisica tra sé e i due acquirenti ai fini del conseguimento della truffa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 11/07/2023 I C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l'illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente e la violazione di legge avuto riguardo alla contestata aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., sono inammissibili poiché fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata sull'analitico compendio probatorio valorizzato dalla Corte territoriale ai fini dell'affermazione di responsabilità e pag. 7 in ordine alle motivate ragioni della ritenuta aggravante, riconosciuta in considerazione del comprovato vantaggio tratto dal Novella dalla distanza fisica tra sé e i due acquirenti ai fini del conseguimento della truffa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/07/2023 I C
Sentenza Cassazione n. 40176/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris