Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 12004/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 28/10/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.E' presente l'[OSCURATO:PERSONA], del Foro di Messina in difesa di GiovanniCucuzzella, il quale conclude insistendo nell'accoglimento integrale del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza emessa il 08/07/2020, la Corte di appello di Messina, inparziale riforma della sentenza emessa il 19/12/2018 dal GUP presso il [OSCURATO:PERSONA] (appellata da [OSCURATO:PERSONA] e dal Procuratore generale), haconfermato la condanna alla pena di anni due e sei mesi di reclusione, nei confrontidel predetto imputato, per i reati previsti dagli artt.2 e 8 del d.lgs. 10 marzo 2000,n.74; ordinando, altresì e ai sensi dell’art.12-bis del d.lgs. citato (in riforma dellasentenza di primo grado, che aveva disposto la revoca del sequestro), la confiscadei beni nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] fino alla concorrenza di € 1.153.010,00.La Corte di Cassazione, Sezione Terza, con sentenza n.30679 del24/06/2021, ha disposto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata,tanto in riferimento al trattamento sanzionatorio quanto in ordine al profiloIn relazione al primo aspetto, la Corte ha rilevato l’assenza di motivazionein ordine alla dosimetria della pena e ha peraltro preso atto dell’estinzione perprescrizione del reato contestato ai sensi dell’art.8 del d.lgs. n.74/2000 al capo F),nonché ai capi G) e H), limitatamente alle fatture emesse sino al 2010, rimettendoalla Corte di appello la rideterminazione della pena.In ordine alla confisca, la Suprema Corte ha rilevato che il giudice di meritoaveva disposto quella per equivalente senza valutare la sussistenza deipresupposti per l’applicazione della confisca diretta sui beni della persona giuridicaper conto della quale erano stati commessi gli illeciti, ovvero su quelli del suolegale rappresentante; rilevando, altresì, che la Corte territoriale non aveva tenutoconto della sussistenza di una procedura di accertamento per adesione, idonea ariverberarsi sulla determinazione dell’entità del profitto; d’altra parte, ha rilevatoche la motivazione della sentenza impugnata era carente anche in ordine ai criteriseguiti per la determinazione del profitto medesimo, avendo fatto mero riferimentoal contenuto di una perizia, senza che fossero comprensibili i criteri adottati per larelativa quantificazione.Rilevando, altresì, l’erroneità del richiamo – operato dalla Corte territoriale– alla confisca per sproporzione prevista dall’art.12-ter del d.lgs. n.74/2000, inquanto applicabile alle sole condotte poste in essere successivamente alla suaentrata in vigore (25/12/2019), attesa la sua natura di misura di sicurezza dinatura speciale rispetto a quelle aventi natura patrimoniale.2.

La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], decidendo in sede di rinvio eprevia rinnovazione degli atti consistita nella nomina e nell’escussione di un peritoe del consulente tecnico della difesa, ha ritenuto che il profitto del reato, al nettodelle sanzioni e delle somme versate in adempimento dell’accertamento conadesione, fosse da determinare in € 966.030,15; quanto ai beni da sottoporre aconfisca diretta, ha individuato: l’intero attivo acquisito nel fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., le quote di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] nel gruppo [OSCURATO:SOCIETA]. e nellaCucuzzella [OSCURATO:SOCIETA]., nonché le quote di proprietà dell’imputato nelle dodici unitàimmobiliari di proprietà dello stesso, sino alla concorrenza della predetta sommacomplessiva; ha, altresì, rideterminato la pena detentiva in anni uno e mesi diecidi reclusione.2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione GiovanniCucuzzella, tramite i propri difensori, articolando un unitario motivo diimpugnazione, nel quale ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), c)ed e), cod.proc.pen., la violazione degli artt. 125, 533 e 627 cod.proc.pen., inrelazione agli artt. 2, 8 e 12-bis del d.lgs. n.74/2000.Ha dedotto che il giudice del rinvio avrebbe eluso i criteri dettati dallasentenza rescindente per la determinazione della somma sottoponibile allaconfisca, attribuendo una assoluta valenza dimostrativa, sulla scia delleconclusioni rassegnate dal perito, all’accertamento con adesione concluso dallaGruppo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per ciascuna annualità di imposta a partire del 2011;argomentando come il giudice penale ben possa discostarsi, sulla base di elementidi fatto, dalla determinazione del profitto risultante da accordi conciliativi conclusicon l’amministrazione finanziaria, a maggior ragione in un caso – come quello dispecie – in cui l’adesione era stata conclusa con il nuovo amministratore dellasocietà; esponendo, in diretta conseguenza di tale considerazione, come l’accordoconcluso dal nuovo amministratore non potesse in alcun modo essere assimilatoa una confessione stragiudiziale; ha quindi dedotto che la Corte, di fatto, non siera confrontata con il profilo attinente ai costi deducibili e all’effettiva presenza diun profitto, la cui sussistenza era stata esclusa nella perizia disposta in sede diudienza preliminare.Per l’effetto, ha argomentato come la Corte avesse eluso l’applicazione deiprincipi dettati in sede di legittimità e in base ai quali il profitto del reato tributarionon può non identificarsi con il vantaggio economico derivante in via diretta eimmediata dalla commissione dell’illecito; esponendo che doveva invece intendersidimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non aveva conseguito alcun effettivovantaggio fiscale dal complesso delle operazioni contestate.3.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale haconcluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

L’unitario motivo di ricorso è complessivamente inammissibile, in quantonon si confronta con il principio di vincolatività del dictum contenuto nella sentenzarescindente, in relazione al disposto dell’art.627, comma terzo, cod.proc.pen..2.

Parte ricorrente, nell’unitario motivo di impugnazione, hacomplessivamente dedotto una violazione, da parte della Corte territoriale, deldisposto dell’art.627 cod.proc.pen. in punto di esatta determinazione del profittoconfiscabile in relazione ai reati contestati ai sensi degli artt. 2 e 8 del d.lgs.n.74/2000.Specificamente, il ricorrente ha contestato il percorso argomentativoseguito dal giudice del rinvio che, nel fare integrale riferimento alle conclusioni delperito nominato in sede di rinnovazione istruttoria, avrebbe erroneamentedell’accertamento con adesione, concluso tra l’amministrazione finanziaria e laGruppo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., tramite il suo nuovo rappresentante legale; nonchéritenuto erroneamente non attendibili le consulenze di parte depositate per contodell’imputato in ordine ai costi deducibili asseritamente sostenuti; non tenendoaltresì conto della perizia disposta in sede di udienza preliminare e in base allaquale sarebbe risultata l’assenza effettiva di un vantaggio fiscale derivante dallacommissione dei reati contestati.3.

Contrariamente alla prospettazione del ricorrente, deve peraltro ritenersiche il giudice del rinvio abbia invece rispettato i principi dettati dalla pronunciadella Terza Sezione, con particolare riferimento a quelle inerente alladeterminazione dei criteri da seguite per la quantificazione del profitto confiscabile.4.

Sotto un primo aspetto, va quindi considerato che la sentenzarescindente aveva rilevato – in specifico riferimento al punto attinente alla confisca– oltre al difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti perprocedere alla confisca diretta, anche la mancanza di valutazione del procedimentodi accertamento con adesione concluso dalla società e l’assenza di indicazione deglieffettivi criteri seguiti per la determinazione del profitto confiscabile.A tale proposito, la pronuncia rescindente ha ribadito il principio – daintendersi, quindi, vincolante per il giudice del rinvio – in base al quale il profittoastrattamente sottoponibile a confisca derivante dal reato di dichiarazione fiscalefraudolenta operata mediante indicazione di elementi passivi fattizi corrispondentia fatture relative a operazioni inesistenti (art.2, d.lgs. n.74/2000) è rappresentatodal risparmio di imposta che si ricava attraverso l'annotazione in contabilità esuccessiva indicazione delle anzidette fatture nelle prescritte dichiarazionitributarie (cfr. Sez. 4, n. 42195 del 21/09/2023, Trantino, Rv. 285226; Sez. 3, n.1657 del 27/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275474; Sez. 3, n. 19994del 21/09/2016, dep. 2017, Bifulco, Rv. 269763).Mentre, in relazione al reato di emissione di fatture per operazioniinesistenti (art.8, d.lgs. n.74/2000), come ricordato nella pronuncia diannullamento, la confisca può avere ad oggetto solo il prezzo del delitto medesimo,costituito dal compenso pattuito o percepito per l'emissione delle fatture, e nonanche il profitto conseguito da terzi per effetto della loro utilizzazione, integrandoquesta un delitto nel quale l'emittente non può concorrere, in quanto vi osta ilregime derogatorio di cui all'art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Sez. 3, n. 34202del 16/09/2025, Paradiso, Rv. 288727).5.

Quanto al primo aspetto oggetto dei rilievi difensivi, ovvero la valenzada attribuire alla conclusione di un accertamento con adesione, va quindi rilevatocome la Corte territoriale abbia effettivamente tenuto conto di tale elemento nelpieno rispetto di quanto indicato dalla pronuncia di annullamento, facendoriferimento alle conclusioni del perito nominato in sede di giudizio di rinvio; ilquale, a propria volta, ha quantificato il profitto confiscabile facendo riferimentoalle somme determinate nei separati atti di accertamento con adesione conclusitra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e l’Agenzia delle Entrate in relazione alle annualitàcomprese tra il 2010 e il 2014, tenendo conto della prescrizione dichiarata nellasentenza di annullamento in ordine al reato contestato al capo F) nonché - perquelli contestati ai capi G) e H) - limitatamente alle fatture emesse nell’anno 2010.Ulteriormente, il perito ha tenuto conto delle somme già effettivamenteversate in adempimento degli accordi e non di quelle complessivamente oggettodell’obbligazione di versamento, atteso che – come dato atto dall’ausiliario – lasocietà ha provveduto ad adempiere solo in parte al piano di rateizzazioneconcordato (e ciò, quindi, conformemente al principio di diritto espresso da Sez.3, n. 28488 del 10/09/2020, D’Angela, Rv. 280014, citata nella sentenzarescindente e per cui la disposizione di cui all'art.12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del2000, introdotta dal d.lgs. n.158 del 2015, secondo cui la confisca diretta o divalore dei beni costituenti profitto o prezzo del reato «non opera per la parte cheil contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro»,deve essere intesa nel senso che la confisca - così come il sequestro preventivoad essa preordinato - può essere adottata anche a fronte dell'impegno dipagamento assunto, producendo tuttavia effetti solo ove si verifichi l'evento futuroed incerto costituito dal mancato pagamento del debito).6.

In ordine alla valenza dell’atto di accertamento con adesione inriferimento alla determinazione del profitto confiscabile – oggetto del citato rilievodifensivo - vanno quindi richiamati i principi elaborati da questa Corte, la qualeha ritenuto che il giudice non è vincolato, nella determinazione dell'imposta evasa,dalla quantificazione risultante a seguito dell'accertamento con adesione o delconcordato fiscale tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente; con laprecisazione, peraltro, in forza della quale, per potersi discostare dal datoquantitativo convenzionalmente accertato e tener invece conto dell'iniziale pretesatributaria dell'Erario (anche al fine della verifica del superamento o meno dellasoglia di punibilità), occorre che risultino concreti elementi di fatto che rendanomaggiormente attendibile l'iniziale quantificazione dell'imposta dovuta (Sez. 3, n.29091 del 04/04/2019, Nugo, Rv. 276756 – 03; Sez. 3, n. 5640 del 02/12/2011,dep. 2012, Manco, Rv. 251892) e ciò in diretta conseguenza della naturalatamente transattiva dell’atto di accertamento con adesione.D’altra parte, in riferimento a profilo di diritto pure richiamato in sede dimotivo di ricorso, l'adesione - con specifico riferimento alla quantificazione dellesomme costituenti evasione di imposta - non ha un valore probatorio diconfessione stragiudiziale, perché la stessa può essere anche determinata dallanecessità di concludere la controversia con il fisco e beneficiare della riduzione deitributi (cfr. Sez.3, n.859 del 29/11/2023, dep.2024, [OSCURATO:PERSONA], n.m.); a maggiorragione quando, come nel caso di specie, gli atti di accertamento con adesionesiano stati conclusi dalla persona giuridica tramite un legale rappresentantediverso rispetto all’imputato.Peraltro, fermo restando che il profitto dell’evasione fiscale deve essereinteso nel senso suddetto - con corrispondenza del medesimo al risparmio diimposta che si ricava attraverso l'annotazione in contabilità e successivaindicazione delle anzidette fatture nelle prescritte dichiarazioni tributarie, profiloin relazione al quale, per le considerazioni suddette, deve intendersi formato ilgiudicato - deve conseguentemente ritenersi che l’odierno ricorrente non abbiaalcun interesse a dolersi del criterio seguito dalla Corte territoriale e facenteriferimento alle somme oggetto degli accertamenti con adesione.Ciò in quanto, come dato atto dal perito e secondo la specificaargomentazione della sentenza impugnata, in sede di accertamenti con adesionesi è giunti a un abbattimento forfetario dell’imponibile accertato alla misuradell’80%, con un effetto quindi da intendersi univocamente come favorevole alcontribuente rispetto all’applicazione del suddetto criterio generale.7.

Tanto premesso, ritiene il Collegio che, contrariamente allaprospettazione del ricorrente, non sussista alcun deficit motivazionale in capo allasentenza rescindente in ordine alla determinazione complessiva del profittoconfiscabile.In particolare, deve ritenersi che la motivazione della Corte siacomplessivamente adeguatamente confrontata, non incorrendo nel denunciatovizio omissivo, in relazione ai contenuti della consulenza di parte depositata insede di giudizio di rinvio e attinente al profilo dei costi deducibili e quindi detraibilidal profitto di imposta quantificato dal perito.A tale proposito - conformemente all'indirizzo interpretativo affermatosi econsolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte, senza alcuna oscillazione –deve ritenersi che, in virtù del principio del libero convincimento del giudice e diinsussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove, il giudice dimerito ha la possibilità di scegliere fra le diverse tesi prospettate dagli ausiliari,quella che ritiene condivisibile, purché dia conto con motivazione accurata edapprofondita delle ragioni della scelta operata, dimostri di essersi soffermato sulletesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzionicontrarie delle parti: ne deriva che, ove una simile valutazione sia stata effettuatain maniera congrua in sede di merito, è inibito al giudice di legittimità di procederead una differente valutazione, poiché si è in presenza di un accertamento in fattoe, come tale, insindacabile dalla Corte di Cassazione, se non entro i limiti del viziomotivazionale (Sez. 4, n. 34747 del 17/05/2012, Parisi, Rv. 253512; Sez. 4, n.8527 del 13/02/2015, Sartori, Rv. 263435).In conformità con tale principio, deve ritenersi che la Corte si siacomplessivamente raffrontata in modo adeguato con il contenuto della consulenzadi parte e, specificamente, in ordine al profilo attinente alla quantificazione deicosti deducibili; ricordando, sul punto, che questa Corte ha stabilito che il giudice,per determinare l'ammontare dell'imposta evasa (e il conseguente profitto delreato), è tenuto ad effettuare una verifica che, pur non potendo prescindere daicriteri di accertamento dell'imponibile stabiliti dalla normativa fiscale, subisce lelimitazioni derivanti dalla diversa finalità dell'accertamento penale e dalle regoleche lo governano, sicché i costi deducibili non contabilizzati devono essereconsiderati solo se suffragati, quanto meno, da allegazioni fattuali da cui desumerela certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza, essendolegittimo inferire l'inesistenza di quelli la cui consistenza si fonda su mereasserzioni, prive di collegamento con gli elementi istruttori (Sez. 3, n. 14821 del11/12/2024, dep. 2025, Tarricone, Rv. 287860; Sez. 5, n. 40412 del 13/06/2019,Tirozzi, Rv. 277120).8.

Il giudice del rinvio ha quindi, conformemente con tale principio e conmotivazione non sindacabile in questa sede in quanto non manifestamente illogica,ritenuto che i rilievi contenuti nella consulenza di parte – in ordine a tale specificoaspetto - non fossero idonei a fornire la prova dell’effettivo sostenimento dei costi,medesimi sui bilanci della società ma senza fornire alcuna documentazione inordine alla loro epoca ed entità.Avendo altresì la Corte territoriale richiamato la documentazione giàprodotta in sede di attività di accertamento e ritenendo che neppure dalla stessafossero ricavabili i relativi e necessari elementi favorevoli.9.

Tali considerazioni, si riflettono quindi in modo diretto – determinandola manifesta infondatezza del rilievo – sulla questione inerente alla mancata presain considerazione della perizia integrativa disposta in sede di udienza preliminare,sulla base della quale l’ausiliario (sulla scorta di un raffronto tra i costi fittiziriportati in dichiarazione, frutto delle fatture passive per operazioni inesistenti e iricavi fittizi ascrivibili alle fatture attive) aveva ritenuto che, nel periodo oggettodell’imputazione, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non avesse conseguito alcun effettivovantaggio di imposta.Difatti, tale profilo di fatto deve – innanzi tutto – ritenersi non piùesaminabile in sede di giudizio rescissorio, atteso che (sulla base delleconsiderazioni predette) il criterio per la determinazione del profitto di imposta èstato già delineato in sede di sentenza rescindente.In ogni caso, la Corte territoriale – in sede di rinvio – ha comunqueespressamente rilevato, a fronte del rilievo difensivo inerente alla mancataconsiderazione (sempre ai fini della quantificazione del profitto confiscabile) deicosti sostenuti richiamati dalla difesa e asseritamente tali da influire sulladeterminazione del profitto medesimo, che gli stessi non erano comunque statidimostrati neanche all’esito della nuova audizione del consulente di parte; il qualenon avrebbe documentato l’effettivo sostenimento di costi ma unicamenteprovveduto a quantificare, mediante una mera enunciazione aritmetica, gli effettidegli stessi su bilanci senza dare conto dell’epoca e del loro effettivo sostenimento.10.

Deve quindi ritenersi che il complesso delle considerazioni difensiveinerenti a una dedotta violazione dell’art.627, comma terzo, cod.proc.pen. daparte del giudice del rinvio sia manifestamente infondato, conseguendone ladichiarazione di inammissibilità del ricorso.Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, nonsussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senzaversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrenteva condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 05/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteATTILIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 28/10/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.E' presente l'[OSCURATO:PERSONA], del Foro di Messina in difesa di GiovanniCucuzzella, il quale conclude insistendo nell'accoglimento integrale del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa il 08/07/2020, la Corte di appello di Messina, inparziale riforma della sentenza emessa il 19/12/2018 dal GUP presso il [OSCURATO:PERSONA] (appellata da [OSCURATO:PERSONA] e dal Procuratore generale), haconfermato la condanna alla pena di anni due e sei mesi di reclusione, nei confrontidel predetto imputato, per i reati previsti dagli artt.2 e 8 del d.lgs. 10 marzo 2000,n.74; ordinando, altresì e ai sensi dell’art.12-bis del d.lgs. citato (in riforma dellasentenza di primo grado, che aveva disposto la revoca del sequestro), la confiscadei beni nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] fino alla concorrenza di € 1.153.010,00.La Corte di Cassazione, Sezione Terza, con sentenza n.30679 del24/06/2021, ha disposto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata,tanto in riferimento al trattamento sanzionatorio quanto in ordine al profiloIn relazione al primo aspetto, la Corte ha rilevato l’assenza di motivazionein ordine alla dosimetria della pena e ha peraltro preso atto dell’estinzione perprescrizione del reato contestato ai sensi dell’art.8 del d.lgs. n.74/2000 al capo F),nonché ai capi G) e H), limitatamente alle fatture emesse sino al 2010, rimettendoalla Corte di appello la rideterminazione della pena.In ordine alla confisca, la Suprema Corte ha rilevato che il giudice di meritoaveva disposto quella per equivalente senza valutare la sussistenza deipresupposti per l’applicazione della confisca diretta sui beni della persona giuridicaper conto della quale erano stati commessi gli illeciti, ovvero su quelli del suolegale rappresentante; rilevando, altresì, che la Corte territoriale non aveva tenutoconto della sussistenza di una procedura di accertamento per adesione, idonea ariverberarsi sulla determinazione dell’entità del profitto; d’altra parte, ha rilevatoche la motivazione della sentenza impugnata era carente anche in ordine ai criteriseguiti per la determinazione del profitto medesimo, avendo fatto mero riferimentoal contenuto di una perizia, senza che fossero comprensibili i criteri adottati per larelativa quantificazione.Rilevando, altresì, l’erroneità del richiamo – operato dalla Corte territoriale– alla confisca per sproporzione prevista dall’art.12-ter del d.lgs. n.74/2000, inquanto applicabile alle sole condotte poste in essere successivamente alla suaentrata in vigore (25/12/2019), attesa la sua natura di misura di sicurezza dinatura speciale rispetto a quelle aventi natura patrimoniale.2. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], decidendo in sede di rinvio eprevia rinnovazione degli atti consistita nella nomina e nell’escussione di un peritoe del consulente tecnico della difesa, ha ritenuto che il profitto del reato, al nettodelle sanzioni e delle somme versate in adempimento dell’accertamento conadesione, fosse da determinare in € 966.030,15; quanto ai beni da sottoporre aconfisca diretta, ha individuato: l’intero attivo acquisito nel fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., le quote di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] nel gruppo [OSCURATO:SOCIETA]. e nellaCucuzzella [OSCURATO:SOCIETA]., nonché le quote di proprietà dell’imputato nelle dodici unitàimmobiliari di proprietà dello stesso, sino alla concorrenza della predetta sommacomplessiva; ha, altresì, rideterminato la pena detentiva in anni uno e mesi diecidi reclusione.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione GiovanniCucuzzella, tramite i propri difensori, articolando un unitario motivo diimpugnazione, nel quale ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), c)ed e), cod.proc.pen., la violazione degli artt. 125, 533 e 627 cod.proc.pen., inrelazione agli artt. 2, 8 e 12-bis del d.lgs. n.74/2000.Ha dedotto che il giudice del rinvio avrebbe eluso i criteri dettati dallasentenza rescindente per la determinazione della somma sottoponibile allaconfisca, attribuendo una assoluta valenza dimostrativa, sulla scia delleconclusioni rassegnate dal perito, all’accertamento con adesione concluso dallaGruppo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per ciascuna annualità di imposta a partire del 2011;argomentando come il giudice penale ben possa discostarsi, sulla base di elementidi fatto, dalla determinazione del profitto risultante da accordi conciliativi conclusicon l’amministrazione finanziaria, a maggior ragione in un caso – come quello dispecie – in cui l’adesione era stata conclusa con il nuovo amministratore dellasocietà; esponendo, in diretta conseguenza di tale considerazione, come l’accordoconcluso dal nuovo amministratore non potesse in alcun modo essere assimilatoa una confessione stragiudiziale; ha quindi dedotto che la Corte, di fatto, non siera confrontata con il profilo attinente ai costi deducibili e all’effettiva presenza diun profitto, la cui sussistenza era stata esclusa nella perizia disposta in sede diudienza preliminare.Per l’effetto, ha argomentato come la Corte avesse eluso l’applicazione deiprincipi dettati in sede di legittimità e in base ai quali il profitto del reato tributarionon può non identificarsi con il vantaggio economico derivante in via diretta eimmediata dalla commissione dell’illecito; esponendo che doveva invece intendersidimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non aveva conseguito alcun effettivovantaggio fiscale dal complesso delle operazioni contestate.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale haconcluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’unitario motivo di ricorso è complessivamente inammissibile, in quantonon si confronta con il principio di vincolatività del dictum contenuto nella sentenzarescindente, in relazione al disposto dell’art.627, comma terzo, cod.proc.pen..2. Parte ricorrente, nell’unitario motivo di impugnazione, hacomplessivamente dedotto una violazione, da parte della Corte territoriale, deldisposto dell’art.627 cod.proc.pen. in punto di esatta determinazione del profittoconfiscabile in relazione ai reati contestati ai sensi degli artt. 2 e 8 del d.lgs.n.74/2000.Specificamente, il ricorrente ha contestato il percorso argomentativoseguito dal giudice del rinvio che, nel fare integrale riferimento alle conclusioni delperito nominato in sede di rinnovazione istruttoria, avrebbe erroneamentedell’accertamento con adesione, concluso tra l’amministrazione finanziaria e laGruppo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., tramite il suo nuovo rappresentante legale; nonchéritenuto erroneamente non attendibili le consulenze di parte depositate per contodell’imputato in ordine ai costi deducibili asseritamente sostenuti; non tenendoaltresì conto della perizia disposta in sede di udienza preliminare e in base allaquale sarebbe risultata l’assenza effettiva di un vantaggio fiscale derivante dallacommissione dei reati contestati.3. Contrariamente alla prospettazione del ricorrente, deve peraltro ritenersiche il giudice del rinvio abbia invece rispettato i principi dettati dalla pronunciadella Terza Sezione, con particolare riferimento a quelle inerente alladeterminazione dei criteri da seguite per la quantificazione del profitto confiscabile.4. Sotto un primo aspetto, va quindi considerato che la sentenzarescindente aveva rilevato – in specifico riferimento al punto attinente alla confisca– oltre al difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti perprocedere alla confisca diretta, anche la mancanza di valutazione del procedimentodi accertamento con adesione concluso dalla società e l’assenza di indicazione deglieffettivi criteri seguiti per la determinazione del profitto confiscabile.A tale proposito, la pronuncia rescindente ha ribadito il principio – daintendersi, quindi, vincolante per il giudice del rinvio – in base al quale il profittoastrattamente sottoponibile a confisca derivante dal reato di dichiarazione fiscalefraudolenta operata mediante indicazione di elementi passivi fattizi corrispondentia fatture relative a operazioni inesistenti (art.2, d.lgs. n.74/2000) è rappresentatodal risparmio di imposta che si ricava attraverso l'annotazione in contabilità esuccessiva indicazione delle anzidette fatture nelle prescritte dichiarazionitributarie (cfr. Sez. 4, n. 42195 del 21/09/2023, Trantino, Rv. 285226; Sez. 3, n.1657 del 27/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275474; Sez. 3, n. 19994del 21/09/2016, dep. 2017, Bifulco, Rv. 269763).Mentre, in relazione al reato di emissione di fatture per operazioniinesistenti (art.8, d.lgs. n.74/2000), come ricordato nella pronuncia diannullamento, la confisca può avere ad oggetto solo il prezzo del delitto medesimo,costituito dal compenso pattuito o percepito per l'emissione delle fatture, e nonanche il profitto conseguito da terzi per effetto della loro utilizzazione, integrandoquesta un delitto nel quale l'emittente non può concorrere, in quanto vi osta ilregime derogatorio di cui all'art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Sez. 3, n. 34202del 16/09/2025, Paradiso, Rv. 288727).5. Quanto al primo aspetto oggetto dei rilievi difensivi, ovvero la valenzada attribuire alla conclusione di un accertamento con adesione, va quindi rilevatocome la Corte territoriale abbia effettivamente tenuto conto di tale elemento nelpieno rispetto di quanto indicato dalla pronuncia di annullamento, facendoriferimento alle conclusioni del perito nominato in sede di giudizio di rinvio; ilquale, a propria volta, ha quantificato il profitto confiscabile facendo riferimentoalle somme determinate nei separati atti di accertamento con adesione conclusitra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e l’Agenzia delle Entrate in relazione alle annualitàcomprese tra il 2010 e il 2014, tenendo conto della prescrizione dichiarata nellasentenza di annullamento in ordine al reato contestato al capo F) nonché - perquelli contestati ai capi G) e H) - limitatamente alle fatture emesse nell’anno 2010.Ulteriormente, il perito ha tenuto conto delle somme già effettivamenteversate in adempimento degli accordi e non di quelle complessivamente oggettodell’obbligazione di versamento, atteso che – come dato atto dall’ausiliario – lasocietà ha provveduto ad adempiere solo in parte al piano di rateizzazioneconcordato (e ciò, quindi, conformemente al principio di diritto espresso da Sez.3, n. 28488 del 10/09/2020, D’Angela, Rv. 280014, citata nella sentenzarescindente e per cui la disposizione di cui all'art.12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del2000, introdotta dal d.lgs. n.158 del 2015, secondo cui la confisca diretta o divalore dei beni costituenti profitto o prezzo del reato «non opera per la parte cheil contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro»,deve essere intesa nel senso che la confisca - così come il sequestro preventivoad essa preordinato - può essere adottata anche a fronte dell'impegno dipagamento assunto, producendo tuttavia effetti solo ove si verifichi l'evento futuroed incerto costituito dal mancato pagamento del debito).6. In ordine alla valenza dell’atto di accertamento con adesione inriferimento alla determinazione del profitto confiscabile – oggetto del citato rilievodifensivo - vanno quindi richiamati i principi elaborati da questa Corte, la qualeha ritenuto che il giudice non è vincolato, nella determinazione dell'imposta evasa,dalla quantificazione risultante a seguito dell'accertamento con adesione o delconcordato fiscale tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente; con laprecisazione, peraltro, in forza della quale, per potersi discostare dal datoquantitativo convenzionalmente accertato e tener invece conto dell'iniziale pretesatributaria dell'Erario (anche al fine della verifica del superamento o meno dellasoglia di punibilità), occorre che risultino concreti elementi di fatto che rendanomaggiormente attendibile l'iniziale quantificazione dell'imposta dovuta (Sez. 3, n.29091 del 04/04/2019, Nugo, Rv. 276756 – 03; Sez. 3, n. 5640 del 02/12/2011,dep. 2012, Manco, Rv. 251892) e ciò in diretta conseguenza della naturalatamente transattiva dell’atto di accertamento con adesione.D’altra parte, in riferimento a profilo di diritto pure richiamato in sede dimotivo di ricorso, l'adesione - con specifico riferimento alla quantificazione dellesomme costituenti evasione di imposta - non ha un valore probatorio diconfessione stragiudiziale, perché la stessa può essere anche determinata dallanecessità di concludere la controversia con il fisco e beneficiare della riduzione deitributi (cfr. Sez.3, n.859 del 29/11/2023, dep.2024, [OSCURATO:PERSONA], n.m.); a maggiorragione quando, come nel caso di specie, gli atti di accertamento con adesionesiano stati conclusi dalla persona giuridica tramite un legale rappresentantediverso rispetto all’imputato.Peraltro, fermo restando che il profitto dell’evasione fiscale deve essereinteso nel senso suddetto - con corrispondenza del medesimo al risparmio diimposta che si ricava attraverso l'annotazione in contabilità e successivaindicazione delle anzidette fatture nelle prescritte dichiarazioni tributarie, profiloin relazione al quale, per le considerazioni suddette, deve intendersi formato ilgiudicato - deve conseguentemente ritenersi che l’odierno ricorrente non abbiaalcun interesse a dolersi del criterio seguito dalla Corte territoriale e facenteriferimento alle somme oggetto degli accertamenti con adesione.Ciò in quanto, come dato atto dal perito e secondo la specificaargomentazione della sentenza impugnata, in sede di accertamenti con adesionesi è giunti a un abbattimento forfetario dell’imponibile accertato alla misuradell’80%, con un effetto quindi da intendersi univocamente come favorevole alcontribuente rispetto all’applicazione del suddetto criterio generale.7. Tanto premesso, ritiene il Collegio che, contrariamente allaprospettazione del ricorrente, non sussista alcun deficit motivazionale in capo allasentenza rescindente in ordine alla determinazione complessiva del profittoconfiscabile.In particolare, deve ritenersi che la motivazione della Corte siacomplessivamente adeguatamente confrontata, non incorrendo nel denunciatovizio omissivo, in relazione ai contenuti della consulenza di parte depositata insede di giudizio di rinvio e attinente al profilo dei costi deducibili e quindi detraibilidal profitto di imposta quantificato dal perito.A tale proposito - conformemente all'indirizzo interpretativo affermatosi econsolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte, senza alcuna oscillazione –deve ritenersi che, in virtù del principio del libero convincimento del giudice e diinsussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove, il giudice dimerito ha la possibilità di scegliere fra le diverse tesi prospettate dagli ausiliari,quella che ritiene condivisibile, purché dia conto con motivazione accurata edapprofondita delle ragioni della scelta operata, dimostri di essersi soffermato sulletesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzionicontrarie delle parti: ne deriva che, ove una simile valutazione sia stata effettuatain maniera congrua in sede di merito, è inibito al giudice di legittimità di procederead una differente valutazione, poiché si è in presenza di un accertamento in fattoe, come tale, insindacabile dalla Corte di Cassazione, se non entro i limiti del viziomotivazionale (Sez. 4, n. 34747 del 17/05/2012, Parisi, Rv. 253512; Sez. 4, n.8527 del 13/02/2015, Sartori, Rv. 263435).In conformità con tale principio, deve ritenersi che la Corte si siacomplessivamente raffrontata in modo adeguato con il contenuto della consulenzadi parte e, specificamente, in ordine al profilo attinente alla quantificazione deicosti deducibili; ricordando, sul punto, che questa Corte ha stabilito che il giudice,per determinare l'ammontare dell'imposta evasa (e il conseguente profitto delreato), è tenuto ad effettuare una verifica che, pur non potendo prescindere daicriteri di accertamento dell'imponibile stabiliti dalla normativa fiscale, subisce lelimitazioni derivanti dalla diversa finalità dell'accertamento penale e dalle regoleche lo governano, sicché i costi deducibili non contabilizzati devono essereconsiderati solo se suffragati, quanto meno, da allegazioni fattuali da cui desumerela certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza, essendolegittimo inferire l'inesistenza di quelli la cui consistenza si fonda su mereasserzioni, prive di collegamento con gli elementi istruttori (Sez. 3, n. 14821 del11/12/2024, dep. 2025, Tarricone, Rv. 287860; Sez. 5, n. 40412 del 13/06/2019,Tirozzi, Rv. 277120).8. Il giudice del rinvio ha quindi, conformemente con tale principio e conmotivazione non sindacabile in questa sede in quanto non manifestamente illogica,ritenuto che i rilievi contenuti nella consulenza di parte – in ordine a tale specificoaspetto - non fossero idonei a fornire la prova dell’effettivo sostenimento dei costi,medesimi sui bilanci della società ma senza fornire alcuna documentazione inordine alla loro epoca ed entità.Avendo altresì la Corte territoriale richiamato la documentazione giàprodotta in sede di attività di accertamento e ritenendo che neppure dalla stessafossero ricavabili i relativi e necessari elementi favorevoli.9. Tali considerazioni, si riflettono quindi in modo diretto – determinandola manifesta infondatezza del rilievo – sulla questione inerente alla mancata presain considerazione della perizia integrativa disposta in sede di udienza preliminare,sulla base della quale l’ausiliario (sulla scorta di un raffronto tra i costi fittiziriportati in dichiarazione, frutto delle fatture passive per operazioni inesistenti e iricavi fittizi ascrivibili alle fatture attive) aveva ritenuto che, nel periodo oggettodell’imputazione, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non avesse conseguito alcun effettivovantaggio di imposta.Difatti, tale profilo di fatto deve – innanzi tutto – ritenersi non piùesaminabile in sede di giudizio rescissorio, atteso che (sulla base delleconsiderazioni predette) il criterio per la determinazione del profitto di imposta èstato già delineato in sede di sentenza rescindente.In ogni caso, la Corte territoriale – in sede di rinvio – ha comunqueespressamente rilevato, a fronte del rilievo difensivo inerente alla mancataconsiderazione (sempre ai fini della quantificazione del profitto confiscabile) deicosti sostenuti richiamati dalla difesa e asseritamente tali da influire sulladeterminazione del profitto medesimo, che gli stessi non erano comunque statidimostrati neanche all’esito della nuova audizione del consulente di parte; il qualenon avrebbe documentato l’effettivo sostenimento di costi ma unicamenteprovveduto a quantificare, mediante una mera enunciazione aritmetica, gli effettidegli stessi su bilanci senza dare conto dell’epoca e del loro effettivo sostenimento.10. Deve quindi ritenersi che il complesso delle considerazioni difensiveinerenti a una dedotta violazione dell’art.627, comma terzo, cod.proc.pen. daparte del giudice del rinvio sia manifestamente infondato, conseguendone ladichiarazione di inammissibilità del ricorso.Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, nonsussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senzaversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrenteva condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 05/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteATTILIO [OSCURATO:PERSONA]