CassazionedecretoSezione 3Decisione del 1 giugno 2022
Cassazione n. 27060/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1588/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (nuova denominazione del [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., incorporante [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA].) 04147080289, in persona del procuratore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza n. 1258/2022 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 01/06/2022; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai ricorrenti e dal difensore; rilevato che la controricorrente ha depositato l’atto di accettazione della predetta rinuncia;ritenutoche la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma, il