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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2024

Cassazione n. 20304/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso, così come integrato dalle memorie difensive depositate nell'interesse del ricorrente, proposto avverso l'ordinanza emessa il 31 gennaio 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava l'istanza di accertamento della collaborazione impossibile formulata da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 58-ter legge 26 luglio 1974, n. 354 (Ord. pen.).

Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende, in realtà, a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per l'adozione della declaratoria di inesigibilità della collaborazione controversa, ai sensi dell'art. 58-ter Ord. Pen., che risultano correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Napoli.

Ritenuto che, in relazione al reato ostativo per il quali il ricorrente era stato condannato, ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.), derivante dal suo inserimento stabile nel mercato degli stupefacenti, non era stato fornito alcun apporto processuale idoneo a ritenere applicabile al caso in esame la disciplina dell'art. 58-ter Ord. Pen., nei termini correttamente esplicitati nelle pagine 2 e 3 del provvedimento impugnato, in cui si richiamavano i collegamenti, incontroversi, di [OSCURATO:PERSONA] con esponenti di spicco del suo ambiente criminale, come [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sui quali il ricorrente non forniva alcuna indicazione.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dells3 ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso, così come integrato dalle memorie difensive depositate nell'interesse del ricorrente, proposto avverso l'ordinanza emessa il 31 gennaio 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava l'istanza di accertamento della collaborazione impossibile formulata da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 58-ter legge 26 luglio 1974, n. 354 (Ord. pen.). Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende, in realtà, a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per l'adozione della declaratoria di inesigibilità della collaborazione controversa, ai sensi dell'art. 58-ter Ord. Pen., che risultano correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Napoli. Ritenuto che, in relazione al reato ostativo per il quali il ricorrente era stato condannato, ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.), derivante dal suo inserimento stabile nel mercato degli stupefacenti, non era stato fornito alcun apporto processuale idoneo a ritenere applicabile al caso in esame la disciplina dell'art. 58-ter Ord. Pen., nei termini correttamente esplicitati nelle pagine 2 e 3 del provvedimento impugnato, in cui si richiamavano i collegamenti, incontroversi, di [OSCURATO:PERSONA] con esponenti di spicco del suo ambiente criminale, come [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sui quali il ricorrente non forniva alcuna indicazione. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dells3 ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 20304/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris