CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2024
Cassazione n. 21429/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 20/5/2024 la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia emessa il 4/10/2018 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo e contrario alla finalità rieducativa della pena. 3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché trascura che il Collegio del gravame - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che la pena irrogata si discostava dal minimo edittale nella misura di 1 anno, su una forbice da 2 a 6, in ragione del dato ponderale della sostanza, quale marijuana dalla quale poter ricavare quasi 12mila dosi medie singole; ancora, è stato sottolineato che l'imputato aveva comunque beneficiato delle circostanze attenuanti generiche (stante l'incensuratezza ed il comportamento collaborativo), cosicché la pena complessiva irrogata in primo grado doveva ritenersi equa. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro