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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 dicembre 2025

Cassazione n. 30400/2026

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le di LecceUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale MicheleCiambellini che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimentodel ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata, emessa in data 15/12/2025, il Tribunale di Lecce,ha rigettato il riesame proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza,emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diTrani con cui al ricorrente era applicata la misura della custodia cautelare incarcere in ordine ai reati contestatigli ai capi:1) delitto di cui agli artt. 110, 390, commi 1 e 2, e 416 bis.1 cod. pen. , inMelendugno, dal 18/02/2021 al 04/03/20212) delitto di cui all'art. 416-bis commi 1, 2, 3, 4, 5 cod. pen., in [OSCURATO:PERSONA] almeno sino al mese di novembre 2021.6) delitto di cui agli artt. 110, 582, 585, comma 1, 628, c. 3 nn. 1, 3 bis, e c. 4,416- bis.1 cod. pen. in Trepuzzi, in data 08-09/09/2019;8) reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 56-629, commi 1 e 2 cod. pen. (in relazioneall'art. 628 cc. 3 n. 1 e 3 cod. pen.), 10, 12, 14 L. n. 497/74 in Trepuzzi, il22/04/2021;9) delitto di cui agli artt. 110,644, commi 1, 3,416 bis.1 cod. pen. in Trepuzzi, il29/04/2021;10) delitto di cui agli artt. 110,644 commi 1, 3, 5 n. 3 e 4, 416 bis.1 cod. pen. inTrepuzzi ed altrove, nel maggio 2021;12) delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 2, 4, 7 Legge 895/67, 416 bis.1cod. pen. in Trepuzzi, il 29/05/2021;14) delitto di cui agli artt. 74 commi 1, 2, 3, 4 D.P.R. 309/90, 416- bis.1 cod. pen.in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Trepuzzi, dal marzo 2021 con permanenza;42) delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73 cc. 1, 6 D.P.R.309/90 inTrepuzzi, il 20/06/20212.

Contro l’ordinanza indicata ha presentato ricorso l’imputato, per tramite delproprio difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con cuideduce carenza della motivazione con riguardo al capo 14) ed ai capi 1), 6), 8),9), 10).

In particolare, lamenta che: a) con riguardo al reato di associazionefinalizzata al traffico di stupefacenti, gli elementi addotti si limitavano ad «appenadue o tre episodi di spaccio captati mediante trojan informatico»; b) con riguardoai reati di cui ai capi 1), 6), 8), 9), 10) difettava in radice ogni motivazione.3.

Su richiesta della difesa si è proceduto a discussione orale in camera di consiglioai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

L’inammissibilità dell’impugnazione discende, in primo luogo, dalla carenza diinteresse.2.1.

Secondo quanto evidenziato nel dettaglio dall’esposizione sopra svolta, ilricorso, impugna la motivazione limitatamente ai capi 1), 6), 8), 9), 10), 14).

Nullaè dedotto con riguardo ai restanti capi 2), 12), 42).2.2.

Rileva allora il non contrastato orientamento secondo cui «(i)n tema diimpugnazioni cautelari, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso percassazione dell'indagato che lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezzain relazione a una soltanto delle imputazioni, nel caso in cui l'eventualeaccoglimento del ricorso non comporterebbe alcun vantaggio per il ricorrente, alquale la misura risulti applicata anche per altri titoli di reato» (Sez. 2, n. 33623del 09/06/2023, Rv. 285265 – 01).

Nel caso di specie, appunto, non è apprezzabilené è specificamente dedotto alcun interesse concreto che sostenga l’impugnazionecosì circoscritta in termini inidonei a produrre un concreto vantaggio rispetto allasituazione cautelare, comunque retta dai titoli non aggrediti, tra cui quello di cuial capo 2) per il grave delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.3.

Deve osservarsi, comunque, che l’unico motivo articolato, come soprariassunto, è inammissibile in quanto aspecifico e manifestamente infondato.3.1.

L’ordinanza impugnata ha dato conto del quadro di gravità indiziaria emersomediante l’indagine avviata, in particolare mediante intercettazioni svolte anchecon captatore informatico, allorché [OSCURATO:PERSONA], storico affiliato alla SacraCorona Unita, già condannato per il reato di cui all'art.416 bis cod. pen., a seguitodi nuova condanna per reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen. e 73-74 d.P.R.309/90, si rendeva latitante dopo che, il 4 gennaio 2021, la Procura Generale dellaRepubblica presso la Corte d'Appello di Taranto, aveva emesso nei suoi confrontil'ordine di esecuzione n. 25/2021 SIEP.3.1.1.

Sempre secondo quanto rappresentato nell’ordinanza, le intercettazioniconsentivano di individuare la rete di sostegno alla latitanza del prevenuto,disvelando uno scenario in cui emergeva il ruolo nevralgico svolto da [OSCURATO:PERSONA],il quale, agendo costantemente da tramite, assicurava i contatti tra il [OSCURATO:PERSONA] e gliaccoliti, organizzava i summit, favorendo complessivamente la latitanza delcapoclan.

Nello stesso modo il provvedimento ha descritto come, nella medesimasequenza di indagine, era emerso che [OSCURATO:PERSONA] partecipava attivamente aireati fine del clan, in particolare usure, coadiuvando [OSCURATO:PERSONA] e, dopo ildecesso dello stesso, il figlio [OSCURATO:PERSONA], prendendo parte altresì ad azionirepressive in danno delle vittime di usura che tentavano di sottrarsi ai pagamenti.Parallelamente la ricostruzione del provvedimento impugnato ha evidenziato cheDaniele [OSCURATO:PERSONA] rappresentava un anello di raccordo tra il clan [OSCURATO:PERSONA] e gli affiliatitrepuzzini, in particolare [OSCURATO:PERSONA] detto Friculino, tanto che deteneva unarsenale di armi nell'interesse congiunto del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA].

Ciò mentrecollaborava col medesimo [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA] nell'attività di narcotraffico.3.1.2.

Con riguardo ai reati associativi oggetto delle imputazioni di cui ai capi 2 (ilreato p.p. dall’art. 416-bis cod. pen., invero nemmeno oggetto di contestazioneda parte della difesa secondo quanto già evidenziato) e 14 (il reato p.p. dall’art.74 d.

P.R. 309/90), l’ordinanza di riesame ha in dettaglio rimarcato plurimi indiciconfermativi individuati da: a) condotta tenuta durante lo stato di latitanza delNotaro tesa a favorire i contatti tra il capoclan e gli affiliati; b) raccolta di fondi dalui effettuata presso i sodali su ordine del [OSCURATO:PERSONA] per sostenere economicamente i“fratelli” detenuti; c) la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] aveva anticipato alPapa, proprio in quanto affiliato, la sua intenzione di scrivere una missiva alcapoclan [OSCURATO:PERSONA] mentre questi era latitante al fine di rimarcare il suo vincoloassociativo; d) la detenzione delle armi del clan; e) la partecipazione nelle attivitàdi usura gestite dal clan ed in particolare la partecipazione alla tentata estorsionein danno di [OSCURATO:PERSONA], vittima di usura, per recuperare il denaropreteso dal [OSCURATO:PERSONA]; f) le captazioni che definivano il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] qualecustode delle armi per conto di [OSCURATO:PERSONA], oltre che di [OSCURATO:PERSONA]; g) le risultanzesull’attività di spaccio svolta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] quale stabilefornitore del gruppo di narcotrafficanti capeggiato da [OSCURATO:PERSONA].

L’ordinanza haanche rimarcato come, contrariamente all'assunto difensivo, le captazioni cheafferivano alla posizione dell'indagato fossero numerose e dal contenutoagevolmente comprensibile, anche perché registrate in ambientale, senzal’adozione di codici linguistici criptati.

Secondo il Tribunale del riesame, pertanto,si verteva al cospetto di ricco e qualificato compendio indiziario a caricodell'indagato in ordine ai capi 2) e 14) della rubrica.3.1.3.

Con riguardo alla base di gravità indiziaria in relazione ai singoli reati fine,a fronte della genericità dei rilievi svolti in quella sede dalla difesa, il Tribunale hamotivato come il nitido significato delle conversazioni intercettate, per lo piùmediante captatore informatico, fosse riscontrata anche dalla perquisizione e dalsuccessivo arresto di [OSCURATO:PERSONA] per detenzione di armi.

Ciò mentre leintercettazioni indicavano con estrema chiarezza le transazioni di denaro riferitealle singole forniture di droga.

In assenza di specifiche censure, per il resto, ilprovvedimento impugnato ha rinviato a quanto contenuto nella ordinanza geneticain ordine alla ricostruzione in dettaglio dei singoli episodi.3.1.4.

In tale sequenza argomentativa, il richiamo dell’ordinanza genetica rilevain particolare a chiarire anche la vicenda dedotta nell’imputazione di cui al capo 6)che, appunto, il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari ricostruisceevidenziando come le intercettazioni avessero messo in luce retrospettivamentela partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla rapina commessa nel settembre 2019 aidanni di un professionista presso la sua abitazione.3.2.

La motivazione offerta dal provvedimento impugnato è adeguata e priva deivizi genericamente dedotti nel ricorso.3.2.1.

Nella presente sede, del resto, la verifica si circoscrive alla ricorrenza deigravi indizi di colpevolezza, intesi quali elementi a carico, di natura logica orappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementistrutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sé, a provare oltre ognidubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loroconsistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriorielementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempouna qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013,Cardella, Rv. 256657.

Cfr. anche Sez.

U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv.202002-01), comunque capace di resistere alle opposte prospettazioni difensivenella dialettica del procedimento cautelare.

In questo quadro, qualora siadenunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimentoemesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi dicolpevolezza, a questa Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione allapeculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se ilgiudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indottoad affermare – ovvero ad escludere - la gravità del quadro indiziario a caricodell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi didiritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (cfr. per tutteSez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828-01).3.2.2.

Alla stregua delle premesse poste, l’ordinanza impugnata ha datoidoneamente conto della base cognitiva da cui ha tratto le coerenti inferenze sullagravità indiziaria.

Come premesso, a fronte della genericità delle censure svoltegià in sede di riesame, è sufficiente osservare che il provvedimento in rilievo,riaffermata la idoneità delle valutazioni dell’ordinanza genetica, ha rinviato aquesta per la ricostruzione di dettaglio quanto ai reati fine.3.2.3.

Si tratta di motivazione che non incorre in alcuna violazione di legge nérisulta apparente.

In particolare, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti"de libertate", pur a fronte dell’ampiezza dell’effetto devolutivo nel giudizio diriesame, il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sulfatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice delriesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazionepuò essere chiamata ad esprimersi.

Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, èinammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su talipunti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fattoaddebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti delgiudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen..(Conf.

Sez. 6, n. 3058 del18/08/1992, Rv. 191962 – 01; Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Di, Rv. 279505- 03).3.3.

A fronte della motivazione spesa dal provvedimento impugnato, il ricorso siè limitato a dedurre che «non esiste nessuna stabile abituale frequentazione congli altri soggetti indagati» e ad asserire che «la figura del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] risultalambita dalla corposa attività di indagine posta in essere ed interessataesclusivamente dalle poche conversazioni dal contenuto criptico oggetto di attivitàcaptativa ed indicate espressamente nell’ ordinanza applicativa della misura».

Sitratta di motivo che risulta, prima ancora che manifestamente infondato,assolutamente generico, in quanto non si confronta in modo dotato di una minimaconcretezza con le argomentazioni offerte nell’ordinanza oggetto di censura.4.

Deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Il ricorrente deve esserecondannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della cassa delle ammende.La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le di LecceUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale MicheleCiambellini che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimentodel ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza impugnata, emessa in data 15/12/2025, il Tribunale di Lecce,ha rigettato il riesame proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza,emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diTrani con cui al ricorrente era applicata la misura della custodia cautelare incarcere in ordine ai reati contestatigli ai capi:1) delitto di cui agli artt. 110, 390, commi 1 e 2, e 416 bis.1 cod. pen. , inMelendugno, dal 18/02/2021 al 04/03/20212) delitto di cui all'art. 416-bis commi 1, 2, 3, 4, 5 cod. pen., in [OSCURATO:PERSONA] almeno sino al mese di novembre 2021.6) delitto di cui agli artt. 110, 582, 585, comma 1, 628, c. 3 nn. 1, 3 bis, e c. 4,416- bis.1 cod. pen. in Trepuzzi, in data 08-09/09/2019;8) reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 56-629, commi 1 e 2 cod. pen. (in relazioneall'art. 628 cc. 3 n. 1 e 3 cod. pen.), 10, 12, 14 L. n. 497/74 in Trepuzzi, il22/04/2021;9) delitto di cui agli artt. 110,644, commi 1, 3,416 bis.1 cod. pen. in Trepuzzi, il29/04/2021;10) delitto di cui agli artt. 110,644 commi 1, 3, 5 n. 3 e 4, 416 bis.1 cod. pen. inTrepuzzi ed altrove, nel maggio 2021;12) delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 2, 4, 7 Legge 895/67, 416 bis.1cod. pen. in Trepuzzi, il 29/05/2021;14) delitto di cui agli artt. 74 commi 1, 2, 3, 4 D.P.R. 309/90, 416- bis.1 cod. pen.in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Trepuzzi, dal marzo 2021 con permanenza;42) delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73 cc. 1, 6 D.P.R.309/90 inTrepuzzi, il 20/06/20212. Contro l’ordinanza indicata ha presentato ricorso l’imputato, per tramite delproprio difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con cuideduce carenza della motivazione con riguardo al capo 14) ed ai capi 1), 6), 8),9), 10). In particolare, lamenta che: a) con riguardo al reato di associazionefinalizzata al traffico di stupefacenti, gli elementi addotti si limitavano ad «appenadue o tre episodi di spaccio captati mediante trojan informatico»; b) con riguardoai reati di cui ai capi 1), 6), 8), 9), 10) difettava in radice ogni motivazione.3. Su richiesta della difesa si è proceduto a discussione orale in camera di consiglioai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. L’inammissibilità dell’impugnazione discende, in primo luogo, dalla carenza diinteresse.2.1. Secondo quanto evidenziato nel dettaglio dall’esposizione sopra svolta, ilricorso, impugna la motivazione limitatamente ai capi 1), 6), 8), 9), 10), 14). Nullaè dedotto con riguardo ai restanti capi 2), 12), 42).2.2. Rileva allora il non contrastato orientamento secondo cui «(i)n tema diimpugnazioni cautelari, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso percassazione dell'indagato che lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezzain relazione a una soltanto delle imputazioni, nel caso in cui l'eventualeaccoglimento del ricorso non comporterebbe alcun vantaggio per il ricorrente, alquale la misura risulti applicata anche per altri titoli di reato» (Sez. 2, n. 33623del 09/06/2023, Rv. 285265 – 01). Nel caso di specie, appunto, non è apprezzabilené è specificamente dedotto alcun interesse concreto che sostenga l’impugnazionecosì circoscritta in termini inidonei a produrre un concreto vantaggio rispetto allasituazione cautelare, comunque retta dai titoli non aggrediti, tra cui quello di cuial capo 2) per il grave delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.3. Deve osservarsi, comunque, che l’unico motivo articolato, come soprariassunto, è inammissibile in quanto aspecifico e manifestamente infondato.3.1. L’ordinanza impugnata ha dato conto del quadro di gravità indiziaria emersomediante l’indagine avviata, in particolare mediante intercettazioni svolte anchecon captatore informatico, allorché [OSCURATO:PERSONA], storico affiliato alla SacraCorona Unita, già condannato per il reato di cui all'art.416 bis cod. pen., a seguitodi nuova condanna per reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen. e 73-74 d.P.R.309/90, si rendeva latitante dopo che, il 4 gennaio 2021, la Procura Generale dellaRepubblica presso la Corte d'Appello di Taranto, aveva emesso nei suoi confrontil'ordine di esecuzione n. 25/2021 SIEP.3.1.1. Sempre secondo quanto rappresentato nell’ordinanza, le intercettazioniconsentivano di individuare la rete di sostegno alla latitanza del prevenuto,disvelando uno scenario in cui emergeva il ruolo nevralgico svolto da [OSCURATO:PERSONA],il quale, agendo costantemente da tramite, assicurava i contatti tra il [OSCURATO:PERSONA] e gliaccoliti, organizzava i summit, favorendo complessivamente la latitanza delcapoclan. Nello stesso modo il provvedimento ha descritto come, nella medesimasequenza di indagine, era emerso che [OSCURATO:PERSONA] partecipava attivamente aireati fine del clan, in particolare usure, coadiuvando [OSCURATO:PERSONA] e, dopo ildecesso dello stesso, il figlio [OSCURATO:PERSONA], prendendo parte altresì ad azionirepressive in danno delle vittime di usura che tentavano di sottrarsi ai pagamenti.Parallelamente la ricostruzione del provvedimento impugnato ha evidenziato cheDaniele [OSCURATO:PERSONA] rappresentava un anello di raccordo tra il clan [OSCURATO:PERSONA] e gli affiliatitrepuzzini, in particolare [OSCURATO:PERSONA] detto Friculino, tanto che deteneva unarsenale di armi nell'interesse congiunto del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA]. Ciò mentrecollaborava col medesimo [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA] nell'attività di narcotraffico.3.1.2. Con riguardo ai reati associativi oggetto delle imputazioni di cui ai capi 2 (ilreato p.p. dall’art. 416-bis cod. pen., invero nemmeno oggetto di contestazioneda parte della difesa secondo quanto già evidenziato) e 14 (il reato p.p. dall’art.74 d. P.R. 309/90), l’ordinanza di riesame ha in dettaglio rimarcato plurimi indiciconfermativi individuati da: a) condotta tenuta durante lo stato di latitanza delNotaro tesa a favorire i contatti tra il capoclan e gli affiliati; b) raccolta di fondi dalui effettuata presso i sodali su ordine del [OSCURATO:PERSONA] per sostenere economicamente i“fratelli” detenuti; c) la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] aveva anticipato alPapa, proprio in quanto affiliato, la sua intenzione di scrivere una missiva alcapoclan [OSCURATO:PERSONA] mentre questi era latitante al fine di rimarcare il suo vincoloassociativo; d) la detenzione delle armi del clan; e) la partecipazione nelle attivitàdi usura gestite dal clan ed in particolare la partecipazione alla tentata estorsionein danno di [OSCURATO:PERSONA], vittima di usura, per recuperare il denaropreteso dal [OSCURATO:PERSONA]; f) le captazioni che definivano il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] qualecustode delle armi per conto di [OSCURATO:PERSONA], oltre che di [OSCURATO:PERSONA]; g) le risultanzesull’attività di spaccio svolta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] quale stabilefornitore del gruppo di narcotrafficanti capeggiato da [OSCURATO:PERSONA]. L’ordinanza haanche rimarcato come, contrariamente all'assunto difensivo, le captazioni cheafferivano alla posizione dell'indagato fossero numerose e dal contenutoagevolmente comprensibile, anche perché registrate in ambientale, senzal’adozione di codici linguistici criptati. Secondo il Tribunale del riesame, pertanto,si verteva al cospetto di ricco e qualificato compendio indiziario a caricodell'indagato in ordine ai capi 2) e 14) della rubrica.3.1.3. Con riguardo alla base di gravità indiziaria in relazione ai singoli reati fine,a fronte della genericità dei rilievi svolti in quella sede dalla difesa, il Tribunale hamotivato come il nitido significato delle conversazioni intercettate, per lo piùmediante captatore informatico, fosse riscontrata anche dalla perquisizione e dalsuccessivo arresto di [OSCURATO:PERSONA] per detenzione di armi. Ciò mentre leintercettazioni indicavano con estrema chiarezza le transazioni di denaro riferitealle singole forniture di droga. In assenza di specifiche censure, per il resto, ilprovvedimento impugnato ha rinviato a quanto contenuto nella ordinanza geneticain ordine alla ricostruzione in dettaglio dei singoli episodi.3.1.4. In tale sequenza argomentativa, il richiamo dell’ordinanza genetica rilevain particolare a chiarire anche la vicenda dedotta nell’imputazione di cui al capo 6)che, appunto, il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari ricostruisceevidenziando come le intercettazioni avessero messo in luce retrospettivamentela partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla rapina commessa nel settembre 2019 aidanni di un professionista presso la sua abitazione.3.2. La motivazione offerta dal provvedimento impugnato è adeguata e priva deivizi genericamente dedotti nel ricorso.3.2.1. Nella presente sede, del resto, la verifica si circoscrive alla ricorrenza deigravi indizi di colpevolezza, intesi quali elementi a carico, di natura logica orappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementistrutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sé, a provare oltre ognidubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loroconsistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriorielementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempouna qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013,Cardella, Rv. 256657. Cfr. anche Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv.202002-01), comunque capace di resistere alle opposte prospettazioni difensivenella dialettica del procedimento cautelare. In questo quadro, qualora siadenunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimentoemesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi dicolpevolezza, a questa Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione allapeculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se ilgiudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indottoad affermare – ovvero ad escludere - la gravità del quadro indiziario a caricodell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi didiritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (cfr. per tutteSez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828-01).3.2.2. Alla stregua delle premesse poste, l’ordinanza impugnata ha datoidoneamente conto della base cognitiva da cui ha tratto le coerenti inferenze sullagravità indiziaria. Come premesso, a fronte della genericità delle censure svoltegià in sede di riesame, è sufficiente osservare che il provvedimento in rilievo,riaffermata la idoneità delle valutazioni dell’ordinanza genetica, ha rinviato aquesta per la ricostruzione di dettaglio quanto ai reati fine.3.2.3. Si tratta di motivazione che non incorre in alcuna violazione di legge nérisulta apparente. In particolare, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti"de libertate", pur a fronte dell’ampiezza dell’effetto devolutivo nel giudizio diriesame, il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sulfatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice delriesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazionepuò essere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, èinammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su talipunti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fattoaddebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti delgiudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen..(Conf. Sez. 6, n. 3058 del18/08/1992, Rv. 191962 – 01; Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Di, Rv. 279505- 03).3.3. A fronte della motivazione spesa dal provvedimento impugnato, il ricorso siè limitato a dedurre che «non esiste nessuna stabile abituale frequentazione congli altri soggetti indagati» e ad asserire che «la figura del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] risultalambita dalla corposa attività di indagine posta in essere ed interessataesclusivamente dalle poche conversazioni dal contenuto criptico oggetto di attivitàcaptativa ed indicate espressamente nell’ ordinanza applicativa della misura». Sitratta di motivo che risulta, prima ancora che manifestamente infondato,assolutamente generico, in quanto non si confronta in modo dotato di una minimaconcretezza con le argomentazioni offerte nell’ordinanza oggetto di censura.4. Deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Il ricorrente deve esserecondannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della cassa delle ammende.La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 30400/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris