CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 22655/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in calce al controricorso per cassazione- controricorrenti -Numero registro generale 20729/2024Numero sezionale 410/2026Numero di raccolta generale 22655/2026Data pubblicazione 03/07/2026nonché contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- intimati -avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania n. 359/2024,pubblicata il 27/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -nella qualitàdi eredi della defunta signora [OSCURATO:PERSONA]- propongono ricorso percassazione avverso la sentenza n. 359/2024 della Corte d’Appello diCatania, di rigetto del gravame interposto in relazione alla pronunzia Trib.Siracusa del 12/12/2022 di accoglimento della domanda proposta dallesocietà [OSCURATO:PERSONA] consortile a r.l. (già Ecofaber di ScolloCarlo e [OSCURATO:PERSONA] s.s., trasformata in s.r.l. nel 2023) e [OSCURATO:SOCIETA]. d’inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto di donazione di immobilistipulato in favore della suindicata [OSCURATO:PERSONA] dai genitori signoriCorado [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i Romanellipropongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.Resistono con controricorso le società [OSCURATO:PERSONA] a r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.MOTIVI DELLA DECISIONECon il 1° motivo i ricorrenti denunziano violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 100 e 105 c.p.c., 2901, 2902, 2652, 2943 e2947 c.c., in relazione all’art. 360, 1° comma n. 3, c.p.c.Numero registro generale 20729/2024Numero sezionale 410/2026Numero di raccolta generale 22655/2026Data pubblicazione 03/07/2026Si dolgono non essersi dalla corte di merito considerato che lacostituzione del fondo patrimoniale era avvenuta ed era stata trascrittaanteriormente alla notifica dell’atto di citazione e, dunque, anche allatrascrizione della domanda giudiziale di revocatoria che avrebbe assicuratol’effetto prenotativo. Conseguentemente, giammai, le società Ecofaber s.s.e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avrebbero potuto, successivamente, agireesecutivamente sui beni immobili costituiti in fondo patrimoniale.Lamentano che nella specie, inoltre, non era ( e non piùesperibile ) alcuna azione di risarcimento del danno o di restituzione delprezzo di acquisto ( che non vi è mai stato in quanto trattavasi didonazione ) perché ampiamente prescritte. Il fatto lesivo ( cioè lacostituzione in fondo patrimoniale che pregiudicava il diritto delle parti asoddisfarsi mediante le azioni di cui all’art. 2902 c.c. ) si era verificato,infatti, nell’anno 2010 e, dunque, nessuna azione risarcitoria o direstituzione del prezzo ( mai versato perché si trattava di donazione )poteva essere utilmente proposta .Si dolgono non essersi dalla corte di merito considerato che l’espressione codicistica dell’interesse ad agire è generalmente intesanella realizzazione attraverso una pretesa giudiziale, di u risultato utile eapprezzabile, non altrimenti conseguibile che con l’intervento delgiudice , sicché l’ impugnata decisione della Corte d’Appello diCatania è palesemente errata nella parte in cui la stessa Corte territorialeha ritenuto utilmente proponibili azioni che, invero, non lo erano .Numero registro generale 20729/2024Numero sezionale 410/2026Numero di raccolta generale 22655/2026Data pubblicazione 03/07/2026stata trascritta anteriormente alla notificazione dell’atto di citazionein 1° grado, sicché le odierne ricorrenti non avrebbero potuto agireesecutivamente.Con il 2° motivo denunziano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1° comma nn. 4e 5, c.p.c.Si dolgono dell’ omesso esame degli atti di causa e delle relativeeccezioni sollevate dalla odierna ricorrente con l’atto di appello .Lamentano che dalle note di trascrizione versate in atti e dallaispezione ipotecaria, infatti, risultava pacificamente che nessun effettoprenotativo si era mai verificato perché il fondo patrimoniale era statocostruito e trascritto prima della notifica della domanda giudiziale direvoca .I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessisono inammissibili.Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione delrequisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c.I ricorrenti non riportano invero debitamente nel ricorso gli atti e idocumenti del giudizio di merito posti a base delle mosse censure ( es., la notifica dell’atto di citazione , la trascrizione della domandagiudiziale di revocatoria , la azione di risarcimento del danno o direstituzione del prezzo di acquisto , la costituzione in fondopatrimoniale , l’ atto di citazione delle società Ecofaber s.s. e [OSCURATO:SOCIETA]. , la comparsa di costituzione dei ricorrenti nel giudizio diprimo grado , la nota di trascrizione dell’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA],registrato i giorno 08/07/2010, trascritto il 09/07/2020 ai nn. 16223 e10976, di costituzione del fondo patrimoniale , gli atti di causa , le eccezioni solevate dalla odierna ricorrente con l’atto di appello , leNumero registro generale 20729/2024Numero sezionale 410/2026Numero di raccolta generale 22655/2026Data pubblicazione 03/07/2026 note di trascrizione versate in atti , l’ ispezione ipotecaria ) esenza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativaindividuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento delprocesso inerente alla documentazione, come pervenuta presso la CorteSuprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, conprecisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o inquello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (pure ) in sede di giudizio di legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937;Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, piùrecentemente, Cass., 17/1/2023, n. 1199 ), la mancanza anche di unasola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile ( v. Cass., Sez.Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701 ).A tale stregua non deducono le formulate censure in modo darenderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso.Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche,non seguite da alcuna dimostrazione ( v. già Cass., 21/8/1997, n. 7851 ).E' al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti diformazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vannoindefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo,rilevando ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità delricorso, assumendo pregiudiziale e prodronnica rilevanza ai fini del vagliodella relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane al giudiceimprescindibilmente precluso.Senza sottacersi, avuto in particolare riguardo al 1° motivo, che gliodierni ricorrenti omettono invero ( anche ) di indicare quando e comeabbiano investito il giudice di prime cure e quindi il giudice del gravamedell'asseritamente dedotta eccezione di prescrizione.Emerge dunque evidente, a tale stregua, come gli odierni ricorrentiinammissibilmente prospettino in realtà una rivalutazione del merito dellaNumero registro generale 20729/2024Numero sezionale 410/2026Numero di raccolta generale 22655/2026Data pubblicazione 03/07/2026vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Cortedi legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie ( inparticolare della documentazione acquisita in atti ), laddove solamente algiudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e atale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza,scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare ifatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, nonpotendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell'intera vicendaprocessuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui ilgiudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel qualepossano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema diCassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al finedi pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi ( cfr. già Cass.,14/3/2006, n. 5443 ).Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore delle controricorrenti società [OSCURATO:PERSONA] consortilea r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., seguono la soccombenza.Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese delgiudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimisvolto attività difensiva. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidalepagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida incomplessivi euro 8.200,00 (di cui euro 8.000,00 per onorari), oltre aspese generali ed accessori di legge, in favore delle controricorrentisocietà [OSCURATO:PERSONA] consortile a r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Numero registro generale 20729/2024Numero sezionale 410/2026Numero di raccolta generale 22655/2026Data pubblicazione 03/07/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R.n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il30 gennaio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]