CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11472/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'inammissibilità; in subordine per il rigetto. Deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza con cui il G.O.T. del tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], articolazione di Caserta, in data 9.2.2028, aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di lesioni personali aggravate e porto di un bastone, in rubrica ascrittigli, da un lato, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 4, I. n. 110 del 1975, perché estinto per prescrizione, dall'altro condannava il Magliocca alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA], in relazione al concorrente reato di lesioni personali volontarie. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge processuale, con riferimento agli artt. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., 582, co. 1, c.p.p., in quanto, da un lato, l'atto di appello del pubblico ministero andava depositato non presso il tribunale di S.M. [OSCURATO:PERSONA], come avvenuto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma presso l'allora articolazione territoriale di Caserta del medesimo tribunale, cui apparteneva il giudice del provvedimento impugnato in appello, articolazione che aveva un autonomo registro delle impugnazioni; dall'altro, dai timbri apposti all'atto di appello, depositato in entrambe le sedi giudiziarie, non è dato individuare la qualifica del soggetto che ha materialmente provveduto al deposito e, con riferimento al timbro di deposito del 12.6.2018, recante l'intestazione relativa all'articolazione territoriale di Caserta, nemmeno la sottoscrizione del cancelliere ricevente, a differenza del timbro apposto il 6.6.2018 all'atto depositato presso il tribunale di S.M. [OSCURATO:PERSONA]; 2) violazione di legge processuale in ordine agli artt. 591, co. 1, lett. a), 568, co. 4, lett. c), c.p.p., in quanto, con riferimento ai secondi motivi di appello del pubblico ministero e della parte civile, praticamente identici, va rilevata una totale carenza di interesse all'impugnazione, in quanto finalizzati unicamente a correggere una formula assolutoria ritenuta irrituale, dunque a conseguire un effetto più favorevole per l'imputato, mentre, in relazione ai primi motivi di appello di entrambe le suddette parti, se ne eccepisce non solo la genericità, ma anche la contraddittorietà, in quanto con tali motivi si denunciano la carenza assoluta di motivazione e, al tempo stesso, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione medesima; 3) violazione di legge processuale, in ordine agli artt. 604, co. 4, 546, co. 3 e 125, co. 3, c.p.p., in quanto il giudice di secondo grado, pur rilevando l'assoluta mancanza di motivazione della sentenza impugnata, ha ritenuto di integrare la motivazione mancante, all'esito della disposta rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, laddove, rilevata la totale mancanza della motivazione, avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 604, co. 4, c.p.p., dichiarare la nullità della sentenza di primo grado e restituire gli atti al tribunale per un nuovo giudizio, ai sensi dell'art. 604, co. 8, c.p.p.; 4) vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali, con particolare riferimento alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e della moglie di quest'ultimo [OSCURATO:PERSONA], portatori di interessi economici al risarcimento dei danni, in relazione alle quali la corte territoriale ha omesso di fornire adeguata risposta ai rilievi difensivi volti a evidenziarne le numerose contraddizioni, laddove il giudice di appello non ha utilizzato lo stesso metro di giudizio per valutare le dichiarazioni dei testi della difesa Cirelli e Cioffi, senza tacere l'omessa considerazione da parte della corte territoriale del contenuto del verbale redatto dai sanitari del 118, che, intervenuti nell'immediatezza dei fatti, non hanno riscontrato nella persona offesa le condizioni fisiche rappresentate dai testi dell'accusa, con particolare riferimento alla fuoriuscita di sangue, risultando del tutto illogica la motivazione della sentenza oggetto di ricorso laddove afferma come non sia credibile ritenere che il Mavino abbia aggredito per primo l'imputato, in ragione della sua età avanzata ovvero del fatto che il Magliocca non abbia atteso l'arrivo dell'autoambulanza e delle forze dell'ordine, nel frattempo allertati, e ancora sol perché ha proposto querela contro il Mavino solo dopo dieci giorni dal verificarsi del fatti. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 4. Manifestamente infondato appare il primo motivo di ricorso. Giova al riguardo evidenziare che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità in un condivisibile arresto, le parti impugnanti, sia quella pubblica sia quella privata, possono documentare la tempestività del deposito dell'atto di impugnazione solo attraverso il timbro di deposito apposto dall'ufficio ricevente che, avendo natura pubblicistica, fa fede sino a querela di falso della tempestività e della ritualità del deposito (cfr. Sez. 2, n. 45402 del 02/07/2018, Rv. 275510). Sotto altro profilo, va evidenziato che secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, l'inammissibilità dell'impugnazione per l'inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 582, c.p.p., sussiste solamente se vi sia concreta incertezza sulla legittima provenienza dell'atto dal soggetto titolare del relativo diritto (cfr. Sez. 6, n. 57871 del 18/09/2018, Rv. 274944; Sez. 1, n. 17549 del 12/01/2021, Rv. 281220)). In applicazione di tale principio la Suprema Corte ha escluso l'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero sul presupposto che l'atto di impugnazione recava l'intestazione della Procura della Repubblica e la sottoscrizione dei magistrati di tale ufficio, sicché doveva ritenersi certa la provenienza dell'atto ed irrilevante la mancata annotazione del nominativo della persona fisica che materialmente aveva provveduto al deposito in cancelleria (cfr. la già citata Sez. 6, n. 57871 del 18/09/2018, Rv. 274944). Quanto al tema dell'ufficio ricevente, si osserva che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità con costante orientamento, è ammissibile l'impugnazione del provvedimento emesso dal tribunale in sezione distaccata che sia presentata presso la cancelleria della sede principale, in quanto la sezione distaccata costituisce una semplice articolazione interna dell'ufficio unico da cui dipende, sicché, ai fini della verifica della tempestività della proposizione del giudizio d'appello, deve aversi riguardo alla data di deposito dell'atto di impugnazione presso la sede centrale del tribunale, non avendo alcuna rilevanza la successiva data in cui tale atto è recapitato presso la sede distaccata (cfr. Sez. 1, n.22052 del 06/04/2011, Rv. 250230; Sez. 4, n. 24595 del 06/02/2014, Rv. 262231). Applicando tali principi alla fattispecie in esame risultano manifestamente infondati i rilievi difensivi. Lo stesso ricorrente, invero, riconosce che il G.O.T. di Caserta, come indicato nella sentenza oggetto di ricorso, è un'articolazione del tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che in quanto tale l'impugnazione del pubblico ministero andava presentata presso la sede centrale del tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], come effettivamente avvenuto in data 6.6.2018. Nessun dubbio, poi, sussiste sulla provenienza dell'impugnazione dal soggetto titolare del relativo potere, in quanto l'atto di appello del pubblico ministero reca l'intestazione della procura della Repubblica presso il tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], la sottoscrizione della persona fisica del pubblico ministero appellante e la data di deposito dell'appello presso la segreteria del pubblico ministero, sicché appare del tutto irrilevante l'individuazione del soggetto che ha materialmente provveduto al deposito, essendo sufficiente al riguardo l'apposizione del relativo timbro, recante, come sottolineato dallo stesso ricorrente, la sottoscrizione de cancelliere ricevente (che, peraltro, ove mancante, avrebbe dato vita, in presenza del timbro, a una mera irregolarità amministrativa: cfr. Sez. 5, n. 34638 del 23/04/2008, Rv. 241348). 5. Irrilevante e del tutto generica appare la seconda censura, in quanto il pubblico ministero e la parte civile hanno comunque chiesto la condanna dell'imputato, articolando specifiche doglianze sul percorso motivazionale seguito dal giudice di primo grado nel pervenire all'assoluzione del Magliocca. 6. Manifestamente infondato deve ritenersi il motivo sintetizzato sub n. 3), in quanto, come affermato da tempo con insegnamento assolutamente costante dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di difetto di motivazione della decisione di primo grado, il giudice di secondo grado non può dichiarare la nullità della prima pronuncia ma deve decidere, sanandone i difetti e le mancanze, in quanto la carenza di motivazione della sentenza di primo grado non integra uno dei casi di nullità del giudizio espressamente sanciti dall'art. 604, c.p.p., (cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 4490 del 03/11/1992, Rv. 192430; Sez. 2, n. 19246 del 30/03/2017, Rv. 270070). 7. In ordine all'ultimo motivo di ricorso, infine, il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal menzionato ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. La corte territoriale, infatti, dopo avere correttamente proceduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, attraverso una nuova assunzione delle prove dichiarative assunte nel giudizio di primo grado, ha fondato la sua decisione su di una ponderata valutazione delle risultanze processuali, condotta in puntuale confronto con la motivazione del giudice di primo grado, conformemente ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di "motivazione rafforzata" (cfr. Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, Rv. 278056). In particolare, il giudice di appello ha valorizzato le dichiarazioni accusatorie della persona offesa Mavino e della moglie di quest'ultimo, [OSCURATO:PERSONA], al tempo stesso confutando, con motivazione affatto manifestamente illogica o contraddittoria, il contributo alla ricostruzione dei fatti fornito dall'imputato e dai testi della difesa, Cioffi e Cirelli. La corte territoriale, inoltre, con logico argomentare, ha evidenziato come le lesioni patite dalla persona offesa ("trauma cranico non commotivo, frattura della parte anteriore e posterolaterale del seno mascellare di destra e della parte anteriore e posteriore del seno mascellare di sinistra ed infrazione delle ossa nasali, giudicate guaribili in giorni 30") fossero di gravità tale da risultare del tutto incompatibili, sia con la dinamica dei fatti descritta dall'imputato e dalla teste Cioffi, con cui era stata rappresentata una semplice caduta accidentale del Mavino, peraltro, secondo la Cioffi, avvenuta di schiena e non di faccia, "con assoluta inspiegabilità delle lesioni riportate dalla persona offesa al naso e alla mascella", rilevava il giudice di secondo grado ancora una volta con logico argomentare, sia con l'ipotesi che i colpi siano stati inferti dal Magliocca a mani nude e non utilizzando un'arma impropria, dalla capacità contundente (cfr. pp. 3-10 della sentenza oggetto di ricorso).In conclusione, dunque, è possibile affermare che la corte territoriale ha fatto buon governo del consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, costituente "diritto vivente", secondo cui dichiarazioni accusatorie della persona offesa, costituita parte civile possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non trovando applicazione nei confronti della persona offesa le regole di valutazione della prova dettate dall'art. 192, comma 3, c.p.p., previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che, peraltro, deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cfr. Cass., sez. un., 19/07/2012, n. 41461, P.M., rv. 253214), senza tacere che, come si è detto, nel caso in esame sono stati individuati anche riscontri oggettivi al narrato della parte civile nelle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], presente all'aggressione in danno del marito, e nel contenuto della documentazione sanitaria, attestante la gravità delle lesioni patite dal Mavino. 8. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000), nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 4000,00, oltre accessori di legge P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato, alla rifusione delle