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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 giugno 2023

Cassazione n. 29483/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con l'unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] -dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 291-bis comma 1 e 291-ter comma 2 lettera d) D.P.R. 43/1973 - deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen.; Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato; il trattamento sanzionatorio è, infatti, sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

Invero, il giudice di merito ha argomentato il diniego di concessione delle invocate circostanze attenuanti generiche in ragione dell'assenza di elementi positivi valutabili a tal fine, ritenendo, al contrario, che, sulla base del quantitativo rilevante di tabacco e dei precedenti penali che risultano a carico del ricorrente, la pena sia congrua e proporzionata (cfr. pagg. 1 e 2); Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con l'unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] -dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 291-bis comma 1 e 291-ter comma 2 lettera d) D.P.R. 43/1973 - deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen.; Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato; il trattamento sanzionatorio è, infatti, sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Invero, il giudice di merito ha argomentato il diniego di concessione delle invocate circostanze attenuanti generiche in ragione dell'assenza di elementi positivi valutabili a tal fine, ritenendo, al contrario, che, sulla base del quantitativo rilevante di tabacco e dei precedenti penali che risultano a carico del ricorrente, la pena sia congrua e proporzionata (cfr. pagg. 1 e 2); Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 29483/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris