CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021
Cassazione n. 43179/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna in data 18 aprile 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia e al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile, avendolo riconosciuto colpevole del delitto lesioni gravi, commesso in Ravenna il 4 giugno 2016 in danno di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta ed applicata a suo carico la contestata recidiva, reiterata, specifica ed infraquinquennale. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando, con un solo motivo, la violazione dell'art. 99 cod.pen. e il vizio di motivazione in punto di conferma dell'applicazione della recidiva, siccome contestata, per essere, quella resa dalla Corte territoriale, non conforme a diritto, quanto alla specifica indicazione degli elementi fattuali concretamente significativi dell'essere il nuovo fatto criminoso espressione della sua più accentuata capacità a delinquere e della sua maggiore pericolosità sociale - segnatamente, con riguardo alla natura e al tempo di commissione dei reati della stessa indole precedentemente commessi, risalenti al 2006 -, ed acriticamente reiterativa delle argomentazioni sul punto sviluppate dai Tribunale. 3. Con memoria in data 3 novembre 2021, il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile e che siano liquidate le spese del grado. 4. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il vizio dedotto risulta non consentito nel giudizio di legittimità. Invero, la motivazione esibita dalla Corte territoriale in punto di conferma dell'applicazione all'imputato della contesta recidiva risulta in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudìce di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Marciano', Rv. 251690, essendo state adeguatamente indicate le ragioni per le quali la commissione del nuovo delitto da lui posto in essere, caratterizzato da «un'immotivata e violentissima aggressione di un soggetto inerme, cui sono state cagionate gravi conseguenze», è stata considerata espressione della maggiore riprovevolezza della sua condotta e della sua più accentuata pericolosità sociale: segnatamente, avendo verificato il giudice di merito che il nuovo illecito costituiva l'epifenomeno di una dimestichezza con il crimine già comunque dimostrata dal Gibini con la realizzazione dei fatti di cui ai precedenti annoverati a suo carico, quantomeno quelli specifici e più gravi. Si tratta, dunque, di accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità. 4. Alla stregua di quanto detto, s'impone la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Nulla è dovuto alla parte civile, non avendo titolo per interloquire su questione rilevante solo agli effetti penali. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Nulla è dovuto alla parte civile. Così deciso il 10 novembre 2021 Il P