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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 settembre 2023

Cassazione n. 15257/2024

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 239-2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al ricorso e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al controricorso e con domicilio digitale eletto presso l’ indirizzo di posta elettronica [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente– e [OSCURATO:PERSONA],in persona del Sindaco pro tempore -intimato– avverso la sentenza n. 3541/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CAMPANIA, depositata il 9/7/2020 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28 / 5/ 20 24 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva parzialmente accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 2780/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno in rigetto del ricorso proposto dall’associazione avverso avvisi di accertamento IMU 2013 e 2014, emesso e notificato dalla società ricorrente per conto del Comune di [OSCURATO:PERSONA]; la contribuente resiste con controricorso ed ha infine depositato memoria difensiva, il Comune è rimasto intimato; con ordinanza interlocutoria, emessa in data 22/9/2023, il Collegio ha rinviato la causa a nuovo ruolo rilevando che dall’esame della documentazione, prodotta da parte controricorrente, relativamente all’accordo tra quest’ultima e la ricorrente, emergeva che l’accordo in oggetto recava unicamente la sottoscrizione dell a ricorrente e della controricorrente, che tale accordo era «sottoposto all’approvazione dell’Amministrazione», che «la definizione del procedimento si ... (sarebbe)... perfezion(ata)... unicamente con il versamento delle nuove somme dovute», e che era quindi necessario che fossero forniti chiarimenti al riguardo, depositando relativa documentazione attestazione l’intervenuta accettazione dell’accordo conciliativo da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e l’integrale versamento delle somme ivi previste a suo carico; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione di norme di diritto (artt.112, 115 e 116 cod. proc. civ., art. 11 preleggi, art. 3 legge n. 212/2000, art. 52 e ss. d.lgs. n. 504/1992) per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente accolto l’appello della contribuente affermando quanto segue: «La delibera comunale prevede altresì una riduzione del 65% del valore in mancanza dei piani attuativi.

Consegue che il valore determinato dal Comune … deve essere più correttamente ridotto del 65%; si ottiene così un valore imponibile ai fini IMU…»;

1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazionedegli art t . 112, 115, 116 e 342 cod. proc. civ., degli artt. 22 e 53 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 16 bis, comma 4, d.lgs. n. 119/2018, per avere la Commissione tributaria regionale omesso di pronunciarsi sull’eccepita inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. e dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992 e per avere omesso di dichiarare l’inammissibilità dell’appello in conseguenza del deposito dell’atto di gravame in forma cartacea, in luogo di quella telematica prescritta dall’art. 16 bis, comma 4, d .Lgs. n. 119/2018;

2.1. va preliminarmente dato atto che la ricorrenteha depositato, in data 17/10/2023 e 18/10/2023, nota difensiva, con allegata documentazione, attestante «l’intervenuta conciliazione ex art. 48 D.lgs 546/92 tra ...[OSCURATO:PERSONA] ed i suoi congiunti, con l’Ente e la concessionaria per la riscossione [OSCURATO:PERSONA] srl in relazione agli avvisi di accertamento n. 75 e 1285 relativi ad IMU 2013 e 2014, per i quali è stato provveduto all’emissione di avvisi di rettifica in data 01.02.2022», ed ha prodotto copia degli avvisi di accertamento, in rettifica, emessi dall’ente impositore in sostituzione degli atti originariamente notificati, ed impugnati dalla contribuente, del previsto piano di rateazione e dei relativi pagamenti;

2.2. ciò posto, la conciliazione giudiziale prevista dall'art. 48, sia nel testo originario che in quello risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 419, della legge n. 311 del 2004, è prevista unicamente per il primo ed il secondo grado di giudizio, e non anche per la fase di cassazione, essendo esclusi, in tale grado, gli accertamenti di fatto previsti dall’art. 48 ss. d.lgs. n. 546/1992;

2.3. a seguito dell’annullamento in autotutela degli atti impugnati, tuttavia,non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (cfr. Cass. n. 19845 del 2019), cosicché la materia del contendere è cessata, con effetto estintivo sull'intero giudizio in ragione della previsione di cui all'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992 (cfr. Cass. n. 6068/2022, Cass. n. 9753/2017, Cass. n. 19533/2011);

2.4. pertanto, per effetto della cessazione della materia del contendere in questo caso deve espressamente disporsi la rimozione della sentenza emessa oramai non più attuale, perché inidonea a regolare il rapporto fra le parti (cfr. Cass. n. 9753/2017, Cass. n. 19533/2011);

3. va conseguentemente dichiarata la cassazione senza rinvio della decisione originariamente impugnata;

4. le spese dell’intero giudizio possono essere integralmente compensate, come richiesto dalla controricorrente nella memoria difensiva ex art. 378 cod. proc. civ. depositata in data 31/7/2023;

5. ai sensi dell'art. 13,comma 1 - quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si deve dare atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, atteso che il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 21 dicembre 2012, n. 228, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, ossia con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, laddove in questo caso l'adottanda declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta, come si è osservato, la rimozione della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo fra le parti (cfr. Cass., Sez.

U., n. 8980/2018) P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere; cassa senza rinvio la sentenza impugnata; dichiara compensate le spese processuali dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 239-2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al ricorso e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al controricorso e con domicilio digitale eletto presso l’ indirizzo di posta elettronica [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente– e [OSCURATO:PERSONA],in persona del Sindaco pro tempore -intimato– avverso la sentenza n. 3541/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CAMPANIA, depositata il 9/7/2020 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28 / 5/ 20 24 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva parzialmente accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 2780/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno in rigetto del ricorso proposto dall’associazione avverso avvisi di accertamento IMU 2013 e 2014, emesso e notificato dalla società ricorrente per conto del Comune di [OSCURATO:PERSONA]; la contribuente resiste con controricorso ed ha infine depositato memoria difensiva, il Comune è rimasto intimato; con ordinanza interlocutoria, emessa in data 22/9/2023, il Collegio ha rinviato la causa a nuovo ruolo rilevando che dall’esame della documentazione, prodotta da parte controricorrente, relativamente all’accordo tra quest’ultima e la ricorrente, emergeva che l’accordo in oggetto recava unicamente la sottoscrizione dell a ricorrente e della controricorrente, che tale accordo era «sottoposto all’approvazione dell’Amministrazione», che «la definizione del procedimento si ... (sarebbe)... perfezion(ata)... unicamente con il versamento delle nuove somme dovute», e che era quindi necessario che fossero forniti chiarimenti al riguardo, depositando relativa documentazione attestazione l’intervenuta accettazione dell’accordo conciliativo da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e l’integrale versamento delle somme ivi previste a suo carico; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione di norme di diritto (artt.112, 115 e 116 cod. proc. civ., art. 11 preleggi, art. 3 legge n. 212/2000, art. 52 e ss. d.lgs. n. 504/1992) per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente accolto l’appello della contribuente affermando quanto segue: «La delibera comunale prevede altresì una riduzione del 65% del valore in mancanza dei piani attuativi. Consegue che il valore determinato dal Comune … deve essere più correttamente ridotto del 65%; si ottiene così un valore imponibile ai fini IMU…»; 1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazionedegli art t . 112, 115, 116 e 342 cod. proc. civ., degli artt. 22 e 53 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 16 bis, comma 4, d.lgs. n. 119/2018, per avere la Commissione tributaria regionale omesso di pronunciarsi sull’eccepita inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. e dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992 e per avere omesso di dichiarare l’inammissibilità dell’appello in conseguenza del deposito dell’atto di gravame in forma cartacea, in luogo di quella telematica prescritta dall’art. 16 bis, comma 4, d .Lgs. n. 119/2018; 2.1. va preliminarmente dato atto che la ricorrenteha depositato, in data 17/10/2023 e 18/10/2023, nota difensiva, con allegata documentazione, attestante «l’intervenuta conciliazione ex art. 48 D.lgs 546/92 tra ...[OSCURATO:PERSONA] ed i suoi congiunti, con l’Ente e la concessionaria per la riscossione [OSCURATO:PERSONA] srl in relazione agli avvisi di accertamento n. 75 e 1285 relativi ad IMU 2013 e 2014, per i quali è stato provveduto all’emissione di avvisi di rettifica in data 01.02.2022», ed ha prodotto copia degli avvisi di accertamento, in rettifica, emessi dall’ente impositore in sostituzione degli atti originariamente notificati, ed impugnati dalla contribuente, del previsto piano di rateazione e dei relativi pagamenti; 2.2. ciò posto, la conciliazione giudiziale prevista dall'art. 48, sia nel testo originario che in quello risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 419, della legge n. 311 del 2004, è prevista unicamente per il primo ed il secondo grado di giudizio, e non anche per la fase di cassazione, essendo esclusi, in tale grado, gli accertamenti di fatto previsti dall’art. 48 ss. d.lgs. n. 546/1992; 2.3. a seguito dell’annullamento in autotutela degli atti impugnati, tuttavia,non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (cfr. Cass. n. 19845 del 2019), cosicché la materia del contendere è cessata, con effetto estintivo sull'intero giudizio in ragione della previsione di cui all'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992 (cfr. Cass. n. 6068/2022, Cass. n. 9753/2017, Cass. n. 19533/2011); 2.4. pertanto, per effetto della cessazione della materia del contendere in questo caso deve espressamente disporsi la rimozione della sentenza emessa oramai non più attuale, perché inidonea a regolare il rapporto fra le parti (cfr. Cass. n. 9753/2017, Cass. n. 19533/2011); 3. va conseguentemente dichiarata la cassazione senza rinvio della decisione originariamente impugnata; 4. le spese dell’intero giudizio possono essere integralmente compensate, come richiesto dalla controricorrente nella memoria difensiva ex art. 378 cod. proc. civ. depositata in data 31/7/2023; 5. ai sensi dell'art. 13,comma 1 - quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si deve dare atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, atteso che il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 21 dicembre 2012, n. 228, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, ossia con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, laddove in questo caso l'adottanda declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta, come si è osservato, la rimozione della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo fra le parti (cfr. Cass., Sez. U., n. 8980/2018) P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere; cassa senza rinvio la sentenza impugnata; dichiara compensate le spese processuali dell’intero giudizio. Così deciso in Roma, nella