CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 aprile 1952
Cassazione n. 30318/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/04/1952 avverso l'ordinanza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del Tribunale di Pavia divenuta irrevocabile il 3 dicembre 2018, per il mancato adempimento dell'obbligo al quale era stato subordinato il beneficio, consistente nel pagamento delle somme di cui alla provvisionale disposta in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per l'importo di euro 15.000 ciascuna. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] lamentando erronea applicazione dell'art. 168 cod. pen. in relazione all'art. 165 cod. pen., per non essere stata riconosciuta l'impossibilità di adempiere all'obbligo imposto, a fronte della restituzione alle controparti prima del giudizio della somma di euro 180.000 e delle oggettive condizioni di indisponibilità economica nel periodo successivo alla condanna, in cui non sono intervenuti atti di volontaria sottrazione all'obbligo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. La motivazione del provvedimento ha correttamente richiamato, a supporto della decisione adottata, i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di verifica da parte del giudice dell'esecuzione dei presupposti della revoca della sospensione condizionale, in ragione della la violazione degli obblighi imposti con la decisione, con sentenza divenuta irrevocabile, emessa in sede di cognizione. Come al riguardo rilevato da questa Corte, l'impossibilità di adempiere che può essere considerata in sede di esecuzione ai fini della non operatività della revoca del beneficio, deve essere non solo specificatamente comprovata e assoluta, ma anche incolpevole, cioè non deve dipendere da cause imputabili alla volontà del condannato, seppure risalenti ad epoca antecedente alla concessione della sospensione condizionale (Sez. 3, n. 30402 del 8/4/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 267330). Quest'ultima precisazione trova ragione nella considerazione che le condizioni precedenti rientrano nella materia caduta sotto l'esame del giudice della cognizione che ha posto la condizione dell'adempimento, sicché se già note alla parte debbono dedursi nel giudizio di cognizione, non essendo possibile invocare solo in seguito, in sede di esecuzione, la rivisitazione della statuizione irrevocabile, per negare gli originari presupposti della condizione in assenza di sopravvenienze. La decisione resa in sede di cognizione a fronte di un'attuale impossibilità di adempiere non esclude che nel prosieguo questa possa essere superata e che comunque il condannato possa dare concretamente prova di volerla superare. In tale ambito i fatti successivi potranno ugualmente consentire di ritenere in sede di esecuzione l'operatività del beneficio, laddove però il condannato abbia dimostrato di avere fatto tutto il possibile per rimuovere gli ostacoli pregressi. Le valutazioni in proposito del giudice dell'esecuzione ai fini dell'esclusione delle condizioni della revoca, che restano sempre incentrate sulla verifica delle sopravvenienze, potranno valorizzare specifici e comprovati comportamenti rivolti a rendere attuabile l'adempimento dell'obbligo quantomeno in parte, ma non potranno limitarsi a recepire deduzioni sull'originaria impossibilità di adempiere.3. Le doglianze mosse si oppongono all'applicazione di tali principi così come risulta recepita dalla decisione impugnata, facendo riferimento semplicemente alla indisponibilità di certe somme da destinare al risarcimento e svolgendo altri rilievi in ordine alle azioni esecutive pregresse che risultano meramente confutativi delle considerazioni di merito che hanno ricollegato tali azioni esecutive - e pertanto l'indisponibilità attuale delle somme rimaste vincolate - ai comportamenti volontari del condannato, in quanto conseguenza dei debiti causati dalle sue attività illecite. Né, del resto, possono assumere rilevanza le mere asserzioni in ordine alla restituzione alle parti offese prima del giudizio di una parte delle somme, che può avere consentito soltanto di determinare la provvisionale nella misura inferiore corrispondente agli importi al cui pagamento è stato condizionato il beneficio. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, le doglianze mosse risultano destituite di fondamento e il ricorso deve essere pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese