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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 luglio 1983

Cassazione n. 07652/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 28/07/1983 avverso la sentenza del 08/09/2021 del TRIBUNALE di SAVONA\data_av-vise-altelDdrti;\ - udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Savona ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su sua richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 10 mesi e 10 giorni di reclusione e 1.400 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l'erronea qualificazione giuridica del fatto ascrittogli, che non era stata adeguatamente giustificata dal Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato.

Deve rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la

I. 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti — come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017.

Nel caso in esame il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma solo, peraltro del tutto genericamente e in modo assertivo, l'errata qualificazione giuridica del fatto, che ricorre, però, quando si denunci un errore manifesto e tale, quindi, da far ritenere che vi sia stato un indebito accordo non sulla pena ma sul reato, che è da escludere, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, qualora la diversa qualificazione presenti oggettivi margini di opinabilità (Sez. 3, n. 44278 del 23/10/2007, Benha, Rv. 238286; Sez. 6, n. 45688 del 20/11/2008, Bastea, Rv. 241666; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 02/04/2013, Bisignani, Rv. 254865), mentre nel caso in esame il ricorrente si è limitato solamente a prospettarla senza altro aggiungere, con la conseguente manifesta infondatezza del ricorso.

Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 28/07/1983 avverso la sentenza del 08/09/2021 del TRIBUNALE di SAVONA\data_av-vise-altelDdrti;\ - udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Savona ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su sua richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 10 mesi e 10 giorni di reclusione e 1.400 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l'erronea qualificazione giuridica del fatto ascrittogli, che non era stata adeguatamente giustificata dal Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. Deve rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la I. 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti — come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. Nel caso in esame il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma solo, peraltro del tutto genericamente e in modo assertivo, l'errata qualificazione giuridica del fatto, che ricorre, però, quando si denunci un errore manifesto e tale, quindi, da far ritenere che vi sia stato un indebito accordo non sulla pena ma sul reato, che è da escludere, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, qualora la diversa qualificazione presenti oggettivi margini di opinabilità (Sez. 3, n. 44278 del 23/10/2007, Benha, Rv. 238286; Sez. 6, n. 45688 del 20/11/2008, Bastea, Rv. 241666; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 02/04/2013, Bisignani, Rv. 254865), mentre nel caso in esame il ricorrente si è limitato solamente a prospettarla senza altro aggiungere, con la conseguente manifesta infondatezza del ricorso. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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