CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 09832/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 27 / 03/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 27408 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 27408del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: SBLRRT 61T17 F205C ) rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: DFL CLD68L23 E463J ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].(C.F.: 0290170240), in persona dell’am- ministratore unico,legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63S13 L840K) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2015/2022, pubblicatain data 22 settembre 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 27 marzo 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione presso terzi promosso nei suoi confronti dalla [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], a seguito dell’assegnazione delle somme pigno- rate, ha proposto una opposizione esecutiva che è stata Ric. n. 27408/2022 –Sez. 3 – A d. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 qualificata in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. e rigettata dal Tribunale di Vicenza. La Corte d’appello di Veneziaha dichiarato inammissibile l’ap- pello del Sibilia. Ricorre il Sibilia, sulla base di un unicomotivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazione di leggeex art. 360 n. 3 c.p.c. in riferimento agli artt.615, 617 cpc, L. 3/12 . Nullità del procedimento ex art. 360 n. 4 cpc. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1 n. 5) c.p.c.. Quanto alla motivazione apparente, per- plessa ed incomprensibile sul punto dei motivi di opposizione svolti e della possibilità di sospensione in pendenza di proce- dura di composizione della crisi». Ilricorrente deduce che la corte d’appello non avrebbe deciso sui motivi di merito posti a base del proprio gravame ed espone le ragioni per le quali tali motivi, a suo dire, sarebbero da rite- nere fondati.Sostiene che l’omessa statuizione sui predetti mo- tivisi risolverebbe in un « c.d. assorbimento improprio, censu- rabile di per sé, che si verifica allorquando il giudice del merito, chiamato a pronunciarsi su una pluralità di domande formulate, statuisca solo sulla prima e la rigetti sulla base di un argomento “preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra considera- zione”, ritenuto idoneo a giustificare anche il rigetto della su- bordinata». Ric. n. 27408/2022 –Sez. 3 – A d. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 Il ricorso è inammissibile, ancor prima che manifestamente in- fondato. 1.1 È pregiudiziale ed assorbente di ogni altra questione (ivi incluse quelle relative alla regolare instaurazione del contrad- dittorio, anche nel giudizio di merito, e quelle relative alla legit- timazione del ricorrente, sollevate dalla società controricor- rente) il rilievo che le censure formulate dal ricorrente non col- gono adeguatamente l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata. La corte d’appello non ha esaminato nel merito il gravame pro- posto dal Sibilia, avendo rilevato che la sua opposizione era stata espressamente qualificata dal giudice di primo grado come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., che tale qualificazione non era stata, in effetti, neanche oggetto di specifiche censure e che, pertanto, la relativa sentenza non era appellabile, ma esclusivamente soggetta a ricorso straordi- nario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., in base all’art.618 c.p.c.. Non vi è pertanto stato né l’”assorbimento improprio”dedotto dal ricorrente, né una decisione solo in ordine ad una della plu- ralità di domande formulate, né, tanto meno, una omissione di pronuncia ovvero l’omesso esame di fatti decisivi e neanche la violazione delle altre disposizioni di legge richiamate nella ru- brica dell’unico motivo del ricorso. La corte d’appello ha semplicemente operato il corretto rilievo e la conseguente inevitabile dichiarazione della inammissibilità del mezzo di impugnazione in concreto esperito, vale a dire l’appello, in relazione a una decisione non appellabile, il che ovviamente ha impedito di esaminare il merito del gravame. 1.2 Per completezza di esposizione, è opportuno sottolineare che, anche a prescindere dalla corretta astratta qualificazione dell’opposizione proposta dal Sibilia, deve ritenersi corretta- mente applicato dalla corte d’appello il cd. principio Ric. n. 27408/2022 –Sez. 3 – A d. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 dell’apparenza nell’individuazione dei mezzi di impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali, secondo il quale l’identifica- zione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provve- dimento giurisdizionale deve essere operata con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudice “a quo”, sia essa corretta o meno, anche a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti (giurisprudenza costante di questa Corte; ex plurimis: Cass., Sez. U, Sentenza n. 10073 del 09/05/2011, Rv. 616877 –01; Sez. U, Sentenza n. 4617 del 25/02/2011, Rv. 616599 – 01; Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 38587 del 06/12/2021, Rv. 663343 –01; Sez. 6, Or- dinanza n. 18182 del 24/06/2021, Rv. 661875 – 01; Sez. 2 , Sentenza n. 24515 del 05/10/2018, Rv. 650653 –01; Sez. L, Sentenza n. 13381 del 26/05/2017, Rv. 644992 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12872 del 22/06/2016, Rv. 640421 –01; Sez. L, Sentenza n. 21520 del 22/10/2015, Rv. 637395 –01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3338 del 02/03/2012, Rv. 621960 –01; Sez. 3, Sentenza n. 17791 del 30/08/2011, Rv. 619365 –01; Sez. 2,Sentenza n. 3712 del 15/02/2011, Rv. 616508 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9923 del 26/04/2010, Rv. 612491 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 26919 del 21/12/2009, Rv. 610652 –01; Sez. U, Sentenza n. 2434 del 01/02/2008, Rv. 601595 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 30201 del23/12/2008, Rv. 606106 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 26294 del 14/12/2007, Rv. 601090 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11012 del 14/05/2007, Rv. 597778 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8103 del 02/04/2007, Rv. 597623 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4507 del 28/02/2006, Rv. 588209 –01). Nella specie, infatti, non vi è dubbio (se ne dà espressamente atto nella decisione impugnata e non è specificamente conte- stato dal ricorrente) che il giudice di primo grado aveva quali- ficato l’opposizione del Sibilia in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.: di conseguenza, corretta o meno che fossetale qualificazione, la decisione di primo grado Ric. n. 27408/2022 –Sez. 3 – A d. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 avrebbe potuto essere impugnata, in virtù del principio dell’ap- parenza appena esposto, esclusivamente con il ricorso straor- dinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost.. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limit