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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 settembre 2025

Cassazione n. 35942/2025

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto in fatto

1. L’ ordinanz a impugnata è del la Corte d’appello di Bologna, che ha rigettato l’istanza di rescissione del giudicato ex art. 629 bis cod. proc. pen. promossa da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento a sentenza irrevocabile della medesima Cortedatata 1° giugno 2023, che aveva confermato una sua condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna per il delitto di bancarotta fraudolenta.

2. Il ricorso per cassazione, che ha dedotto un unico motivo , è stato sottoscritto personalmentedal medesimo ricorrente e con esso egli ha lamentato di non aver mai ricevuto la copia del fascicolo processuale del processo di cognizione, più volte richiestadal luogo di detenzione, senza risposta, anche alla Corte d’appello del rito straordinario di rescissione; di aver vanamente richiesto alla Corte d’appello del processo di secondo grado la nomina di un difensore di ufficio in sostituzione dell’avv.

D’Urso, che non aveva mai preso contatti con luie di non essere mai riuscito ad interloquire con uno dei legali di ufficio a lui nominati nel corso del giudizio di merito, rimasti comunque inerti, in violazione del diritto di difesa.

Consideratoin diritto Il ricorso è inammissibile. 1.Il ricorso per cassazione, avverso qualsiasi tipo di provvedimento giurisdizionale, non può essere proposto dalla parte personalmentee, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione(cfr. Cass. sez.

Unite, n. 8914 del 21/12/17, Aiello, Rv. 272010.

In motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore).In sintesi, il testo attuale dell’art. 613 cod. proc. pen. è in linea con il principio generale del riconoscimento della titolarità del diritto di promuovere ricorso per cassazione in capo all’imputato – espressamente previsto dall’art. 607 cod. proc. pen. - e disciplina esclusivamente le forme e le modalità di presentazione dell’impugnazione, esigendo che l’atto propulsivo sia sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte dicassazione.

La previsione non incide e non confligge in modo sostanziale sulla libera scelta dell’imputato di farsi assistere, fiduciariamente o anche di ufficio, da un difensore non iscritto nell’albo, dal momento che la giurisprudenza ha già riconosciuto la legittimità del ricorso per cassazione sottoscritto e presentato da difensore cassazionista che sia nominato sostituto processuale del primo,non abilitato, con le forme previste dall’art. 102 cod. proc. pen.; e la necessità di una specifica e professionale rappresentazione tecnica, nel giudizio di legittimità, è un’esigenza da tempo avvertita anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. n. 188 del 1980; sent. n. 395 del 13 luglio 2000), che l’ha ritenuta altresì compatibile con le previsioni della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (art. 6 par. 3, lett. c) della Convenzione).

Anche la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’Uom o si è allineata a tale interpretazione, giungendo ad affermare che la partecipazione e la difesa personale dell'imputato, pur costituendo principi informatori del processo penale, consentono una diversa graduazione a seconda della fase processuale.

Si è rimarcato, pertanto, che la CEDU, pur se riconosce —nell'art. 6, par. 3, lett. c) - ad ogni imputato il diritto di «difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore» non precisa le condizioni di esercizio di tale diritto, lasciando agli Stati contraenti la scelta dei mezzi atti a permettere al loro sistema giudiziario di garantirlo (Corte EDU, Sez. 3, 27/4/2006, Sannino c.

Italia § 48; Corte EDU, Sez. 5, 21/09/1993, Kremzow c.

Austria; Corte EDU, 24/05/1991, § 52 Quaranta c.

Svizzera, § 29).

Ne discende che al legislatore va riconosciuta ampia discrezionalità nel calibrare diversamente le forme e le modalità mediante le quali la difesa tecnica e personale viene garantita all'imputato.

La previsione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., proprio in ragione delle approfondite conoscenze giuridiche e dell'elevato livello di qualificazione professionale che postula l'esercizio del diritto di difesa innanzi alla Corte di cassazione, non costituisce affatto una irragionevole espressione della discrezionalità legislativa (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, in motivazione), specie in un sistema che ammette il gratuito patrocinio a spese dello Stato (ex artt. 74 ss. del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).

2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ravvisandosi profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro 4000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25/09/2025 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto 1. L’ ordinanz a impugnata è del la Corte d’appello di Bologna, che ha rigettato l’istanza di rescissione del giudicato ex art. 629 bis cod. proc. pen. promossa da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento a sentenza irrevocabile della medesima Cortedatata 1° giugno 2023, che aveva confermato una sua condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna per il delitto di bancarotta fraudolenta. 2. Il ricorso per cassazione, che ha dedotto un unico motivo , è stato sottoscritto personalmentedal medesimo ricorrente e con esso egli ha lamentato di non aver mai ricevuto la copia del fascicolo processuale del processo di cognizione, più volte richiestadal luogo di detenzione, senza risposta, anche alla Corte d’appello del rito straordinario di rescissione; di aver vanamente richiesto alla Corte d’appello del processo di secondo grado la nomina di un difensore di ufficio in sostituzione dell’avv. D’Urso, che non aveva mai preso contatti con luie di non essere mai riuscito ad interloquire con uno dei legali di ufficio a lui nominati nel corso del giudizio di merito, rimasti comunque inerti, in violazione del diritto di difesa. Consideratoin diritto Il ricorso è inammissibile. 1.Il ricorso per cassazione, avverso qualsiasi tipo di provvedimento giurisdizionale, non può essere proposto dalla parte personalmentee, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione(cfr. Cass. sez. Unite, n. 8914 del 21/12/17, Aiello, Rv. 272010. In motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore).In sintesi, il testo attuale dell’art. 613 cod. proc. pen. è in linea con il principio generale del riconoscimento della titolarità del diritto di promuovere ricorso per cassazione in capo all’imputato – espressamente previsto dall’art. 607 cod. proc. pen. - e disciplina esclusivamente le forme e le modalità di presentazione dell’impugnazione, esigendo che l’atto propulsivo sia sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte dicassazione. La previsione non incide e non confligge in modo sostanziale sulla libera scelta dell’imputato di farsi assistere, fiduciariamente o anche di ufficio, da un difensore non iscritto nell’albo, dal momento che la giurisprudenza ha già riconosciuto la legittimità del ricorso per cassazione sottoscritto e presentato da difensore cassazionista che sia nominato sostituto processuale del primo,non abilitato, con le forme previste dall’art. 102 cod. proc. pen.; e la necessità di una specifica e professionale rappresentazione tecnica, nel giudizio di legittimità, è un’esigenza da tempo avvertita anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. n. 188 del 1980; sent. n. 395 del 13 luglio 2000), che l’ha ritenuta altresì compatibile con le previsioni della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (art. 6 par. 3, lett. c) della Convenzione). Anche la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’Uom o si è allineata a tale interpretazione, giungendo ad affermare che la partecipazione e la difesa personale dell'imputato, pur costituendo principi informatori del processo penale, consentono una diversa graduazione a seconda della fase processuale. Si è rimarcato, pertanto, che la CEDU, pur se riconosce —nell'art. 6, par. 3, lett. c) - ad ogni imputato il diritto di «difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore» non precisa le condizioni di esercizio di tale diritto, lasciando agli Stati contraenti la scelta dei mezzi atti a permettere al loro sistema giudiziario di garantirlo (Corte EDU, Sez. 3, 27/4/2006, Sannino c. Italia § 48; Corte EDU, Sez. 5, 21/09/1993, Kremzow c. Austria; Corte EDU, 24/05/1991, § 52 Quaranta c. Svizzera, § 29). Ne discende che al legislatore va riconosciuta ampia discrezionalità nel calibrare diversamente le forme e le modalità mediante le quali la difesa tecnica e personale viene garantita all'imputato. La previsione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., proprio in ragione delle approfondite conoscenze giuridiche e dell'elevato livello di qualificazione professionale che postula l'esercizio del diritto di difesa innanzi alla Corte di cassazione, non costituisce affatto una irragionevole espressione della discrezionalità legislativa (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, in motivazione), specie in un sistema che ammette il gratuito patrocinio a spese dello Stato (ex artt. 74 ss. del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115). 2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ravvisandosi profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro 4000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25/09/2025 I
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