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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02420/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita ia relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u2iito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreVPAOLA FILIPPI ha concluso chiedendo ,Au,ett~: 14, 0,11.9 o il difensore [OSCURATO:PERSONA]. 42,à 1/40 , a, . [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato colpevole del reato di furto in abitazione, aggravato, ha rideterminato, riducendola, la pena al predetto inflitta previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1.Col primo deduce la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata per violazione dell'art. 192 del codice di rito.

Si contesta l'inferenza indiziaria posta a base dell'affermazione di responsabilità del Ferrara per non essere gli elementi passati in rassegna nella pronuncia impugnata idonei a suffragare la riconducibilità del furto all'imputato; indi si indicano le circostanze che si assumono erroneamente valorizzate dalla corte territoriale, reiterandosi gli argomenti già posti in evidenza nell'atto di appello e superati dalla corte di merito, secondo l'impostazione difensiva, in maniera inappagante. 2.2.Col secondo deduce la erronea applicazione dell'art. 61, n. 5, cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione resa riguardo alla configurazione dell'aggravante della minorata difesa nella pronuncia impugnata, assumendo che il furto non possa ritenersi perpetrato in orario notturno.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore della parte civile ha concluso come da memoria in atti, con relativa nota spese. 3.11 ricorso è inammissibile. 3.1.11 primo motivo di ricorso non contiene l'esposizione di specifici vizi della motivazione della sentenza, ma attacca piuttosto il processo valutativo svolto dal giudice di merito, riproponendo la versione difensiva, e ciò, nonostante le risposte esaurienti e logiche offerte dalla corte territoriale che ha confermato la ricostruzione accusatoria tenendo conto degli argomenti già esposti dal ricorrente — e qui riproposti - ritenuti non dirimenti con congrua motivazione.

Una condanna al di là di ogni ragionevole dubbio implica, invero, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, che siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla ipotesi alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 4, Sentenza n. 30862 del 17/06/2011, Giulianelli e altri, Rv. 250903 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli e altri, Rv. 259204 - 01; Sez. 6 , Sentenza n. 10093 del 05/12/2018, Esposito G., Rv. 275290 - 01); e nel caso di specie, i giudici - pur essendo in generale sufficienti secondo il costante orientamento di questa Corte le dichiarazioni della persona offesa, costituendo principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui ad esse non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - hanno proceduto ad individuare e ad indicare i plurimi riscontri di ordine logico-ricostruttivo e concreti risultanti dalle emergenze processuali, offrendo in tal modo un granitico supporto alla versione della persona offesa - che aveva tra l'altro riconosciuto la voce del nipote, [OSCURATO:PERSONA], e poco dopo si era avveduta dei beni mancanti poco prima sottratti - che è stata quindi ritenuta immune da dubbi insinuabili mediante prospettazioni alternative.

3.2. Quanto al secondo motivo è solo il caso di osservare che esso è inammissibile perché, di là delle implicazioni in fatto che involge la sua valutazione, spingendosi esso a porre in discussione le circostanze di tempo in cui ebbe a verificarsi il furto, è manifestamente infondato non confrontandosi né con la ricostruzione resa dai giudici di merito da cui emerge il particolare contesto in cui fu perpetrato il fatto delittuoso - di mattina presto approfittando delle ore di riposo della vittima - né con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la circostanza aggravante della minorata difesa si fonda su una valutazione in concreto delle condizioni che hanno consentito di facilitare l'azione criminosa, sicché non vale ad integrare automaticamente la stessa la sola situazione astratta del tempo di notte (Sez. 5, Sentenza n. 12051 del 14/01/2021 Rv. 280812 - 01; nei medesimi termini l'informazione provvisoria n. 11/21 della sentenza delle Sezioni Unite che si sono pronunciate al riguardo il 15.7.21).

4. Dalle argomentazioni svolte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende; consegue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] liquidate in complessivi euro 1.500, oltre accessori di legge, come richiesto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 1500, oltre accessori di legge.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita ia relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u2iito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreVPAOLA FILIPPI ha concluso chiedendo ,Au,ett~: 14, 0,11.9 o il difensore [OSCURATO:PERSONA]. 42,à 1/40 , a, . [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato colpevole del reato di furto in abitazione, aggravato, ha rideterminato, riducendola, la pena al predetto inflitta previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1.Col primo deduce la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata per violazione dell'art. 192 del codice di rito. Si contesta l'inferenza indiziaria posta a base dell'affermazione di responsabilità del Ferrara per non essere gli elementi passati in rassegna nella pronuncia impugnata idonei a suffragare la riconducibilità del furto all'imputato; indi si indicano le circostanze che si assumono erroneamente valorizzate dalla corte territoriale, reiterandosi gli argomenti già posti in evidenza nell'atto di appello e superati dalla corte di merito, secondo l'impostazione difensiva, in maniera inappagante. 2.2.Col secondo deduce la erronea applicazione dell'art. 61, n. 5, cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione resa riguardo alla configurazione dell'aggravante della minorata difesa nella pronuncia impugnata, assumendo che il furto non possa ritenersi perpetrato in orario notturno. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore della parte civile ha concluso come da memoria in atti, con relativa nota spese. 3.11 ricorso è inammissibile. 3.1.11 primo motivo di ricorso non contiene l'esposizione di specifici vizi della motivazione della sentenza, ma attacca piuttosto il processo valutativo svolto dal giudice di merito, riproponendo la versione difensiva, e ciò, nonostante le risposte esaurienti e logiche offerte dalla corte territoriale che ha confermato la ricostruzione accusatoria tenendo conto degli argomenti già esposti dal ricorrente — e qui riproposti - ritenuti non dirimenti con congrua motivazione. Una condanna al di là di ogni ragionevole dubbio implica, invero, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, che siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla ipotesi alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 4, Sentenza n. 30862 del 17/06/2011, Giulianelli e altri, Rv. 250903 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli e altri, Rv. 259204 - 01; Sez. 6 , Sentenza n. 10093 del 05/12/2018, Esposito G., Rv. 275290 - 01); e nel caso di specie, i giudici - pur essendo in generale sufficienti secondo il costante orientamento di questa Corte le dichiarazioni della persona offesa, costituendo principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui ad esse non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - hanno proceduto ad individuare e ad indicare i plurimi riscontri di ordine logico-ricostruttivo e concreti risultanti dalle emergenze processuali, offrendo in tal modo un granitico supporto alla versione della persona offesa - che aveva tra l'altro riconosciuto la voce del nipote, [OSCURATO:PERSONA], e poco dopo si era avveduta dei beni mancanti poco prima sottratti - che è stata quindi ritenuta immune da dubbi insinuabili mediante prospettazioni alternative. 3.2. Quanto al secondo motivo è solo il caso di osservare che esso è inammissibile perché, di là delle implicazioni in fatto che involge la sua valutazione, spingendosi esso a porre in discussione le circostanze di tempo in cui ebbe a verificarsi il furto, è manifestamente infondato non confrontandosi né con la ricostruzione resa dai giudici di merito da cui emerge il particolare contesto in cui fu perpetrato il fatto delittuoso - di mattina presto approfittando delle ore di riposo della vittima - né con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la circostanza aggravante della minorata difesa si fonda su una valutazione in concreto delle condizioni che hanno consentito di facilitare l'azione criminosa, sicché non vale ad integrare automaticamente la stessa la sola situazione astratta del tempo di notte (Sez. 5, Sentenza n. 12051 del 14/01/2021 Rv. 280812 - 01; nei medesimi termini l'informazione provvisoria n. 11/21 della sentenza delle Sezioni Unite che si sono pronunciate al riguardo il 15.7.21). 4. Dalle argomentazioni svolte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende; consegue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] liquidate in complessivi euro 1.500, oltre accessori di legge, come richiesto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 1500, oltre accessori di legge.
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