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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 febbraio 2021

Cassazione n. 32568/2022

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6785/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO -intimati- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 7/2021 depositata il[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Ravenna con ordinanza dell’8 febbraio 2021 ha respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], cittadino dello Statodell’Albania, avverso il decreto prefettizio di espulsione emesso il 9/12/2020 ai sensi dell’art 13, 2°comma, d.lvo 286/1998.

2. Il giudice di Pace rilevava che lo straniero era stato espulso per motivi di sicurezza ed ordine pubblico che prevalevano rispetto alle ragioni familiari.

3. [OSCURATO:PERSONA] ricorreper Cassazione affidandosi a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensive. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo mezzo di impugnazione il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art 8 CEDU e dell’art 19 comma 1.1d.lvo 286/98 per non avere il Giudice di Pace operato un concreto bilanciamento tra le ragioni di tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico - che nella fattispecie non venivano messi in pericolo-e le esigenze dell’unità familiare. 1.1 Con il secondo motivo lo straniero lamenta la violazione degli artt. 1, 13 e 19 d.lvo 286/98, in relazione all’art 360 1 comma nr 3 cpc, che impongono per l’allontanamento della persona di valutare il diritto alla salvaguardia del diritto all’unità familiare. 1.2 Con il terzo motivo viene dedotto omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti costituito dalla convivenza more uxorio seguita dal matrimonio non comparatocon le condanne penali.

2. Il primo motivo è inammissibile. 2.1 Il giudizio è stato desunto da oggettivi e concreti indici costituiti da due sentenze di condanna: la prima, divenuta irrevocabile nel 2016 per traffico di stupefacenti, la seconda emessa nel 2019 per il delitto di furto aggravato.

È stata inoltre valorizzata la circostanza appurata da controlli delle forze dell’ordine della frequentazione del ricorrente con persone dedite a commettere reati. 2.2 Le esigenze di ordine e sicurezza pubblica sono state ritenute prevalenti sulle relazioni familiari del ricorrente.

Si tratta di accertamenti in fatto compiuti dal Giudice di Pace sindacabili in Cassazione solo nei ristretti limiti di cui all’art 360 nr. 5 cpc nella sua nuova formulazione e per assenza di motivazione. 2.3 Il ricorrente si duole dell’errato bilanciamento compiuto dal Giudice di Pace senza indicare alcun elemento specifico a supporto del proprio assunto.

3. Il secondo motivo è inammissibile in quanto privo di specificità. 3.1 La censura, infatti, si limita ad affermare che l’art. 13 d.lvo 286/98 impone una valutazione completa e «caso per caso» che, peraltro, nel caso di specie è stata concretamente compiuta dal giudice di merito.

4. Neanche il terzo motivo supera il vaglio di ammissibilità. 4.1 La convivenza e il successivo matrimonio del Lusha con una sua connazionale, avvenuto però dopo il rimpatri o , non costituiscono fatti storici decisivi, alla luce del fatto che il Giudice di Pace ha ritenuto le ragioni di ordine di sicurezza ed ordine pubblico preminenti rispetto ad ogni altra esigenza familiare dedotta dal ricorrente.

5. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

6. Nulla è da statuire sulle spese non avendo le amministrazioni intimate svolto attività difensiva.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6785/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO -intimati- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 7/2021 depositata il[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Ravenna con ordinanza dell’8 febbraio 2021 ha respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], cittadino dello Statodell’Albania, avverso il decreto prefettizio di espulsione emesso il 9/12/2020 ai sensi dell’art 13, 2°comma, d.lvo 286/1998. 2. Il giudice di Pace rilevava che lo straniero era stato espulso per motivi di sicurezza ed ordine pubblico che prevalevano rispetto alle ragioni familiari. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorreper Cassazione affidandosi a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensive. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo mezzo di impugnazione il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art 8 CEDU e dell’art 19 comma 1.1d.lvo 286/98 per non avere il Giudice di Pace operato un concreto bilanciamento tra le ragioni di tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico - che nella fattispecie non venivano messi in pericolo-e le esigenze dell’unità familiare. 1.1 Con il secondo motivo lo straniero lamenta la violazione degli artt. 1, 13 e 19 d.lvo 286/98, in relazione all’art 360 1 comma nr 3 cpc, che impongono per l’allontanamento della persona di valutare il diritto alla salvaguardia del diritto all’unità familiare. 1.2 Con il terzo motivo viene dedotto omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti costituito dalla convivenza more uxorio seguita dal matrimonio non comparatocon le condanne penali. 2. Il primo motivo è inammissibile. 2.1 Il giudizio è stato desunto da oggettivi e concreti indici costituiti da due sentenze di condanna: la prima, divenuta irrevocabile nel 2016 per traffico di stupefacenti, la seconda emessa nel 2019 per il delitto di furto aggravato. È stata inoltre valorizzata la circostanza appurata da controlli delle forze dell’ordine della frequentazione del ricorrente con persone dedite a commettere reati. 2.2 Le esigenze di ordine e sicurezza pubblica sono state ritenute prevalenti sulle relazioni familiari del ricorrente. Si tratta di accertamenti in fatto compiuti dal Giudice di Pace sindacabili in Cassazione solo nei ristretti limiti di cui all’art 360 nr. 5 cpc nella sua nuova formulazione e per assenza di motivazione. 2.3 Il ricorrente si duole dell’errato bilanciamento compiuto dal Giudice di Pace senza indicare alcun elemento specifico a supporto del proprio assunto. 3. Il secondo motivo è inammissibile in quanto privo di specificità. 3.1 La censura, infatti, si limita ad affermare che l’art. 13 d.lvo 286/98 impone una valutazione completa e «caso per caso» che, peraltro, nel caso di specie è stata concretamente compiuta dal giudice di merito. 4. Neanche il terzo motivo supera il vaglio di ammissibilità. 4.1 La convivenza e il successivo matrimonio del Lusha con una sua connazionale, avvenuto però dopo il rimpatri o , non costituiscono fatti storici decisivi, alla luce del fatto che il Giudice di Pace ha ritenuto le ragioni di ordine di sicurezza ed ordine pubblico preminenti rispetto ad ogni altra esigenza familiare dedotta dal ricorrente. 5. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. 6. Nulla è da statuire sulle spese non avendo le amministrazioni intimate svolto attività difensiva.
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