CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 23096/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 11-08-2020 del G.U.P. del Tribunale di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] generale presso la Corte di appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dell'Il agosto 2020, con cui il G.I.P. del Tribunale di Venezia ha dichiarato non doversi procedere, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato del reato di cui agli art. 17 e 109 del R.D. n. 773 del 1931 (Tulps), a lui contestato perché, quale gestore delle strutture recettive site in Venezia (Castello n. 869 e Castello n. 4624), ometteva di comunicare all'Autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone ivi alloggiate, ovvero due a Castello n. 869 e 4 a Castello n. 4624; in Venezia il 22 febbraio 2020. 2. Con l'unico motivo di doglianza, il ricorrente eccepisce l'inosservanza dell'art. 2 del Tulps, evidenziando che il decreto legge n. 97 del 1995, convertito dalla legge n. 203 del 1995, aveva depenalizzato la violazione in esame, prevedendo una sola sanzione amministrativa, mentre la legge n. 135 del 2001 ha modificato l'art. 109 del Tulps, senza prevedere alcuna sanzione, determinando perciò l'applicazione della sanzione penale sussidiaria dell'art. 17 del Tulps; in seguito, l'art. 3 del d. Igs. n. 79 del 2011 ha abrogato la legge n. 135 del 2001, ma tale abrogazione non influito sulle modifiche apportate all'art. 109, che dunque deve ritenersi tuttora vigente nella formulazione del 2001, con conseguente punibilità del fatto contestato ai sensi dell'art. 17 del Tulps. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. La questione sottesa all'odierna impugnazione è stata già affrontata da questa Corte, dovendosi richiamare sul punto la condivisa affermazione (Sez. 1, n. 35573 del 17/11/2020, Rv. 280057 e Sez. 1, n. 42565 del 06/11/2008, Rv. 241720), secondo cui integra l'ipotesi di reato di cui agli artt. 17 e 109, del Tulps, la condotta di omessa comunicazione all'Autorità di pubblica sicurezza delle generalità dei clienti da parte del preposto alla conduzione di un albergo. Si è in particolare evidenziato, con la prima delle due pronunce sopra richiamate, che, quanto alla sanzione applicabile per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 109 Tulps, gli interventi normativi che si sono succeduti nel tempo hanno determinato negli anni non poche incertezze applicative. L'art. 4 del d. Igs. n. 480 del 1994 aveva infatti modificato il quarto comma dell'art. 109 Tulps, prevedendo la sanzione penale specifica differenziata tra persona alloggiata italiana o straniera; con l'intervenuto del decreto legge n. 97 del 1995, convertito dalla legge 203 del 1995 (riordino della materia del turismo, spettacolo e sport) si disponeva la modifica dell'art. 109 commi primo, terzo e quarto, Tulps, quest'ultimo comma ancora modificato con la previsione di un'unica sanzione amministrativa, con conseguente depenalizzazione. La legge n. 135 del 2001, legislazione nazionale del turismo, ha successivamente riscritto per intero l'art. 109 Tulps in tre commi e non ha previsto alcuna sanzione, né penale né amministrativa, determinando in tal modo l'applicazione della sanzione penale ai sensi dell'art. 17 Tulps, con la conseguenza che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 37145 del 07/07/2005, Rv. 232474 e Sez. 1, n. 42565 del 06/11/2008, Rv. 241720), l'obbligo per i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricreative di comunicare all'Autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate entro le 24 ore successive al loro arrivo è rimasto penalmente rilevante alla luce della disposizione sussidiaria di cui all'art. 17 del Tulps, avendo la legge n. 135 del 2001 riformulato la norma eliminando la sanzione amministrativa che era stata introdotta con la depenalizzazione del decreto legge n. 97 del 1995. Con il d. Igs. n. 79 del 2011 (codice statale in tema di ordinamento e mercato del turismo), è stata abrogata la legge 135 del 2001. Tuttavia, come chiarito da questa Corte nella citata sentenza n. 35573 del 2020, la sostituzione in toto della predetta legge con la novella non comporta affatto l'eliminazione dell'effetto abrogativo sostitutivo dell'art. 109 Tulps, che si è già verificato e non può derivarne la riviviscenza del testo introdotto con il decreto legge n. 97 del 1995 che prevedeva la sanzione amministrativa. Ciò trova conferma anche nel fatto che il successivo decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, nel prevedere la semplificazione degli adempimenti per la registrazione dei clienti nelle strutture recettíve, ha modificato il solo comma 3 dell'art. 109 del Tulps, facendo riferimento al testo di tale norma formulato dalla legge n. 135 del 2001 che, quindi, ha considerato vigente anche dopo l'intervenuta abrogazione. 2. Deve pertanto concludersi che la condotta di omessa comunicazione dei dati dei clienti alle Questure entro le ventiquattro ore successive all'arrivo, per effetto del combinato disposto degli art. 17 e 109 comma 3 del Tulps, è ancora penalmente rilevante, a differenza del mero ritardo nella consegna dei dati, che invece non costituisce più reato (Sez. 1, n. 32777 del 09/04/2014, Rv. 260535). Del resto, l'art. 19 bis, comma 1, del decreto legge n. 113 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 132 del 2018, ha disposto che l'art. 109 Tulps «si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni», così ulteriormente confermando la vigenza della disposizione e del conseguente apparato sanzionatorio penale. 3. Alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia perché, nella libertà delle proprie valutazioni di merito, faccia applicazione del seguente principio di diritto: «costituisce reato, a norma del combinato disposto degli artt. 17 e 109, R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modifiche, la condotta di omessa comunicazione all'Autorità di P.S. delle generalità dei clienti da parte del preposto alla conduzione di un albergo». P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Venezia, Ufficio G.I.P., in diversa perso